Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2003, n. 10653
CASS
Sentenza 7 luglio 2003

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In tema di indebiti previdenziali, lo "ius supoerveniens" costituito dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pur trovando applicazione rispetto agli indebiti prodottisi in data anteriore al primo gennaio 1996, e perciò munito sotto questo profilo di carattere retroattivo, concerne però solo gli indebiti tuttora in essere e non quelli già recuperati, come si ricava sia dal tenore letterale del comma duecentosessantesimo art. cit., sia dal riferimento al reddito imponibile del 1995, elemento, questo, che assume significato solo se posto in relazione ad indebiti ancora da recuperare, ma si rivela del tutto incongruo con riferimento ad indebiti già recuperati.

Nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione. (Nella specie, la difformità tra dispositivo e motivazione concerneva la individuazione della data in riferimento alla quale doveva ritenersi intangibile il recupero di somme indebitamente erogate dall'INPS, affermandosi, in dispositivo, che non erano dovute le somme ripetute fino al 31 dicembre 1995 e, in motivazione, l'intangibilità del recupero già operato fino al 31 dicembre 1996: la S.C. ha ravvisato in tale divergenza una ipotesi di errore materiale nel dispositivo, giacché la data indicata in motivazione era sorretta dal riferimento alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, ha dettato una nuova disciplina della ripetizione dell'indebito previdenziale, stabilendo la salvezza dei recuperi di pagamenti indebiti già conseguiti prima della entrata in vigore della medesima legge e cioè quelli realizzati sino al 31 dicembre 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2003, n. 10653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10653
    Data del deposito : 7 luglio 2003

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