Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva al P.M. che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al P.G. presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
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0 1 37 5 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 24/11/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI
- Rel. Consigliere - 2720/10
- Presidente - SENTENZA N.
Dott. ALDO CAVALLO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO N. 14452/2010
Dott. MAURIZIO BARBARISI
- Consigliere -
Dott. PAOLA PIRACCINI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
CAMPOBASSO nei confronti di:
1) RC SA N. IL 16/09/1971 * C/
avverso l'ordinanza n. 1/2010 TRIBUNALE di LARINO, del
03/02/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscon Cedrongers I quale ho chiesto che il ricorso sia dicuanto
Dommissible;
Udit i difensor Avv.;
Qu
1. Con ordinanza deliberata il 3 febbraio 2010, il Tribunle di Larino, accogliendo l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di HE DR avverso l'ordine di esecuzione emesso il 5 gennaio 2010 dal Procuratore
Generale della Repubblica di Campombasso nei confronti del predetto, in quanto condannato con sentenza irrevocabile del tribunale adito, ne disponeva la sospensione, con conseguente ordine di immediata liberazione del condannato, e ciò a ragione della fondatezza del rilievo difensivo secondo cui al HE era stata riconosciuta ed applicata, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, la sola recidiva di cui all'art. 99 comma 2, n. 1 e 2 cod. pen., sicché illegittimamente era stata omessa la pronuncia, contestualmente all'emissione dell'ordine di esecuzione, anche del decreto di sospensione temporanea di cui all'art. 656 comma 5, cod. proc. pen..
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica di Campombasso, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge (art. 665 comma 2, cod. proc. pen.; art. 659 comma 9 lett.
c), cod. proc. pen. e 99 comma 4 cod. pen.) con riferimento sia all'assoluta incompetenza del Tribunale di Larino, dovendo individuarsi il giudice dell'esecuzione della condanna emessa nei confronti del HE nella Corte
di Appello di Campobasso, sia con riferimento alla ritenuta non operatività della causa ostativa alla sospensione dell'esecuzione, in quanto doveva ritenersi non applicata la recidiva prevista dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., avendo il giudicante sopravvalutato il dato letterale della contestazione rispetto a quello sostanziale.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
Come a ragione sostenuto dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva, per espressa designazione fatta dal legislatore, al P.M. che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento - nel caso in esame il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Larino adito come giudice dell'esecuzione non potendo riconoscersi al procuratore
-
generale presso la corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 c.p.p. nel giudizio di cognizione, dato che l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del
P.M. rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito, induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo (Sez. 1, Sentenza n. 1119 dell'8/2/1999, den e dep. 29/04/1999, ric. P.G.in proc. Veltri, Rv. 213287; Sez. 1, sentenza n. 943 del
2/2/1999, dep. 22/3/1999, ric. P.G.in proc. Moro, Rv. 212743; e più di recente,
Sez. 1, Sentenza n. 38846 del 27/10/2006 dep. 23/11/2006, ric. P.G. in proc.
Raffaeli, Rv. 235981).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Дело стояCholl Il presidente Il consigliere estensore
1 chiesti
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 9 GEN. 2011
IL CANCELLIERE Stefania Eniella