Sentenza 3 novembre 1997
Massime • 1
Al fine della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non occorre una vera e propria proporzione tra offesa e reazione; tuttavia occorre comunque l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto. Infatti occorre un nesso causale tra il secondo ed il primo,nesso che va escluso in presenza di una consistentissima sproporzione.
Commentario • 1
- 1. Aggredire non è eccesso colposo di legittima difesa (Cass. 29365/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 luglio 2019
L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza: si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. Il giudizio sulla sussistenza dei caratteri della legittima difesa deve tener conto della situazione di fatto esterna e delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/1997, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 03/11/1997
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N.1510
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI BRUNO " N.30763/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) SO GI n. il 10.02.1973
avverso sentenza del 23.04.1997 CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Con sentenza 28.06.1996 il Tribunale di Siracusa condannava CA GI ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 56,575 c.p.;
10,12,14, legge 497/74, 648 c.p., 3 legge 110/75 e 624 - 625 nn. 2 e 7 c.p., alla pena di anni 11 di reclusione.
Con sentenza 28.04.1997 la Corte d'appello di Catania in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni 9 di reclusione.
I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti come segue:
Verso le ore 22 del 25.01.1995 OA RE stava uscendo dall'abitazione dei genitori in Pachino, allorché nella sua direzione venivano esplosi 4 colpi di arma da fuoco, che intaccavano lo stipite del portone ed il muro attiguo.
Il OA fuggiva;
poi si fermava e notava allontanarsi una Fiat Uno. Le indagini si dirigevano
contro
CA GI il quale qualche tempo prima aveva avuto una lite con la parte lesa. Il CA confessava di avere effettivamente sparato contro il OA 4 colpi da distanza ravvicinata, di avere altresì rubato l'automobile con la quale si era poi fatto accompagnare sul luogo del delitto da un conoscente, certo Rampulla, sempre a dire del CA il fucile era stato comperato apposta con la consapevolezza che proveniva da un furto ed era stato da lui stesso modificato.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il CA deducendo i seguenti motivi.
1) Non vi sarebbe prova dell'"animus necandi". Il CA aveva sparato da distanza così ravvicinata che, se avesse davvero voluto, avrebbe sicuramente colpito la vittima. Invece nessuno dei colpi esplosi aveva attinto il OA. Dal che si sarebbe dovuto dedurre che l'azione era meramente intimidatoria ma non diretta ad uccidere. 2) L'imputato aveva dato chiari segni di alterazione mentale;
perciò si sarebbe dovuta disporre una perizia psichiatrica inutilmente richiesta dalla difesa.
3) La motivazione della sentenza era viziata sul punto della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. I motivi del ricorso sono infondati.
1) Per quanto riguarda l'animus necandi esattamente la Corte d'appello ha osservato che il CA organizzò l'attentato con razionale lucidità (rubò l'automobile, acquistò il fucile rubato ed alterò l'arma, si fece aiutare da un complice). Tutto questo già di per sè pare indirizzato ad un evento di notevole spessore e non certo ad una mera azione minacciosa che si sarebbe potuto attuare con ben meno risorse ed organizzazione.
I colpi esplosi, poi, da brevissima distanza (come è stato accertato nel merito) furono ben quattro e tutti ad altezza d'uomo. La Corte ha pure spiegato come mai, in concreto, il OA non sia stato attinto. La difesa ha ribadito la tesi secondo cui la distanza era così minima da indicare proprio la volontà contraria;
cioè la volontà di NON colpire la vittima. Ma a questa osservazione i Giudici di merito hanno già adeguatamente risposto facendo riferimento alla vista appannata dagli occhiali scuri usati per il travisamento ed alla "rosa" dei pallettoni non ancora apertasi. Qui peraltro si ritiene di poter aggiungere che risulta dalla sentenza che lo sparatore esplose i colpi dall'interno della automobile rubata e mentre questa era in movimento: Ciò può ben spiegare la direzione sbagliata dei colpi stessi;
per chi non è tiratore provetto lo sparare da un veicolo in movimento (con improvvisi sobbalzi e con la necessità di calcolare la componente tra il movimento del veicolo e la traiettoria dei colpi) è molto difficile. Senza contare l'emozione di chi spara ed il sempre possibile movimento della vittima nella specie emerge dagli la prova sia dell'una che dell'altra circostanza).
D'altra parte appare decisivo, come ha rilevato la Corte d'appello, il fatto che lo stesso imputato abbia indicato un preciso movente per il suo gesto aggressivo e abbia in un certo momento pure espressamente ammesso la volontà omicida. Va aggiunto che colui il quale voglia soltanto minacciare non organizza di certo un attentato così lucido e preciso e non esplode, proprio da distanza ravvicinata, ben quattro colpi tutti diretti verso la vittima designata, con un'arma potente e col rischio (anzi, con la pratica certezza) di uccidere la persona aggredita.
Il ragionamento della difesa, pur suggestivo, va in vero rovesciato;
la condotta del CA è infatti oggettivamente diretta ed ampiamente idonea rispetto all'evento morte. Sarebbe stato un tiratore davvero eccezionale il CA se, da così breve distanza, con quell'arma, ed esplodendo ben quattro colpi tutti verso la vittima avesse "preteso" di NON colpirla.
2) Quanto alla necessità di una perizia psichiatrica la Corte ha precisato che il CA aveva rinunciato a quello specifico motivo di appello;
motivo che pertanto non può avere ingresso in questa sede. Del resto la condotta ascritta al CA è estremamente lucida e nessun elemento specifico emerge dai fatti, tale da far ritenere probabile uno stato di alterazione mentale significativo nel momento del fatto.
3) Circa la provocazione, essa non è stata minimamente provata. La sentenza della Corte di appello è, sul punto, correttamente motivata. Ma anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe reagito agli scherni ed a certe vessazioni del OA culminate nel litigio di qualche giorno prima, il fatto commesso (oltre tutto non nella immediatezza delle pretese provocazioni) appare così sproporzionato rispetto al preteso fatto ingiusto altrui, da far escludere il nesso di causalità e l'adeguatezza della reazione rispetto alla provocazione. Come è noto non occorre, per aversi l'attenuante di cui agli art. 62 n. 2 c.p., una vera e propria proporzione tra offesa e reazione;
e però la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato come occorra comunque l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto;
ovvero occorre un nesso causale tra il secondo e la prima;
nesso che va escluso in presenza di una consistentissima sproporzione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1998