Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/1997, n. 701
CASS
Sentenza 3 novembre 1997

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Massime1

Al fine della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non occorre una vera e propria proporzione tra offesa e reazione; tuttavia occorre comunque l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto. Infatti occorre un nesso causale tra il secondo ed il primo,nesso che va escluso in presenza di una consistentissima sproporzione.

Commentario1

  • 1Aggredire non è eccesso colposo di legittima difesa (Cass. 29365/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 luglio 2019

    L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza: si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. Il giudizio sulla sussistenza dei caratteri della legittima difesa deve tener conto della situazione di fatto esterna e delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/1997, n. 701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 701
Data del deposito : 3 novembre 1997

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