Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. CELERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB UG, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Pollino, n. 2, presso l'avv. Ranieri Roda, che lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.), in persona del procuratore speciale Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6, presso l'avv. Girolamo Tarataglia, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente -
e sul ricorso incidentale proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.), come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro
AB UG, come sopra domiciliato e difeso;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 23085 in data 13 luglio 2000 (R.G. 24967/96);
sentiti, nella pubblica udienza del 22.9.2003:
il Consigliere Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Roda e Tartaglia;
il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 gennaio 1995, il Pretore di Roma definiva la controversia tra il lavoratore dipendente UG IT e l'Ente Ferrovie dello Stato (in seguito trasformato in S.p.A. e poi in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), accertando il diritto dell' IT all'inquadramento nel profilo di segretario superiore di prima classe (ottava categoria) dal 5 maggio 1988 e all'inquadramento nel profilo di capo settore uffici (nona categoria) dal 1^ dicembre 1991.
Il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello delle Ferrovie, ha statuito: in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore all'ottava categoria. Nella motivazione della sentenza si legge che l'appello non poteva trovare accoglimento nella parte in cui contestava il diritto del lavoratore ad ottenere la retrodatazione dell'inquadramento nell'ottava categoria (formalmente conseguito il 10 novembre 1989) a decorrere dal terzo mese successivo alla stipulazione del contratto collettivo;
che l'impugnazione era, invece, fondata relativamente all'inquadramento superiore riconosciuto dal 1991, dal momento che l'appellato aveva continuato ad espletare le stesse mansioni e nessun rilievo rivestiva il fatto che la superiore qualifica fosse stata riconosciuta ad altri dipendenti che versavano nelle stesse condizioni. La motivazione si conclude con l'affermazione che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va respinto il capo di domanda relativo all'inquadramento superiore all'ottava categoria. La cassazione della sentenza è domandata da UG IT con ricorso principale per due motivi e dalla resistente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con ricorso incidentale per un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Va esaminato per primo il ricorso incidentale, il quale, sebbene condizionato a un esito interpretativo della sentenza impugnata diverso da quello che si assume corretto, pone una questione pregiudiziale di rito rilevabile di ufficio (Cass. sez. un., 212/2002).
2.1. L'unico motivo del ricorso incidentale, infatti, denunzia il vizio di omessa pronuncia e contraddittoria motivazione per non avere il giudice dell'appello statuito sull'impugnazione relativa al riconoscimento del diritto dell' IT all'inquadramento nella nona categoria, sulla base delle mansioni espletate dal maggio 1991. 2.2. Il ricorso è inammissibile perché la sentenza impugnata, come risulta con evidenza dai riferimenti contenuti nell'esposizione del fatto, ha accolto l'appello proprio limitatamente alla questione relativa all'inquadramento dell' IT nella nona categoria, inquadramento preteso per effetto delle mansioni svolte nell'anno 1991, ed è frutto di mero errore materiale (sia nel dispositivo che nella motivazione) la menzione dell'ottava categoria.
2.3. Al riguardo, trova applicazione il principio di diritto secondo il quale deve qualificarsi come errore materiale che non da luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - e, come tale, si distingue sia dall'error in iudicando deducibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. sia dall'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. - quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezze (cfr. Cass. 10129/1999; 10653/2003).
3. Ne deriva l'ammissibilità del primo motivo del ricorso principale, che investe, appunto, la statuizione di rigetto della richiesta di inquadramento nella nona categoria, denunciando violazione di norme processuali, omessa valutazione di prove testimoniali o documentali (art. 360, n.
4. c.p.c.) e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.).
3.1. Si deduce che il Tribunale ha omesso di valutare le deposizioni dei testimoni che avevano confermato lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio, nonché la documentazione prodotta, tra cui una proposta di promozione sulla base del riconoscimento dell'appartenenza alla superiore qualifica dei compiti svolti;
che l'affermazione secondo cui le mansioni svolte erano rimaste le stesse non era suffragata da idonea motivazione.
3.2. Il motivo non ha fondamento.
Il Tribunale ha ritenuto (e non vi è specifica censura sul punto) che la stessa descrizione delle mansioni operata dal lavoratore, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, comprovava come non fossero intervenuti successivi sostanziali mutamenti e, d'altra parte, il ricorrente indica genericamente deposizioni testimoniali e documenti che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare, omettendo di precisarne il contenuto e impedendo qualunque vantazione circa la decisività dei fatti (cfr., da ultimo, Cass. 3284/2003).
4. Dall'inammissibilità del ricorso incidentale discende, invece, l'inammissibilità anche del secondo motivo del ricorso principale, siccome concernente una questione rilevante ai fini della retrodatazione dell'inquadramento nell'ottava categoria, risolta dal Tribunale, come si è detto nel corso dell'esame del ricorso incidentale, in senso totalmente favorevole all' IT.
5. Il rigetto dei due ricorsi giustifica la decisione di compensazione della spese del giudizio di legittimità per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004