Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2000, n. 6616
CASS
Sentenza 11 aprile 2000

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Nel procedimento pretorile l'omessa sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario non può ritenersi determinare l'inesistenza giuridica dell'atto in quanto esso proviene dall'organo legittimato ad emetterlo, ed è idoneo ad operare la "vocatio in iudicio" dell'imputato e resta riferibile alla volontà di colui che lo ha posto in essere, volontà che non è soggetta ad integrazione, ne' a controllo da parte dell'ausiliario, la cui sottoscrizione ha il solo scopo di certificare che l'atto in questione è uscito dalla sfera privata del magistrato ed è perciò idoneo a spiegare gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette. Conseguentemente la mancanza di sottoscrizione da parte dell'ausiliario costituisce mera irregolarità, ma non inesistenza giuridica dell'atto, con nullità della successiva sentenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2000, n. 6616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6616
Data del deposito : 11 aprile 2000

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