CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20240 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GI IS nato a [...] il [...] BU RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20240 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di EL SI e ER BU in ordine al reato di furto aggravato loro ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi i difensori degli imputati. 3. L'avv. Liborio Cataliotti lamenta - in sintesi - quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere ritenuto la responsabilità dei prevenuti in ordine al furto avvenuto nell'area di servizio "Sillaro Ovest" di Castel San Pietro sulla base della sola combinazione tra i contenuti delle intercettazioni telefoniche delle utenze in uso agli imputati e la geolocalizzazione delle utenze stesse, senza valutare la possibilità che il delitto corrisponda realmente a quello contestato. II) Violazione di legge nel calcolo della pena, in quanto il giudice avrebbe dovuto applicare la pena stabilita per il reato di furto mono aggravato, salvo poi aumentarla per la recidiva come previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. 4. L'avv. Enrico Della Capanna lamenta - in sintesi - quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corrispondenza tra l'importo sottratto alla persona offesa ed il provento del furto che sarebbe stato commesso dagli imputati, stante la discrepanza tra la somma di euro 3.000/3.150, provento del furto ammesso dagli imputati, e quella di 2.700 euro denunciata dalla persona offesa. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, limitatamente alla parte concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva specifica e reiterata), che non aveva formato oggetto di contestazione (era contestata la sola recidiva specifica). III) Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena inflitta agli imputati. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 2 6. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, secondo le considerazioni che seguono. 7. Ricorso avv. Cataliotti. 7.1. Quanto al primo motivo, si deve convenire con il Procuratore generale nel senso che esso sviluppa non consentite censure di merito, oltre che reiterative di analoghe doglianze proposte in sede di gravame di merito e già adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata, il cui percorso motivazionale appare immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. I giudici del merito hanno fondato il giudizio di responsabilità su una logica e plausibile lettura congiunta degli elementi probatori raccolti, avuto riguardo agli esiti delle intercettazioni e alla contestuale geo-localizzazione degli imputati, da cui si è - non illogicamente - desunto la loro presenza in un'area di servizio compatibile con il luogo di commissione del furto all'interno della vettura del cittadino straniero vittima del reato. Sotto questo profilo, le doglianze difensive si appuntano sulla ricostruzione del fatto e sugli spostamenti dei ricorrenti, finanche parcellizzando tali risultanze, con contestazioni rivolte avverso ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali non ammissibili in questa sede. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile, in primo luogo perché non dedotto in sede di appello nei termini indicati. In secondo luogo, perché la tesi ivi sostenuta è manifestamente infondata: è giuridicamente errato affermare, come fa la difesa dei ricorrenti, che il giudice - nel determinare la pena anche alla luce del disposto di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. - avrebbe dovuto inizialmente tener conto della pena prevista dalla circostanza aggravante corrispondente al reato di furto monoaggravato;
in realtà, la circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile nel caso di specie è quella di cui al secondo comma dell'art. 625 cod. pen., vale a dire quella prevista per il reato di furto pluriaggravato, che ha una sua autonomia specifica rispetto alla prima. Ciò è proprio quanto è stato legittimamente fatto dalla Corte territoriale, la quale ha anche provveduto ad emendare un errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice, in relazione alla riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato. 8. Ricorso avv. Della Capanna. 8.1. Per il primo motivo valgono le medesime considerazioni che sono state svolte nell'esame del precedente ricorso (v. supra al par. 5.1), trattandosi di doglianza che sviluppa una non consentita censura di merito in ordine alla somma di denaro oggetto di furto, che in ogni caso rimane superata dalla 3 esaustiva, congrua e non manifestamente illogica ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, che non può certo dirsi smentita, in punto di responsabilità dei prevenuti, dalla minima discrepanza riscontrata fra la somma di euro 3.000/3.150 ammessa dagli imputati e quella di euro 2.700 denunciata dalla persona offesa. 8.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale, pur errando in motivazione laddove afferma che risulta contestata la recidiva specifica e reiterata, nel dispositivo condanna gli imputati per il reato loro ascritto, vale a dire quello aggravato dalla sola recidiva specifica. In tal senso non ricorre violazione del principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen. e conseguente nullità ex art. 522 cod. proc. pen., visto che non vi è affermazione di condanna per una circostanza aggravante diversa da quella oggetto di contestazione. 8.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio non è affatto manifestamente illogica, avendo ricondotto la determinazione della pena irrogata nell'ambito di corretti binari logico-giuridici, rispettosi delle disposizioni concernenti la pena edittale prevista per il reato oggetto di imputazione e quelle di cui agli artt. 63, comma 4, 133 cod. pen. 9. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità dei ricorsi in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 10. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali 4 Il Consigli e estensore consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20240 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di EL SI e ER BU in ordine al reato di furto aggravato loro ascritto in rubrica. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi i difensori degli imputati. 3. L'avv. Liborio Cataliotti lamenta - in sintesi - quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere ritenuto la responsabilità dei prevenuti in ordine al furto avvenuto nell'area di servizio "Sillaro Ovest" di Castel San Pietro sulla base della sola combinazione tra i contenuti delle intercettazioni telefoniche delle utenze in uso agli imputati e la geolocalizzazione delle utenze stesse, senza valutare la possibilità che il delitto corrisponda realmente a quello contestato. II) Violazione di legge nel calcolo della pena, in quanto il giudice avrebbe dovuto applicare la pena stabilita per il reato di furto mono aggravato, salvo poi aumentarla per la recidiva come previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. 4. L'avv. Enrico Della Capanna lamenta - in sintesi - quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corrispondenza tra l'importo sottratto alla persona offesa ed il provento del furto che sarebbe stato commesso dagli imputati, stante la discrepanza tra la somma di euro 3.000/3.150, provento del furto ammesso dagli imputati, e quella di 2.700 euro denunciata dalla persona offesa. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, limitatamente alla parte concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva specifica e reiterata), che non aveva formato oggetto di contestazione (era contestata la sola recidiva specifica). III) Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena inflitta agli imputati. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 2 6. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, secondo le considerazioni che seguono. 7. Ricorso avv. Cataliotti. 7.1. Quanto al primo motivo, si deve convenire con il Procuratore generale nel senso che esso sviluppa non consentite censure di merito, oltre che reiterative di analoghe doglianze proposte in sede di gravame di merito e già adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata, il cui percorso motivazionale appare immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. I giudici del merito hanno fondato il giudizio di responsabilità su una logica e plausibile lettura congiunta degli elementi probatori raccolti, avuto riguardo agli esiti delle intercettazioni e alla contestuale geo-localizzazione degli imputati, da cui si è - non illogicamente - desunto la loro presenza in un'area di servizio compatibile con il luogo di commissione del furto all'interno della vettura del cittadino straniero vittima del reato. Sotto questo profilo, le doglianze difensive si appuntano sulla ricostruzione del fatto e sugli spostamenti dei ricorrenti, finanche parcellizzando tali risultanze, con contestazioni rivolte avverso ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali non ammissibili in questa sede. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile, in primo luogo perché non dedotto in sede di appello nei termini indicati. In secondo luogo, perché la tesi ivi sostenuta è manifestamente infondata: è giuridicamente errato affermare, come fa la difesa dei ricorrenti, che il giudice - nel determinare la pena anche alla luce del disposto di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. - avrebbe dovuto inizialmente tener conto della pena prevista dalla circostanza aggravante corrispondente al reato di furto monoaggravato;
in realtà, la circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile nel caso di specie è quella di cui al secondo comma dell'art. 625 cod. pen., vale a dire quella prevista per il reato di furto pluriaggravato, che ha una sua autonomia specifica rispetto alla prima. Ciò è proprio quanto è stato legittimamente fatto dalla Corte territoriale, la quale ha anche provveduto ad emendare un errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice, in relazione alla riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato. 8. Ricorso avv. Della Capanna. 8.1. Per il primo motivo valgono le medesime considerazioni che sono state svolte nell'esame del precedente ricorso (v. supra al par. 5.1), trattandosi di doglianza che sviluppa una non consentita censura di merito in ordine alla somma di denaro oggetto di furto, che in ogni caso rimane superata dalla 3 esaustiva, congrua e non manifestamente illogica ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, che non può certo dirsi smentita, in punto di responsabilità dei prevenuti, dalla minima discrepanza riscontrata fra la somma di euro 3.000/3.150 ammessa dagli imputati e quella di euro 2.700 denunciata dalla persona offesa. 8.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale, pur errando in motivazione laddove afferma che risulta contestata la recidiva specifica e reiterata, nel dispositivo condanna gli imputati per il reato loro ascritto, vale a dire quello aggravato dalla sola recidiva specifica. In tal senso non ricorre violazione del principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen. e conseguente nullità ex art. 522 cod. proc. pen., visto che non vi è affermazione di condanna per una circostanza aggravante diversa da quella oggetto di contestazione. 8.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio non è affatto manifestamente illogica, avendo ricondotto la determinazione della pena irrogata nell'ambito di corretti binari logico-giuridici, rispettosi delle disposizioni concernenti la pena edittale prevista per il reato oggetto di imputazione e quelle di cui agli artt. 63, comma 4, 133 cod. pen. 9. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità dei ricorsi in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. 10. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali 4 Il Consigli e estensore consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2023 Il Presidente