Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Anche ai fini della ricorrenza dell'attenuante della provocazione cosiddetta "per accumulo" si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione e in occasione di un ultimo episodio pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, non potendosi mai riconoscere la circostanza, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 13921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13921 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M.Stefania - Consigliere - N. 205
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 42293/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OT, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 7.5.2009 dalla Corte d'assise d'appello di Firenze;
parti civili:
NC MA;
IL ILna HI;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per la ricorrente l'avvocato Ciappi Manuele, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata il 6.2.2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato TI RA alla pena di quattordici anni di reclusione, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del rapporto di coniugio, per l'omicidio del marito DR MA, commesso il 4.7.2006.
1.1. L'imputata aveva commesso il fatto esplodendo quattro colpi d'arma da fuoco (Beretta cal. 7,65 acquistata la stessa mattina dopo avere ottenuto, circa un mese prima, licenza di porto d'armi per uso sportivo) all'indirizzo del marito, attinto alla testa e al petto. L'appello aveva ad oggetto esclusivamente l'esistenza del vizio parziale di mente, l'attenuante della provocazione, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
In relazione a tali aspetti la Corte d'assise d'appello osservava:
la capacità d'intendere e di volere dell'imputata al momento del fatto era stata affermata sia dalla perizia effettuata in primo grado sia da quella nuovamente espletata in appello, e le conclusioni peritali potevano essere integralmente condivise la provocazione non poteva essere riconosciuta perché la prospettazione difensiva era nella sostanza fondata sulle sole dichiarazioni dell'imputata, appariva in contraddizione con le circostanze che accompagnavano la sua azione, non trovava riscontro neppure nelle dichiarazioni dell'imputata che aveva detto di avere agito per paura;
al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche erano d'ostacolo le modalità dell'azione e l'intensità del dolo da esse dimostrata, mentre gli aspetti soggettivi evidenziati erano già stati considerati con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, e la determinazione della pena nel minimo.
2. Ricorre l'imputata a mezzo del difensore, avvocato Manuele Ciappi, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denunzia violazioni di legge e vizi della motivazione con riguardo agli stessi punti già oggetto di gravame.
In premessa, il ricorso evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe taciuto su questioni analiticamente prospettate dalla difesa a censura della decisione di primo grado così sostanzialmente omettendo di prendere in esame l'"ossatura" dello schema difensivo e gli elementi fattuali decisivi con esso evidenziati.
2.1. Con il primo motivo, dedicato alla circostanza attenuante della provocazione, il ricorrente afferma, che la sentenza di primo grado era per tale aspetto sostanzialmente immotivata;
che con l'appello erano stati dettagliatamente ricapitolati gli avvenimenti che avevano preceduto l'omicidio e che assumevano significato decisivo ai fini della provocazione;
che la sentenza impugnata non aveva risposto o aveva dato risposte insufficienti e fuorvianti, fornendo motivazione scollegata dai dati probatori.
A sostegno dell'assunto, le censure sono quindi accompagnate dalla testuale riproduzione dei motivi d'appello, in relazione ai quali si evidenzia:
che era stato denunziato un'irriducibile contrasto tra l'affermazione mediante la quale si era esclusa una condizione paranoide sostenendosi che l'atteggiamento di paura della TI era agganciata a "dati di realtà" e l'altra, che escludeva la provocazione ritenendo priva di riscontri il racconto delle angherie subite, e che la riproduzione ad opera della Corte d'appello della censura era del tutto incongrua, anzi di senso opposto;
che erano stati evidenziati nel dettaglio una serie di tappe e di episodi essenziali nell'escalation dei rapporti coniugali (definitivamente compromessi dalla primavera del 2006) dai quali emergeva la demolizione psicologica posta in essere dal marito, con doviziosa indicazione di plurime fonti di prova;
che era stata nel dettaglio evidenziata la dinamica dell'omicidio, che dimostrava che doveva esserci stato un litigio e che la donna era stata inseguita dal marito sino in un angolo della camera da letto;
che nell'atto d'appello si evocava la cosiddetta "provocazione per accumulo" a causa dei maltrattamenti subiti.
D'altra parte, anche ad ammettere il dubbio, la Corte d'appello avrebbe dovuto fare applicazione della regola secondo la quale, in tal caso, cause di giustificazione e attenuanti vanno comunque riconosciute, secondo il principio affermato da sez. 1^, 2.2.2000, De Angelis.
Contraddittoria e non condivisibile era quindi l'affermazione che la stessa TI aveva detto di avere agito, semmai, per paura. L'uno stato emotivo non conduceva difatti necessariamente ad escludere l'altro, che ben poteva coesistere e la ricostruzione fattuale dei periti (evidenziata nell'atto d'appello) lo dimostrava.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il diniego della circostanza del vizio parziale di mente.
La tecnica di esposizione della doglianza è simile: si riportano integralmente i motivi d'appello e si rimarcano le carenze nell'esame ad opera della Corte d'assise d'appello nonché l'erroneità della esclusione della attenuante in situazione, almeno, di dubbio. Si evidenzia in particolare:
che la difesa aveva segnalato la necessità di un esame retrospettivo delle condizioni psichiche della imputata e i dubbi, ammessi, del primo perito nel corso della sua audizione in giudizio;
che la nuova perizia non era stata specificamente rivolta all'esame della reale condizione passata della donna, ampiamente documentata, e aveva di fatto basato le sue conclusione sulla sua situazione a tre anni circa di distanza dal fatto;
che erroneamente era stata inoltre disattesa la regola di giudizio per la quale il dubbio avrebbe dovuto comunque condurre al riconoscimento della circostanza ed era stato affermato che non residuava alcun ragionevole dubbio in proposito, con ciò travisando le risultanze processuali (ovverosia i dati già esposti e i dubbi espressi oralmente dal primo perito e approfonditi dal consulente della difesa nel giudizio d'appello);
che analoghi vizi affliggevano d'altro canto le conclusioni del perito nominato in secondo grado, il quale s'era all'evidenza basato sul presupposto che non potevano avere rilievo condizioni psicopatologiche dubbie.
2.3. Con il terzo motivo, rivolto al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e attenuante effettuato, si denunzia:
che il riferimento all'intensità del dolo presupponeva dimostrate condizioni (anche di freddezza emotiva) contraddette dai dati acquisiti, i quali dimostravano che la donna non aveva agito in base a una scelta controllata ma in stato di alterazione psichica;
che il riferimento al rapporto di coniugio attribuiva illogicamente peso a quello che era stato in definitiva, per la sua patologia;
che inascoltate erano rimaste le stesse valutazioni del perito nominato in appello, che aveva parlato di capacità psichiche comunque attenuate, da considerare "in sede di giudizio".
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. Non è in discussione, come non lo era nei giudizi di merito, la commissione del fatto da parte dell'imputata.
Temi delle censure sono la esclusione della provocazione, la affermata piena capacità d'intendere e di volere della imputata, il bilanciamento alla stregua della sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Più esattamente la difesa della ricorrente afferma che la Corte d'assise d'appello non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze difensive e, anzi avrebbe, addirittura, omesso di esaminarle, travisandone il senso.
Ma la sentenza impugnata è esente dai vizi denunziati, mentre sovente le doglianze si risolvono nella reiterazioni di prospettazioni che risultano in realtà e nella sostanza correttamente confutate.
2. In particolare, quanto alla provocazione, la Corte d'assise d'appello ha affermato che l'attenuante non poteva essere riconosciuta perché la prospettazione difensiva era nella sostanza fondata sulle sole dichiarazioni dell'imputata.
Non soltanto era priva di riscontri oggettivi ma trovava smentite, per taluni aspetti, negli elementi raccolti (ad esempio quanto ad incontro con il marito ed ingresso quindi in casa con lui) e appariva in logica contraddizione con le circostanze, appurate, che il MA aveva regolarmente pagato quel mese gli alimenti, che la porta era stata chiusa a chiave dall'interno, che l'imputata aveva esploso ben quattro colpi di pistola.
Anche ad ammettere che la donna avesse accumulato rabbia e frustrazione per le angherie assertivamente subite, proseguiva la Corte d'assise d'appello, mancava comunque la prova di un fattore (di una "scintilla") scatenante che potesse aver dato corpo alla sua reazione estrema.
D'altronde neppure era dato appurare se effettivamente vi fosse stata, nell'occasione, una lite, e da cosa e, soprattutto, da chi, fosse stata innescata e, pur dopo l'esclusione, ad opera del primo giudice, della premeditazione, perdurava la inconciliabilità della tesi difensiva con la circostanza che la donna avesse chiuso a chiave la porta dopo avere fatto entrare il marito.
Infine neppure l'imputata aveva mai realmente detto di avere agito in stato d'ira, avendo parlato invece di paura per una supposta aggressione.
Le considerazioni così svolte appaiono complessivamente adeguate e non sono censurabili in questa sede perché si fondano sull'apprezzamento di aspetti fattuali esaurientemente scandagliati e pluasibilmente valutati.
Nè sussistono i vizi denunziati con il primo motivo di ricorso. In particolare:
la censura riferita al "travisamento" dei motivi d'appello non è pertinente, perché con essa si evoca un errore nel riassunto, che effettivamente contiene un lapsus, della censure rivolte alla "contraddizione" di fondo della sentenza di primo grado;
ma quel che contano sono le risposte, nel caso in esame congrue, e il fatto che la contraddizione sia stata comunque superata dalla sentenza di secondo grado;
la doglianza di mancata considerazione degli elementi oggettivi o esterni di riscontro alle dichiarazioni della donna sulla "demolizione psicologica" subita ad opera del marito, si fonda su referti obiettivi che, stando alla stessa prospettazione difensiva, erano precedenti alla primavera del 2006, dunque al momento individuato dai giudici di merito e non contestato dalla difesa come di definitiva compromissione dei rapporti, prima altalenanti;
per il resto richiama dichiarazioni per lo più de relato, dalla donna o dalla madre;
di modo che non può affatto considerarsi illogico l'implicito giudizio di partigianeria e non attendibilità formulato dalla Corte d'assise d'appello in relazione a tali elementi dichiarativi con la breve notazione che in definitiva si trattava di elementi tutti di "provenienza" dall'imputata;
la riproposta rilettura della dinamica dell'episodio attiene interamente alla ricostruzione fattuale ed è improponibile in questa sede, tanto più nelle forme congetturali che la sostengono:
e l'asserito inseguimento della donna in camera da letto appare comunque inidoneo a dimostrare, di per sè, una "provocazione";
appare di conseguenza non adeguatamente supportata la contestazione dell'affermazione che i reiterati maltrattamenti evocati dalla difesa risultavano nel complesso non provati e resta saldamente giustificata sulla base della ricostruzione della vicenda la considerazione che, in ogni caso, le modalità dell'azione e i comportamenti complessivamente tenuti consentivano di escludere la reazione in stato d'ira.
In diritto è quindi assolutamente corretta l'osservazione della sentenza impugnata, che anche la provocazione cosiddetta per "accumulo" necessita comunque, per potere essere riconosciuta, della prova dell'esistenza di un fattore scatenante, che giustifichi l'esplosione, in relazione e in occasione ad un ultimo episodio, anche apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si sostenga sedimentata nel tempo (cfr. Sez. 1^, Sentenza n. 40550 del 22/09/2004, Angiuoni, in parte motiva, e ivi citate). Neppure siffatta forma di "provocazione", può difatti condurre alla totale obliterazione di quella connotazione soggettiva, costituita dallo "stato d'ira" che muove l'azione offensiva, che rappresenta la ragione giustificatrice del riconoscimento di una minore gravità del fatto e che tipizza la circostanza attenuante evocata. Occorre pur sempre, insomma, "che l'azione del colpevole costituisca una reazione e che questa reazione avvenga mentre permane lo stato d'ira"; e se anche "il requisito della simultaneità, della immediatezza, non è espresso dalla formula del testo", e non è perciò richiesto, "ciò che conta è che il colpevole, provocato, reagisca in stato d'ira" (Rel. Guardasigilli sub art. 62, p. I, pag. 114).
Ed è inoltre principio consolidato che l'attenuante della provocazione è inapplicabile pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e così inadeguata rispetto all'episodio ultimo dal quale trae spunto, da fare escludere la sussistenza di un ragionevole nesso causale tra offesa, sia pure potenziata per accumulo, e reazione (v., tra molte sent. Sez. 1^, n. 1214 del 6.11.2008, Sanchez;
Sez. 5^, n. 24693 del 2.3.2004, Vannozzi;
Sez. 1^, n. 701 del 3.11.1997, Caruso;
Sez. 1^, n. 1305 del 15.11.1993, Marras;
Sez. 1^, n. 10330 del 24.9.1992), e, dunque, di quella condizione di intensa eccitazione caratterizzata da perdita di controllo nella quale si risolve tradizionalmente lo stato d'ira (sez. 1^ del 10.6.1994, Castronovo rv. 200136; sez. 1^, 7.5.1993, Di Palma, rv. 194576; sez. 1^ del 2.4.1992, Pelimi, rv. 190589), facendo propendere invece per l'esistenza di uno stimolo psichico affatto diverso, connotato ad esempio da sentimenti di rancore o vendetta. Non è di conseguenza soltanto il tempo trascorso dai comportamenti assertivamente vessatori della vittima o la mancanza di prova dell'esistenza effettiva di fatti ingiusti a risultare decisivi nel caso in esame, ai fine dell'esclusione dell'attenuante, quanto, appunto, l'affermata impossibilità di predicare, secondo l'insindacabile valutazione dei giudici del merito, nell'occasione una reazione in stato d'ira.
Nè coglie nel segno il rilievo difensivo secondo cui erroneamente la Corte d'appello aveva osservato che la stessa imputata aveva parlato di paura anziché d'ira.
Anche ad ammettere, come dice la difesa, che i due stati d'animo possano in astratto coesistere, quello che rileva, nel caso concreto, è che, stando a quanto affermano i giudici del merito e il ricorso non contesta espressamente, la tesi difensiva non trova conforto nelle parole dell'imputata, che descrivendo il suo stato d'animo non ha parlato di "rabbia" o di "ira", ma ha sostenuto d'avere agito per paura.
Irrilevante di conseguenza è il tema del "dubbio", in costanza del quale, secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto fare applicazione della regola che l'attenuante andava comunque riconosciuta.
La Corte non ha ritenuto dubbia l'esistenza di una reazione in stato d'ira, ma ha argomentatamente escluso che potesse ravvisarsi siffatta situazione.
3. In relazione alla capacità d'intendere e di volere dell'imputata al momento del fatto, la sentenza impugnata ha ricordato che essa era stata già riconosciuta dal primo giudice sulla scorta della perizia effettuata in primo grado e che, a fronte delle deduzioni difensive che segnalavano profili di dubbio alla luce delle dichiarazioni rese dal perito in udienza, s'era ritenuto di dovere disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di nuova perizia psichiatrica.
Anche il secondo perito aveva tuttavia escluso, e con determinazione, che l'imputata potesse ritenersi affetta, al momento dell'omicidio, da malattia o disturbo della personalità idoneo ad incidere significativamente, in collegamento alla condotta posta in essere, sulla sua capacità d'intendere o di volere.
Sulla scorta delle osservazioni e delle conclusioni peritali, alle quali la Corte d'assise d'appello riteneva di potere prestare integrale adesione, le opposte considerazioni difensive sono state considerate inidonee a ingenerare anche soltanto un ragionevole dubbio.
Anche in relazione a tale aspetto il ricorso appare dunque infondato. Non è vero infatti che la Corte d'assise d'appello non ha esaminato i dati e gli aspetti segnalati dalla difesa, e riproposti con il ricorso, dimostrando la sentenza impugnata che essi sono stati al contrario puntualmente e adeguatamente valutati.
La doglianza con la quale si contesta il modo di procedere del secondo perito e si segnala la circostanza che la sua indagine era avvenuta a tre anni dal fatto si sostanzia in una critica in definitiva generica alla metodologia dell'indagine peritale e non considera che il discorso giustificativo criticato correttamente segnala invece la coincidenza tra la seconda perizia e le conclusioni della prima, e le valutazioni del tutto conformi del certificato redatto dallo psichiatra del pronto soccorso a sole due ore dai fatti.
Non pertinente, anche in questo caso, è la censura con la quale si sostiene erroneamente disattesa la regola del dubbio. La Corte d'assise d'appello ha escluso dubbi;
ha riesaminato autonomamente le circostanze di fatto contestuali al delitto, sottolineando, come si è detto, l'esito della visita psichiatrica a sole due ore da questo;
ha chiarito che non poteva ravvisarsi alcuno stato capace di scemare "grandemente" la capacità in correlazione e in rapporto allo specifico fatto.
Mentre l'affermazione che analogo vizio affliggeva le conclusioni peritali, perché basate sul presupposto che non potevano avere rilievo condizioni psicopatologiche dubbie, non solo attiene in realtà alla lettura e dunque alla "interpretazione" della prova, ma appare smentita dallo stesso testo portato a sostegno, nel quale si parla di "non dimostrazione" e non di insufficiente o non completa dimostrazione della incapacità di intendere o di volere.
4. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'assise d'appello ha ritenuto che ostassero alla loro prevalenza le modalità dell'azione e l'intensità del dolo da esse dimostrata e che in particolare indicassero la gravità oggettiva soggettiva della condotta il reperimento dell'arma; la chiusura a chiave della porta, per impedire la fuga;
l'esplosione di ben quattro colpi;
il fatto che l'imputata avesse dal marito due figli, privati con l'omicidio del padre.
E ha osservato che il disagio per la "tormentata" storia coniugale e le aggressioni e le umiliazioni che, quantomeno putativamente, la donna attribuiva alla vittima erano stati già considerati con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti, e la determinazione della pena nel minimo edittale.
Il bilanciamento risulta così adeguatamente giustificato sulla base di valutazioni di merito sicuramente corrette e riferite non alla fattispecie astratta ma alle modalità del fatto e al complesso della condotta posta in essere sottolineandosi di essa aspetti (quali la circostanza che la donna aveva chiuso a chiave la porta, l'esistenza di figli) che il ricorso non sembra considerare.
L'apprezzamento di gravità soggettiva e oggettiva della condotta è insomma più che adeguato e non può dirsi che le particolari condizioni psicologiche non siano state considerate dal momento che le attenuanti generiche sono state in definitiva riconosciute e ritenute equivalenti, e la pena, nonostante la sottolineata gravità del fatto, è stata contenuta al minimo edittale.
Le censure sul punto si risolvono dunque in argomenti di merito, improponibili in questa sede a fronte di un giudizio di comparazione adeguatamente giustificato ed espressione di un potere discrezionale riservato ai giudici del fatto (S.U. Sentenza n. 3286 del 27 novembre 2008, Chiodi).
5. Conclusivamente il ricorso non può nel suo complesso che essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010