Sentenza 19 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Esp ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B DPR 642 DEL 26-10-72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 04-031 /03 SEZIONE IMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig Dott. Ciovanni LOSAVIO 169/00 321 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 1158 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Mario Consigliere ADAMO 08.06/11/02 Dott. Francesco IA FIORETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIC SCALIA 6, presso l'Avvocato LO DUCA ANTONINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO LA MALFA, giusta delega à margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IA, elettivamente domiciliata in ROMA MUSCIANISI VIA VIRGILIO 11, preaso l'avvocato GIORGIO MIRTI DELLA VALLE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO 2002 RUGGERI, giusta delega a margine del controricorso;
2007
- controricorrente -
1- nonchè
contro
TA nella qualità di eredi di CONTI CONTI MADDALENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CRACCHI 39, presso l'avvocato FABIO FOGLIA MANZILLO, e difeso dall'avvocato FRANCESCO rappresentato BERTOLONE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 27/04/99; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 06/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco IA FIORETTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato LO DUCA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito рет la resistente MUSCIANIS1, 1'Avvocato RUGGERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito ร่า P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dotz. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ☺ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con auto di citazione, notificato il 4.5.1991, MU IA e TI LE convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Messina il Comune di Milazzo, chiedendo la determinazione e liquidazione della giusta indennità di espropriazione di mq. 5130 di terreno, facenti parte di un più esteso fondo di loro proprietà, sito in contrada Cianuro e riportato in Catasto al foglio 8, particelle 103 e 109, che detto Comune aveva occupato, in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 149 del 24.9.1990, per la costruzione di alloggi popolari, per la quale aveva delegato la Cooperativa Edilizia “Nuova Milazzo Uno". Per tale porzione di terreno era stata offerta, a titolo di indennità provvisoria, la somma di lire 153.900.000, che le attrici non avevano accettato, in quanto non ritenuta congrua. Costituitosi in giudizio, il Comune di Milazzo eccepiva la improponibilità della domanda delle attrici per non essere stato ancora emesso il decreto di esproprio. A fronte di detta eccezione il procuratore di quest'ultime dichiarava di rinunziare agli atti del giudizio, dichiarazione che, poi, ritirava a seguito dell'ordinanza sindacale n. 21 del 21.12.1991, con la quale veniva pronunciata l'espropriazione e la definitiva occupazione dell'immobile. Tuttavia la MU e la TI, con atto di citazione notificato il primo luglio 1994, convenivano nuovamente in giudizio innanzi alla corte d'appello summenzionata il Comune di Milazzo e, premesso che in data 6 giugno 1994 era stata loro notificata la determinazione della indennità definitiva di esproprio, quantificata dalla C.P.E. in base ai nuovi criteri indennitari di cui all'art. 5 bis della legge n. 359/92 nell'importo complessivo di £. 206.997.975 ed in ragione di 1 £. 80.000 al mq. dalle istanti non ritenuto congruo, reiteravano la domanda in precedenza formulata con l'atto di citazione del 4.5.1991. Costituitosi anche in questo giudizio, il Comune di Milazzo eccepiva la inammissibilità della domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Cooperativa Edilizia "Nuova Milazzo Uno". Disposta la riunione dei due giudizi, rigettata dal G.
1. la richiesta di chiamata in garanzia, avanzata dal Comune di Milazzo, espletata consulenza tecnica d'ufficio, la corte d'appello di Messina, con sentenza dell'8 marzo 1999, depositata in cancelleria il 27 aprile 1999, determinava l'indennità di esproprio spettante alle attrici in complessive £. 503.547.975, ordinando al Comune di Milazzo di depositare presso la Cassa DD.PP. della Provincia di Messina detta somma ovvero la differenza tra la stessa e quella eventualmente già versata per detto titolo in via amministrativa, oltre gli interessi legali dal 21.12.91 al deposito sull'importo ( totale o residuale) dovuto. La corte, escluso che il primo giudizio potesse essersi estinto ex art. 306 c.p.c., mancando la dichiarazione di accettazione della rinunzia da parte del Sindaco di Milazzo della necessaria autorizzazione della giunta municipale, determinava la indennità di espropriazione, richiamandosi integralmente alla sentenza n. 251/96 ( emessa dalla stessa corte d'appello di Messina e passata in giudicato ), con la quale, per lo stesso terreno, era stata già determinata la indennità di occupazione legittima. Avverso detta sentenza il Comune di Milazzo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. MU IA e TI LE hanno resistito con 구조 controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c. Secondo il ricorrente avrebbe errato la corte d'appello nel ritenere che il primo processo, introdotto con l'atto di citazione del 4.5.1991, non si fosse estinto a seguito di rinuncia delle attrici. Detta rinuncia, infatti, anche in mancanza dell'accettazione da parte del Comune di Milazzo sarebbe ugualmente produttiva di effetti giuridici, essendo tale accettazione irrilevante, non avendo il Comune alcun interesse alla prosecuzione del processo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2909 cod. civ. e violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. La corte di merito avrebbe errato nel valutare l'estensione del precedente giudicato. Costituirebbe, infatti, “res iudicata" soltanto l'importo stabilito dalla sentenza n. 251/96 a titolo di indennità di occupazione temporanea, non anche la quantificazione della indennità di esproprio termine utilizzato per la quantificazione della indennità di occupazione , costituendo la determinazione della indennità di espropriazione una questione decisa soltanto "incidenter tantum". Pertanto la corte d'appello avrebbe dovuto determinare la indennità in questione, facendo esclusivo riferimento agli atti di causa ed, in particolare, alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 bis secondo comma L. n. 359/92. 구절 ن ي ا Secondo il ricorrente avrebbe errato la corte di merito nel ritenere non applicabile alla fattispecie la decurtazione del 40% sull'importo della indennità liquidato all'esito del giudizio di opposizione alla stima, dovendosi escludere ogni elemento di colpa in capo al Comune per quanto riguarda la inadeguatezza della indennità offerta. Il Comune, infatti, non avrebbe potuto offrire una somma superiore a quella indicata dalla C.P.E, costituendo questa l'organo tecnico collegiale specificamente preposto a tale tipo di valutazione. 11 primo motivo è inammissibile. La corte di merito ha affermato che il primo giudizio, introdotto con l'atto di citazione del 4 maggio 1991, non si è estinto, non potendo la dichiarazione di accettazione da parte del Sindaco di Milazzo della rinunzia delle attrici agli atti del giudizio ritenersi produttiva di effetti giuridici, mancando della necessaria autorizzazione della giunta municipale ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142, pur nel testo modificato dall'art. 17 della legge 25 marzo 1993 n. 81. Il Comune ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la accettazione della rinuncia doveva ritenersi irrilevante, non avendo il Comune interesse alla prosecuzione del processo, non potendo conseguire attraverso una pronuncia nel merito un risultato utile più favorevole di quello conseguibile con l'estinzione del processo Ritiene il collegio che il ricorrente non abbia interesse a proporre il motivo di censura in esame, atteso che dall'accoglimento di tale motivo di doglianza non potrebbe derivargli alcuna utilità giuridica. La eventuale dichiarazione di estinzione del processo, incidendo esclusivamente sul rapporto processuale instauratosi con la prima citazione del 4 maggio 1991 e non anche sul rapporto processuale, originato dalla citazione del primo luglio 1994 contenente una sostanzialmente identica domanda, non varrebbe, infatti, ad escludere la possibilità di emettere una pronuncia nel merito essendo il giudice, in ogni caso, a ciò obbligato dal secondo atto di citazione e, pertanto, non varrebbe ad evitare il pregiudizio che la sentenza impugnata, essendo a lui sfavorevole, comporta per il ricorrente. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La corte d'appello ha ritenuto che facesse stato nel presente giudizio, per quanto concerne l'accertamento della natura del terreno espropriato e del valore venale da attribuire allo stesso cioè degli elementi indispensabili per la quantificazione - dell'indennità di espropriazione - la sentenza n. 251/96 ( emessa dalla stessa corte e passata in giudicato), con la quale è stata determinata l'indennità di occupazione legittima spettante alla MU ed alla TI per lo stesso terreno, per il quale hanno chiesto nel presente giudizio l'indennità di esproprio. Il ricorrente ha contestato che la quantificazione dell'indennità di espropriazione effettuata nel giudizio summenzionato per la determinazione dell'indennità di occupazione possa ritenersi assistita dalla forza del giudicato, restando una questione decisa "incidenter tantum". Tale censura non sembra possa essere condivisa. Ritiene il collegio che, dovendo l'importo della indennità di occupazione determinarsi con riferimento all'importo dell'indennità di espropriazione, il giudicato intervenuto sulla indennità di occupazione non copre soltanto la misura di questa, ma si estende anche alla natura del terreno interessato dalla occupazione ed al valore unitario dello stesso, dovendosi all'immobile, secondo l'insegnamento di questa corte, attribuire il medesimo valore unitario per la zm 5 determinazione di entrambe le indennità (cfr. al riguardo cass. n. 493 del 1998, resa a sezioni unite, la quale ha affermato che la materia relativa alla indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria, preordinate alla successiva espropriazione, deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art. 72, quarto comma, legge n. 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione - essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto, da autonomo e meramente collegato, mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo attesa la omogeneità morfologica e funzionale, - nonché la compensazione di un medesimo pregiudizio, delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865 il cui precetto - trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri - deve, pertanto, essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una -legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali percentuale - dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, anche nella ipotesi in cui la determinazione, ovvero la rideterminazione, dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando, all'uopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa). Pertanto, correttamente la corte d'appello ha ritenuto di determinare la indennità di espropriazione, prendendo a base della propria decisione il valore unitario di €. диз 6 196.000 al mq, del terreno in questione, stabilito dalla sentenza n. 251/96 in considerazione della sua natura edificabile, trattandosi di dati, per effetto del giudicato, non più contestabili. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. L'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, che ha convertito con modificazioni il d.l. 11 luglio 1992 n. 333, dispone che l'importo della indennità di espropriazione, determinato secondo i criteri dettati dal primo comma, deve essere ridotto del 40%; che, però, tale decurtazione può essere evitata addivenendo, nel corso del procedimento di esproprio, alla cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa corte, la decurtazione in questione può operarsi - in caso di mancata cessione volontaria del bene soltanto se sia stata offerta all'espropriando, da parte dell'espropriante, una indennità provvisoria, che non sia palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento del 40%; vale a dire soltanto se l'espropriante sia stato effettivamente posto in condizione di accettare detta offerta, perché adeguata, rendendo la congruità dell'offerta ingiustificato il rifiuto della stessa e, quindi, ingiustificata la mancata cessione volontaria del bene (cfr. in tal senso cass. n. 3833 del 2001; cass. n. 6538 del 2001; cass. n. 14868 del 2001; cass. n. 5727 del 2002). La corte di merito ha escluso la ammissibilità di detta decurtazione osservando che il Comune di Milazzo aveva colpevolmente reso irrealizzabile la cessione del bene da parte degli espropriati, avendo loro offerto una indennità determinata sulla base di un valore unitario di £. 80.000 al mq. (per la precisione in un primo momento fu loro offerta, a titolo di indennità provvisoria, la somma di lire 7 153.900.000 e, poi, a titolo di indennità definitiva, la somma di lire 206.997.975, entrambe rifiutate, perché ritenute non congrue), di gran lunga inferiore al valore reale, accertato nel corso del giudizio, di lire 196.000 al mq., che portava, in base ai criteri di cui all'art. 5 bis summenzionato, alla determinazione di una indennità di espropriazione di lire 503.547.975. Tale conclusione deve essere condivisa, essendo del tutto conforme al principio di diritto sopra enunciato. Né rileva che il Comune, come dal medesimo sostenuto, non avrebbe potuto legittimamente discostarsi dalla misura della indennità determinata dalla C.P.E., essendo questo l'organo preposto dalla legge alla sua determinazione. Quel che rileva, infatti, nei rapporti con gli espropriati data la finalità della - prevista esclusione della decurtazione del 40% nella ipotesi di cessione volontaria del bene, che è quella di evitare la proliferazione di cause Гè esclusivamente il fatto obbiettivo della congruità o meno dell'offerta, quale circostanza capace di incidere sulla determinazione di volontà degli espropriati stessi di operare la cessione volontaria del bene assoggettato ad esproprio. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare a favore delle resistenti le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite e dell'impegno richiesto, appare giusto liquidare in complessivi euro 5.600,00 ( cinquemitaseicento/00), di cui euro 5.000,00 per onorario ed euro 500,00 per ать spese forfetarie (10% degli onorari).
P.Q.M.
8 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a favore delle resistenti le spese giudiziali, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, di cui euro 5.000 per onorario. Così deciso in Roma il 6 novembre 2002. Grommulater Il Consigliere estensore Il Presidente Francerely firutt IL CANCELLIERE Domenico Viazza upi Matkala ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO apt. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Prima one Civile Depositato in Cancelleria 19 MAR. 2003, COATE SUPREMA CASSAZIONE IL AN .presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 2-12-2003 Serie 4 al n. 40132 versate € 129.M apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) " ORE DI CANCELLERIA operto Ricci 9