Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2002, n. 15382
CASS
Sentenza 4 novembre 2002

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L'istituto del fermo amministrativo, di cui all'art. 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - che consente ad un' amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da essa o da altre amministrazioni, di richiedere ed ottenere la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento - è riferito esclusivamente ad amministrazioni statali, e non può pertanto essere direttamente utilizzato da parte delle Province, in quanto la traslazione di tale strumento, suscettibile di importare un eccezionale affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto, al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato possono ammettersi solo in presenza di una espressa ed inequivoca disposizione normativa, non già in via di interpretazione estensiva od analogica; ne consegue, per un verso, che i provvedimenti dispositivi di tale rimedio emessi dalla Provincia, risultando deliberati in totale carenza di potere, sono inidonei ad affievolire la posizione di diritto soggettivo del privato, e, per l'altro verso, che la controversia sulla sussistenza e sulla esigibilità del credito del privato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2002, n. 15382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15382
    Data del deposito : 4 novembre 2002

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