Sentenza 7 luglio 2003
Massime • 2
In tema di indebiti previdenziali, lo "ius supoerveniens" costituito dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pur trovando applicazione rispetto agli indebiti prodottisi in data anteriore al primo gennaio 1996, e perciò munito sotto questo profilo di carattere retroattivo, concerne però solo gli indebiti tuttora in essere e non quelli già recuperati, come si ricava sia dal tenore letterale del comma duecentosessantesimo art. cit., sia dal riferimento al reddito imponibile del 1995, elemento, questo, che assume significato solo se posto in relazione ad indebiti ancora da recuperare, ma si rivela del tutto incongruo con riferimento ad indebiti già recuperati.
Nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione. (Nella specie, la difformità tra dispositivo e motivazione concerneva la individuazione della data in riferimento alla quale doveva ritenersi intangibile il recupero di somme indebitamente erogate dall'INPS, affermandosi, in dispositivo, che non erano dovute le somme ripetute fino al 31 dicembre 1995 e, in motivazione, l'intangibilità del recupero già operato fino al 31 dicembre 1996: la S.C. ha ravvisato in tale divergenza una ipotesi di errore materiale nel dispositivo, giacché la data indicata in motivazione era sorretta dal riferimento alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, ha dettato una nuova disciplina della ripetizione dell'indebito previdenziale, stabilendo la salvezza dei recuperi di pagamenti indebiti già conseguiti prima della entrata in vigore della medesima legge e cioè quelli realizzati sino al 31 dicembre 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2003, n. 10653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10653 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO VE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 14687/01 proposto da:
CO VE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZARA 16, presso lo studio dell'avvocato DOVER SCALERA, rappresentato e difeso dall'avvocato GERMANO SAMBENEDETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in calce alla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 58/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 30/01/01 - R.G.N. 350/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 novembre 1999, la sig.ra EL OL ricorreva al Tribunale di Sulmona nei confronti dell'I.N.P.S.
chiedendo fosse dichiarata illegittima la trattenuta di L.400.000 mensili, operata dall'Istituto sulla pensione cat. SO/S in regime CEE per il recupero di quanto già indebitamente erogato (L.30.406.685) a seguito di liquidazione provvisoria dello stesso trattamento;
chiedeva altresì la restituzione della somma di L.21.606.685 già da lei pagata per lo stesso titolo all'Istituto di previdenza. Con sentenza del 10 marzo 2000 il Tribunale accoglieva la domanda. L'appello dell'Istituto è stato accolto dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza 7 dicembre 2000 con la quale (v. dispositivo) ha dichiarato non dovute le somme "ripetute" dall'I.N.P.S. sino al 31 dicembre 1995.
Premesso che, essendosi trattato di pagamenti a seguito di liquidazione provvisoria, non era applicabile l'art. 52 della legge n.88 del 1989, il quale presuppone il provvedimento definitivo, la
Corte ha osservato, che l'art. 1, comma 260, della legge n.662 del 1996 - circa la non recuperabilità, in relazione al reddito, delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate fino al 31 dicembre 1995 - concerne gli indebiti ancora in essere e non quelli già recuperati all'entrata in vigore della legge medesima. Da ciò, secondo la parte motiva della sentenza, "consegue, sempre con riferimento al caso di specie, la intangibilità del recupero operato dall'I.N.P.S. fino al 31 dicembre 1996".
Ha posto ancora in rilievo il giudice di appello che lo stesso I.N.P.S. aveva esplicitamente riconosciuto la "operatività della sanatoria, apprestata dalla L. n. 662/96, a decorrere dall'1.1.1997, con conseguente irripetibilità del residuo indebito acquisito dall'assicurata".
Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale l'Istituto di previdenza con tre motivi trattati unitariamente. Resiste l'assicurata con controricorso contenente anche ricorso incidentale, pure affidato a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art. 335 c.p.c). Il ricorrente principale deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 260 e segg., L. 23.12.1996 n. 662 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo - Difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)". Rileva l'I.N.P.S.
1) - che, mentre in motivazione la Corte di merito ha affermato la intangibilità del recupero già operato fino al 31 dicembre 1996, in dispositivo sono dichiarate non dovute le somme "ripetute" fino al 31 dicembre 1995: in ragione di tale contrasto, non sanabile neppure con il procedimento di correzione degli errori materiali, la sentenza sarebbe nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c);
2) - che, inoltre, la sentenza sarebbe incorsa nella violazione della legge n.662/1996 per non avere dichiarato la intangibilità delle somme recuperate sino al 31 dicembre 1996: le stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 22 febbraio 2000, n. 30) avevano affermato il principio di diritto secondo cui la normativa in questione non è applicabile in caso di recupero già avvenuto da parte dell'ente previdenziale.
3) - che, in ogni caso, la Corte di merito non aveva motivato circa la ritenuta intangibilità dei recuperi avvenuti fino al 31 dicembre 1995, anziché di quelli operati sino al 31 dicembre 1996. I tre motivi, che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono infondati.
Circa il contrasto, denunciato sub 1), tra motivazione della sentenza e dispositivo, relativamente alla data sino alla quale avrebbe dovuto estendersi l'intangibilità del recupero operato dall'I.N.P.S. (31 dicembre 1996 in motivazione e 31 dicembre 1995 in dispositivo), occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza 26 novembre 2002, n. 16988; in senso conforme Cass. 11 gennaio 2001, n. 300), secondo cui "nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza). Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (si da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione".
Nel caso in esame, la Corte rileva che il giudice di appello - dovendo indicare la data sino alla quale gli importi di indebiti pensionistici (afferenti a periodi anteriori al 1 gennaio 1996), siccome già recuperati dall'I.N.P.S., non avrebbero potuto essere chiesti in restituzione dall'interessato, come disposto dall'art. 1, comma 260 della legge 23 dicembre 1996, n.662 - ha indicato quella del 31 dicembre 1996, giorno antecedente l'entrata in vigore della legge ult. cit. e ciò secondo un ragionamento esplicito ("ne consegue che...").
Poiché la data indicata in motivazione è chiaramente ancorata a quella di entrata in vigore della legge, a partire dalla quale, in presenza di un reddito non superiore a 16 milioni di lire, non si sarebbe più potuto far luogo a recupero da parte del "solvens" per il quale quindi restavano salvi solo i recuperi di pagamenti indebiti già conseguiti, prima dell'entrata in vigore della nuova legge (cioè quelli realizzati sino al 31 dicembre 1996 e il Tribunale lo ribadisce anche con riferimento a un atto di ricognizione dell'INPS), deve ritenersi che il dispositivo sia affetto da un mero errore materiale, non già che la motivazione sia frutto di un ripensamento maturato nella redazione della sentenza;
deve cioè ritenersi che in realtà il giudice di appello abbia inteso dichiarare non dovute le restituzioni delle somme già ripetute dall'I.N.P.S. sino al 31 dicembre 1996.
Le considerazioni svolte sono assorbenti rispetto agli altri profili di censura svolti dal ricorrente principale.
Infatti, se il dispositivo della sentenza del Tribunale deve essere letto nel senso della non spettanza della restituzione delle somme ripetute (e recuperate) dall'I.N.P.S. fino al 31 dicembre 1996 viene meno l'oggetto stesso delle censure non essendovi soccombenza dell'Istituto sul punto.
Col primo motivo di ricorso incidentale, l'assicurata deduce "violazione o falsa applicazione dell'art.52 L. n.88/1989 e l'art. 1 comma 260 L n.662/96 con l'art. 13 L. n. 412/91 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.p.c." e sostiene che, in assenza di dolo del percipiente, non avrebbe dovuto farsi applicazione della norma di interpretazione autentica di cui alla legge n.412/1991. Il motivo è inammissibile.
Infatti, come si è visto, il giudice di merito ha ritenuto inapplicabile l'art. 52, comma secondo, della legge 9 marzo 1989, n.88 non sotto il profilo del dolo dell'"accipiens" della prestazione pensionistica, ma sotto quello della non definitività del provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione e questa diversa "ratio decidendi" non ha formato oggetto del ricorso incidentale.
Questa conclusione è assorbente rispetto ad ogni altra indagine in ordine alla applicabilità dell'art. 52 citato per i recuperi effettuati dal solvens prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n.662/96, mentre per i recuperi avvenuti nel corso del processo e per quelli eventuali a venire in base alla rateizzazione concessa dall'Istituto, correttamente il giudice di appello ha fatto applicazione della nuova disciplina (cfr., su tali aspetti di diritto intertemporale, Cass. 19 giugno 2000, n. 8309 che ha condiviso il prevalente indirizzo di questa Corte secondo cui "la nuova disciplina degli indebiti anteriori al 1996 è completamente sostitutiva di quella previgente e non già applicabile nel solo caso in cui alla stregua di quest'ultima possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato").
Col secondo motivo, è denunziata "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 260 L. n. 662/96 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c." e si sostiene la correttezza delle argomentazioni del primo giudice sottolineandosi altresì che la normativa citata non sarebbe applicabile in quanto al momento dell'entrata in vigore della legge n.662/96 la OL stava ancora restituendo le rate, come concordato con l'Istituto.
Il motivo è infondato.
Esso presenta, anzitutto, profili di inammissibilità, in quanto il semplice e generico richiamo al "ragionamento" del primo giudice non costituisce puntuale critica alla sentenza di appello. D'altro lato, quest'ultima, in motivazione, ha escluso dalla ripetibilità i pagamenti effettuati all'Istituto di previdenza sino all'entrata in vigore della legge, in restituzione degli indebiti precedentemente percepiti (sino al 31 dicembre 1996), attenendosi esplicitamente al tenore testuale del comma 260 dell'art. 1 della legge ult. cit.. Infatti, questa Corte con la sentenza 30 gennaio 1998, n. 931, richiamata dalla Corte di appello, ha precisato che lo "ius superveniens" cioè l'art. 1, comma 260, cit. "concerne gli indebiti tuttora in essere e non quelli già recuperati, come si ricava sia dal tenore letterale del comma duecentosessantesimo art. cit, sia dal riferimento al reddito imponibile del 1995, elemento, questo, che assume significato solo se posto in relazione ad indebiti ancora da recuperare, ma si rivela del tutto incongruo con riferimento ad indebiti già recuperati" (cfr. anche Cass. 4 novembre 1997, n. 10809, pure citata dalla Corte di merito). Col terzo motivo, denunciandosi ancora "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", si sostiene dalla ricorrente incidentale che la sentenza impugnata non spiegava le ragioni logiche e giuridiche della non ripetibilità delle somme versate da essa assicurata almeno fino al 31 dicembre 1996.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza, emendata dall'errore posto in luce trattando del ricorso principale, deve ritenersi che l'appello avverso la decisione del Tribunale, totalmente favorevole alla OL, è stato in concreto accolto solo per quanto di ragione, giacché la sentenza impugnata è stata riformata solo nel senso che non era dovuta la restituzione delle somme ripetute e recuperate dall'I.N.P.S. fino al 31 dicembre 1996.
Sul punto la sentenza, per quanto detto, appare correttamente motivata, con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte. Per la parte non modificata dalla pronuncia di appello, la sentenza del Tribunale è e rimane favorevole alla OL, particolarmente per la parte in cui ha condannato l'I.N.P.S. a restituire le trattenute su ratei successive al 31 dicembre 1996, sicché una lettura del ricorso incidentale che conducesse a ritenerlo rivolto ad attaccare la parte passata in giudicato della sentenza del Tribunale imporrebbe di ritenere inammissibile, "in parte qua", lo stesso ricorso per difetto di interesse. Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2003