Sentenza 11 aprile 2000
Massime • 1
Nel procedimento pretorile l'omessa sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario non può ritenersi determinare l'inesistenza giuridica dell'atto in quanto esso proviene dall'organo legittimato ad emetterlo, ed è idoneo ad operare la "vocatio in iudicio" dell'imputato e resta riferibile alla volontà di colui che lo ha posto in essere, volontà che non è soggetta ad integrazione, ne' a controllo da parte dell'ausiliario, la cui sottoscrizione ha il solo scopo di certificare che l'atto in questione è uscito dalla sfera privata del magistrato ed è perciò idoneo a spiegare gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette. Conseguentemente la mancanza di sottoscrizione da parte dell'ausiliario costituisce mera irregolarità, ma non inesistenza giuridica dell'atto, con nullità della successiva sentenza.
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2000, n. 6616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6616 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 11/04/2000
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N.1419
Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere REG. GEN.
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N.37634/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICApresso la Corte d'Appello di Salerno;
avverso la sentenza emessa dalla stessa Corte d'Appello, in data 25/VI/'99,
nei confronti di RI RD, nata a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Grassi Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott., G. Izzo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del 6/XI/'96 il Pretore di Salerno dichiarava RD RI colpevole dei reati di contrabbando di sigarette estere e di sottrazione di esse al pagamento dell'I.V.A., specificati in rubrica ed accertati in quella Città il 27/IX/'93 e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di L.
1.200.000 di multa, disponendo la confisca dei tabacchi in sequestro.
Con la stessa sentenza il Pretore assolveva la RI dalla contravvenzione di cui all'art. 46 L. 29/XII/'90, n. 428, che le era stata pure contestata per avere posto in vendita sigarette con involucro privo delle prescritte avvertenze di nocività alla salute, ritenendo che il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato.
Contro il capo di tale decisione concernente la contravvenzione dalla quale l'imputata era stata assolta, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno proponeva impugnazione per chiedere che l'imputata fosse condannata anche per tale reato, essendo stato ritenuto erroneamente che il fatto relativo fosse depenalizzato.
La Corte d'Appello di Salerno, rilevato che il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore era stato sottoscritto dal P.M. e non anche dall'ausiliario, dichiarava, con sentenza del 25/VI/'99, la nullità di esso, del giudizio di primo grado e della relativa decisione e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Salerno, per l'ulteriore corso. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la detta Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la mancanza della firma dell'ausiliario non comporterebbe l'inesistenza giuridica del decreto di citazione a giudizio, non sarebbe causa di nullità dell'atto, perché non prevista dalla legge ed integrerebbe solo una mera irregolarità inidonea a travolgere il giudizio e la sentenza conclusiva di esso.
Motivi della decisione
Il ricorso menta accoglimento, perché fondato.
L'art. 555 c.p.p. elenca gli elementi che il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore deve contenere ed al co. 2 indica quelli la cui mancanza ne determina la nullità. Fra i requisiti previsti a pena di nullità non rientra quello della firma dell'ausiliario sicché, stante il principio di tassatività delle nullità cui il vigente sistema processuale è ispirato, è da escludere che la mancanza della detta firma determini la nullità del decreto di che trattasi.
La Corte di merito ha ritenuto che nel procedimento pretorile decreto di citazione a giudizio privo di sottoscrizione da parte dell'ausiliario del P.M. sia da considerare atto giuridicamente non esistente.
Siffatta valutazione non può essere condivisa.
Invero, l'inesistenza giuridica costituisce una forma particolarmente grave di invalidità di un atto, anche processuale, distinta e diversa dalla nullità - assoluta o relativa - di esso ed è una figura, creata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma normativamente non contemplata, mirante ad evitare, da un canto, che - stante il principio di tassatività delle nullità - vizi gravissimi non previsti dal Legislatore rimangano assoggettati al regime delle mere irregolarità e, dall'altro, che essi possano essere sanati dalla formazione del giudicato.
Un atto, dunque, può dirsi "inesistente" quando manchi di alcuno dei requisiti minimi essenziali che ne consentano l'identificazione come uno di quelli tipici previsti dall'ordinamento.
L'atto inesistente costituisce perciò una realtà fattuale priva di rilievo nel mondo del diritto, inidonea a spiegare alcuno degli effetti dall'ordinamento giuridico connessi agli atti che, per quanto viziati, sono pur sempre riconducibili ad uno degli schemi disegnati dal legislatore.
L'inesistenza, infatti, viene dalla più autorevole dottrina fatta discendere dalla mancanza dei presupposti identificativi dell'atto o dalla non riferibilità di esso ad alcuno dei Poteri dello Stato abilitati ad emanarlo.
Essa deve quindi ritenersi caratterizzata dalla mancanza assoluta degli elementi formali e sostanziali correlati alla natura stessa dell'atto, sicché ne rimanga impossibile la sua identificazione come "atto giuridicamente rilevante" in base ai principi fondamentali dell'ordinamento.
Nel procedimento pretorile l'omessa sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario che deve assistere il P.M. non può ritenersi determinare l'inesistenza giuridica dell'atto in quanto esso proviene comunque dall'organo legittimato ad emetterlo, è idoneo ad operare la "vocatio in iudicio" dell'imputato e resta riferibile alla volontà di colui che lo ha posto in essere, volontà che non è soggetta ad integrazione, ne' a controllo da parte del detto ausiliario la cui sottoscrizione ha solo lo scopo di certificare che l'atto in questione è uscito dalla sfera privata del Magistrato che lo ha firmato ed è, perciò, idoneo a spiegare gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette.
Con la decisione adottata il 16/XII/'98 a Sezioni Unite penali nel processo a carico di TI ed altri, questa Corte Suprema, chiamata a stabilire in quale momento il decreto di citazione a giudizio costituisce strumento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, del reato affermato il principio che esso va identificato in quello della sua emissione che deve ritenersi avvenuta quando l'atto, sottoscritto anche dall'ausiliario, viene a giuridica esistenza.
Il richiamo a tale decisione, da parte della Corte d'Appello, non appare conducente nella fattispecie in esame, sia perché in quel processo si discuteva di un decreto di citazione a giudizio sottoscritto sia dal P.M., che dall'ausiliario, sia perché con quella decisione non si è affatto inteso dire, ne' si è detto, che la sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore da parte dell'ausiliario del P.M. costituisce condizione essenziale per l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'atto a fini e per scopi diversi da quelli rispetto ai quali al deposito debbono collegarsi determinati effetti.
Vero è che anche la Corte Costituzionale ha affermato, con le ordinanze n. 155 del 29/V/'97 e n. 184 del 20/V/'98, che "essendo la sottoscrizione dell'ausiliario volta a certificare l'autenticità dell'atto anche con riguardo alla data, è soltanto con quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nel suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette", ma è anche vero che pure tali pronunce erano riferite alla questione se, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la data dell'atto da prendere in considerazione fosse quella in cui risulti apposta la sottoscrizione dell'ausiliario, ovvero quella della mera emissione di esso da parte dell'Autorità giudiziaria, tenuto conto del possibile rischio di retrodatazione di atti interruttivi, intesa ad evitare la dichiarazione di prescrizioni già maturate.
Deve, quindi, sottolinearsi come anche tali ordinanze non rilevano a fini diversi da quelli in ordine ai quali il deposito del decreto di citazione a giudizio deve essere ritenuto rilevante. Posto che, come detto, tale decreto è atto strumentale destinato a contenere ed a portare a conoscenza dell'imputato la di lui "vocatio in iudicio", deve sottolinearsi che la relativa sottoscrizione da parte dell'ausiliario non adempie ad alcuna funzione di verifica del contenuto dell'atto, ne' costituisce presupposto dell'instaurando rapporto processuale, sicché la mancanza di essa non impedisce l'identificazione giuridica dell'atto come uno di quelli tipicamente previsti dall'ordinamento, sulla cui essenza e struttura non incide, ne' è ostativa all'ufficialità di esso che, emanato ed uscito - con la consegna all'Ufficiale notificatore - dalla sfera privata dell'organo legittimato a porlo in essere, è idoneo, al raggiungimento dello scopo cui è destinato. Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che nel procedimento pretorile la mancanza di sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario costituisce mera, deprecabile irregolarità, ma non determina l'inesistenza giuridica di esso, con conseguente nullità delle sentenza successiva (v. conf. Cass. Sez. V, 5/X/'99, P.G. c. Carico;
sez. IV, 8/X/'99, P.G. e. Del Pero;
sez. III, 22/X/'99, P.G. c. Pellegrino;
10/I/2000, P.G. e. Miranda;
7/III/2000, P.G. c. Noviello;
4/IV/2000, P.G. c. Landi e sez. I, 20/XII/'99, P.G. c. Capozzolo).
Tali principi erano peraltro già stati affermati da questa Corte, sotto l'imperio del previgente codice di rito, in relazione all'art. 412 c.p.p. '30 (v. Cass. sez. II, 10/III/'80, Saccente;
10/02/'78, Boraga;
5/XII/'73, Maran e 16/X/'72, Occhipinti;
sez. V, 18/III/'78, Sabnini e 22/XI/'71, Gaudio;
sez. I, 9/02/'76, Caruso e sez. IV, 10/X/'75, Mercedulo).
In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata, ma senza rinvio, dovendosi ritenere che il fatto di cui all'art. 46 co. 3 L. 29/XII/'90, n. 428 - commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste dalla legge a tutela della salute - è stato depenalizzato dall'art. 23 co. 4 L. 22/02/'94, n. 146.
A tale determinazione questo Collegio perviene, pur conoscendo alcuni diversi orientamenti espressi sul punto, non condividendo:
a) la tesi secondo cui la disposizione dell'art. 46 co.3 L. 29/X11/90, n. 428 non sarebbe depenalizzata in quanto l'art. 7 L.22/02/94 n. 146 ha fatto "salve" le norme penati vigenti e, quindi,
anche la legge 428/'90, espressamente non abrogata (Cass. sez. III, 10/VI/'97, Petralla), in quanto la L. 146/'94, nel dare - all'art.
7 - delega al Governo per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni amministrative o penali per le violazioni di direttive delle Comumità Europee, fa - sì - salve le norme penali vigenti, ma al successivo art. 23 co. 4 depenalizza, prevedendo sanzione di carattere solo amministrativo, l'immissione in commercio di prodotti del tabacco recanti un confezionamento o una etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 46 L. 29/XII/'90 n. 428, sicché non può dirsi che l'art. 23 sopra richiamato sia andato oltre, eccedendola, la delega al Governo, essendo entrambe le norme - quella dell'art. 7 e quella dell'art. 23 - parti integranti della stessa legge - delega che, quindi, deve essere interpretata nel senso che il Governo nel disciplinare e sanzionare i fatti commessi in violazione delle direttive comunitarie dovrà fare salve le norme penali vigenti, eccetto quelle eventualmente abrogate dalla stessa legge delega;
b) la tesi secondo cui oggetto della depenalizzazione in questione sarebbe solo l'immissione in commercio dei tabacchi con etichettatura non conforme alle prescrizioni e non anche di quelli mancanti di etichettatura (Cass. sez. III, 5/V/97, Marzano), perché siffatta interpretazione presupporrebbe che prima dell'entrata in vigore della L. 22/02/'94, n. 146, la commercializzazione di tabacchi con etichetta non conforme alle prescrizioni di legge fosse sanzionata penalmente in modo autonomo, il che non è in quanto l'art. 46 L. 428/'90 prevedeva che costituisse reato - punibile con l'arresto e l'ammenda - l'immissione in commercio di tabacchi lavorati con condizionamento privo delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina, di quella "nuoce gravemente alla salute" e delle altre specificamente previste per i pacchetti di sigarette e non può sostenersi in mancanza di una diversa regolamentazione ed in considerazione della "ratio legis" - che la commercializzazione di tabacchi lavorati in confezioni "prive" delle avvertenze di legge non comprenda anche quelle confezioni contenenti indicazioni non conformi alle dette prescrizioni;
c) la tesi secondo la quale la L. 22/02/'94, n. 146, non conterebbe alcuna depenalizzazione e si sarebbe limitata a prevedere una sanzione amministrativa per l'immissione in commercio di prodotti di tabacco lavorato in confezioni non conformi alle prescrizioni comunitarie (v. Cass. sez. III, 19/III/'96, Montagna), perché ciò starebbe a significare che prima dell'entrata in vigore di detta legge il fatto testè indicato non era sanzionato in alcun modo, il che non appare logicamente accettabile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 25/VI/'99, in quanto il fatto di cui all'art. 46 co. 3 L. 29/XII/'90, n. 428, ascritto a Gerada RI, non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2000