Sentenza 16 maggio 2017
Massime • 1
La competenza a decidere sulla richiesta di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta, nel caso di giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura, in quanto in detta fase il giudice di appello non è più investito di alcuna valutazione in ordine al riesame della pericolosità del proposto, che, pertanto, non può essere privato di un grado di giudizio sull'istanza medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 39247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39247 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2017 |
Testo completo
39247-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/05/2017 Presidente - Sent. n. sez. 1754/2017- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - 1754/2017 NC NI AL ESPOSITO REGISTRO GENERALE N.24206/2016 GAETANO DI GIURO - Rel. Consigliere - LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IO ZO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2016 del TRIBUNALE di COSENZA sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. 1 2 M . RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25 maggio 2016 il Tribunale di Cosenza dichiarava la propria incompetenza sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione applicata nei confronti di IE IL EN con provvedimento del medesimo Tribunale del 24 settembre 2014 e ordinava la trasmissione della richiesta alla Corte di cassazione, ritenuta competente a decidere sul presupposto che presso quest'ultima pendeva il ricorso del IE avverso il provvedimento della Corte di appello che in data 11.12.2015 aveva confermato il decreto di applicazione della misura di prevenzione reso in primo cure. Sulla base delle medesime considerazioni, lo stesso Tribunale, con successivo decreto del 29 giugno 2016, dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la decisione, questa volta, sulla richiesta di aggravamento dell'applicazione della misura di prevenzione proposta dal locale Questore nei confronti del IE. A sostegno di entrambe le decisioni il tribunale richiamava due arresti di questa Corte: - Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, Confl. comp. in proc. Careri Rv. 247456, secondo cui la competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa;
-Sez. 1, n. 40531 del 09/10/2008, Confl. comp. in proc. De Petro, Rv. 241715, secondo cui nel procedimento di prevenzione la competenza a deliberare sulla proposta di aggravamento della misura appartiene al giudice di appello in pendenza del relativo giudizio che non viene meno per l'avvenuta deliberazione in camera di consiglio, ma solo con il deposito del provvedimento che lo definisce.
2. Con memoria depositata il 4 aprile 2017 il IE rappresentava che nel prosieguo aveva presentato nuova istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale, sulla quale il Tribunale di Cosenza aveva provveduto con decreto n. 584/2016 R.P.C.C. del 14.12.2016, avverso il quale aveva proposto appello.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Ciò in quanto è certamente da escludere la competenza a provvedere nel merito della richiesta da parte della Corte di cassazione. Richiama al riguardo Sez. 1, n. 44638 del 22/11/2007, Sibio, Rv. 238484, secondo cui la competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta, nel caso di giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura. M RITENUTO IN DIRITTO 1. Le suindicate declaratorie di incompetenza del Tribunale di Cosenza sono affette da nullità che rasenta l'abnormità e devono, pertanto, essere annullate.
2. I giudici sono incorsi in un palese cattivo uso dei principi giurisprudenziali affermati nelle richiamate sentenze di legittimità, dettati per dirimere il conflitto di competenza tra tribunale e corte di appello a provvedere su istanze di revoca o aggravamento della misura di prevenzione nella pendenza del giudizio di impugnazione avverso il decreto di applicazione della misura medesima. Principi, che il tribunale ha indebitamente esteso, nel caso di pendenza del giudizio di legittimità, alla Corte di cassazione, investendo indebitamente quest'ultima (istituzionalmente deputata esclusivamente alla legittimità) di una decisione propria del merito. Sul tema, nel precedente arresto puntualmente richiamato anche dal PG, la Corte ha avuto modo di affermare che pur essendo pacifico che la competenza a decidere sull'istanza di revoca 0 di modificazione della misura di prevenzione appartiene al giudice dell'impugnazione, quando questa pende [...] davanti alla Corte di Cassazione la competenza a provvedere non può che tornare al giudice che ha emesso la misura, ai sensi dell'art. 7, comma 2, 1. n. 1423 del 1956>> (Sez. 1, n. 44638 del 22/11/2007, Sibio, Rv. 238484). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio delle ordinanze del 25 maggio 2016 e del 29 giugno 2016 emesse dal Tribunale di Cosenza, sezione misure di prevenzione, e la restituzione degli atti allo stesso Tribunale per l'eventuale ulteriore corso, non essendo, tra l'altro, il Collegio in grado di riscontrare in atti la fondatezza della circostanza dedotta, senza alcuna allegazione, dal IE, secondo cui questi avrebbe, nelle more, presentato nuova istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale, sulla quale il Tribunale di Cosenza avrebbe, questa volta, provveduto nel merito con decreto successivamente impugnato in appello dall'interessato. Parimenti non è dato dagli atti evincere se, nel frattempo, il decreto di applicazione della misura di prevenzione sia divenuto definitivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze del 25 maggio 2016 e del 29 giugno 2016 emesse dal Tribunale di Cosenza, sezione misure di prevenzione, e dispone la restituzione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso. Così deciso il 16 maggio 2017. Il presidente Il consigliere estensore Antonella Patrizia Mazzei Luigi Barone DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA