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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19581 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IU AL nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere LA MA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19581 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 25/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 dicembre 2025 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da VA Giudicessa per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze, due di esse relative a furti commessi nel 2018 e le altre due a delitti di truffa e ricettazione commessi nel 2015, stante la distanza temporale tra le varie condotte, elemento che esclude la loro programmazione unitaria.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso VA Giudicessa, per mezzo del suo difensore avv. VA Bongiovanni, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale non ha tenuto conto dell'istanza, con cui la ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di reati, quelli commessi nel 2015 e, separatamente, quelli commessi nel 2018, tra i quali non vi è la forte distanza temporale indicata nella motivazione. I due gruppi, inoltre, sono composti da reati del tutto omogenei e commessi anche con modalità identiche, i furti all'interno di esercizi commerciali ed agendo in concorso con la propria sorella, e le truffe e ricettazioni operando tramite annunci pubblicati su un sito internet di acquisto e vendita.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. In data 20 marzo 2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria, con la quale ribadisce che l'ordinanza ha omesso di confrontarsi con la specifica richiesta di riconoscere la continuazione tra due gruppi di sentenze e non tra tutti i reati, gruppi nei quali sussiste la contiguità temporale negata dal giudice dell'esecuzione, ed anche una analoga modalità operativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
2. L'ordinanza impugnata si è, apparentemente, conformata al principio giurisprudenziale secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini 2 programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074, richiamata nel provvedimento stesso), ed ha valorizzato, in termini negativi, la distanza temporale tra i reati giudicati con le quattro sentenze indicate nell'istanza. L'ordinanza, però, ha trascurato l'ulteriore principio dettato da questa Corte, secondo cui «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez.1, n. 15625 del 10/01/2023, Rv. 284532), onere particolarmente stringente quando, come in questo caso, l'istante abbia richiesto una simile verifica. L'esame dell'istanza con cui la ricorrente ha introdotto l'incidente di esecuzione evidenzia, infatti, che la sua richiesta era diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i due reati commessi nel 2018, giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 22 novembre 2019 e in data 14 novembre 2019, e tra i reati commessi nel 2015, giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 29 aprile 2021 e 02 novembre 2023. Il giudice dell'esecuzione, invece, ha valutato la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati giudicati con le predette sentenze, escludendolo in primo luogo per la distanza temporale tra di loro, indicata in tre anni e sei mesi circa in quanto calcolata tra il 2015 e il 2018, senza neppure considerare la ben minore distanza temporale tra i reati commessi nel 2015, e tra quelli commessi nel 2018, e senza esaminare la eventuale sussistenza degli altri indici di unicità del disegno criminoso segnalati dalla ricorrente, quali la omogeneità delle violazioni e delle modalità esecutive dei reati compresi nei due distinti gruppi, e il medesimo contesto territoriale. La motivazione di rigetto dell'istanza è, pertanto, carente e manifestamente illogica, sia perché non vi è stata risposta alla specifica domanda prospettata, sia perché non vi è stata la corretta e completa applicazione dei principi sopra ribaditi. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da 3 svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 25 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA MA MO BO 4
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19581 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 25/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 dicembre 2025 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da VA Giudicessa per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze, due di esse relative a furti commessi nel 2018 e le altre due a delitti di truffa e ricettazione commessi nel 2015, stante la distanza temporale tra le varie condotte, elemento che esclude la loro programmazione unitaria.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso VA Giudicessa, per mezzo del suo difensore avv. VA Bongiovanni, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale non ha tenuto conto dell'istanza, con cui la ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di reati, quelli commessi nel 2015 e, separatamente, quelli commessi nel 2018, tra i quali non vi è la forte distanza temporale indicata nella motivazione. I due gruppi, inoltre, sono composti da reati del tutto omogenei e commessi anche con modalità identiche, i furti all'interno di esercizi commerciali ed agendo in concorso con la propria sorella, e le truffe e ricettazioni operando tramite annunci pubblicati su un sito internet di acquisto e vendita.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. In data 20 marzo 2026 la ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria, con la quale ribadisce che l'ordinanza ha omesso di confrontarsi con la specifica richiesta di riconoscere la continuazione tra due gruppi di sentenze e non tra tutti i reati, gruppi nei quali sussiste la contiguità temporale negata dal giudice dell'esecuzione, ed anche una analoga modalità operativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
2. L'ordinanza impugnata si è, apparentemente, conformata al principio giurisprudenziale secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini 2 programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074, richiamata nel provvedimento stesso), ed ha valorizzato, in termini negativi, la distanza temporale tra i reati giudicati con le quattro sentenze indicate nell'istanza. L'ordinanza, però, ha trascurato l'ulteriore principio dettato da questa Corte, secondo cui «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez.1, n. 15625 del 10/01/2023, Rv. 284532), onere particolarmente stringente quando, come in questo caso, l'istante abbia richiesto una simile verifica. L'esame dell'istanza con cui la ricorrente ha introdotto l'incidente di esecuzione evidenzia, infatti, che la sua richiesta era diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i due reati commessi nel 2018, giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 22 novembre 2019 e in data 14 novembre 2019, e tra i reati commessi nel 2015, giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 29 aprile 2021 e 02 novembre 2023. Il giudice dell'esecuzione, invece, ha valutato la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati giudicati con le predette sentenze, escludendolo in primo luogo per la distanza temporale tra di loro, indicata in tre anni e sei mesi circa in quanto calcolata tra il 2015 e il 2018, senza neppure considerare la ben minore distanza temporale tra i reati commessi nel 2015, e tra quelli commessi nel 2018, e senza esaminare la eventuale sussistenza degli altri indici di unicità del disegno criminoso segnalati dalla ricorrente, quali la omogeneità delle violazioni e delle modalità esecutive dei reati compresi nei due distinti gruppi, e il medesimo contesto territoriale. La motivazione di rigetto dell'istanza è, pertanto, carente e manifestamente illogica, sia perché non vi è stata risposta alla specifica domanda prospettata, sia perché non vi è stata la corretta e completa applicazione dei principi sopra ribaditi. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da 3 svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 25 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA MA MO BO 4