Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
---- 0 2 5 97 /0 1 REPUBBLICA IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- SEZIONE SECONDA CIVILE azione rovocatoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 18896/98 Consigliere Dott. Rafaele CORONA 22096/98 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron.5338 Rep. 813 - Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 20/10/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BANCA INTESA SPA (già BANCO AMBROSIANO VENETO SPA), in Richiesta copia studio dal Sig. --SOLE 24 ORE RAFFAELLO, BIASIO persona del Dott.DELLA LUCILLA 6000 per diritti L. - NEVIO, BANCA AMBROSIANO VENETO SPA già (EURAGRIND srl) 12-21 CANCELLIERE --- in persona del Dott. TRICARICO Alberto, Dott. L'ERARIO MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S.GIACOMO LIRE 3000 CANCELLERIA 18, presso lo studio dell'avvocato FLAUTI LUIGI, che li difende unitamente all'avvocato MORO GLAUCO, giusta delega in atti;
CG074008
- ricorrenti -
000 ERIA contro 2000 PITTON MARCELLO, SRL in persona del IMMOBILVALLE 1697 legale rapp.te p.t.; CG074003 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia studio dal Sig. LOLLINI e sul 2° ricorso n 1° 22096/98 proposto da: 46092 per diritti 20 APR. 2001 SRL, in persona dell'Amm.re Unico IMMOBILVALLE il IL CANCELLIERE Rag. MANZONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. SIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato DE MARTINI CORRADO, che lo difende unitamente all'avvocato 美纱 ANNECHINI EGIDIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale DIRITT nonchè
contro
BANCA INTESA SPA, in persona dei legali rapp.ti p.t., R I E D E V BANCA AMBROSIANO VENETO SPA in persona dei legali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rapp.ti p.t.%; Rilasciata copia legale al Sig. AUTFLAUTI - intimati per diritti L. 000+h 19 APR. 2001 avverso la sentenza n. 284/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE TRIESTE, depositata il 08/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore LIRE 1000 BUCCIANTE;
CANCELLERIA udito l'Avvocato FLAUTI Luigi, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
AU494220 AU494219udito l'Avvocato ANNECHIN I Egidio, difensore dei AU434215 resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso AU494214 principale e l'accoglimento di quelo inciden tale;
BB185676 udito il P.M. in persona del Sostituto Pro curatore BB185677 BB185682 -2- M BB185687 BB185692 Generale Dott. il rigetto de incidentale. D Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l ricorso principale, assorbito quello -B3673- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 6 dicembre 1995 la s.p.a. SI NE chiese al Tribunale di Pordenone di dichiarare simulato, о in subor- dine di revocare, il contratto del 29 marzo 1993, con cui LO PI, suo debitore per circa 264.000.000, aveva apparentemente vendutolire alla s.r.l. Immobiliare un terreno con sovrastan- ti fabbricati in costruzione. Di tali domande alle quali entrambi i con- venuti avevano resistito, contestandone la fonda- tezza - il Tribunale, preso atto che l'attrice aveva desistito dalla prima, accolse la seconda, con sentenza del 25 febbraio 1997. Impugnata sia da LO PI, sia dalla s.r.l. Immobilvalle, la decisione è stata rifor- mata dalla Corte di appello di Trieste, che con sentenza dell'8 giugno 1998, in accoglimento dei gravami, ha respinto la domanda di revocazione, ritenendo insussistente il requisito della cono- scenza del pregiudizio da parte dell'acquirente, in quanto: già il Tribunale aveva escluso la rilevanza degli eventi successivi alla vendita (come la permanenza dell'immobile nella disponi- bilità della famiglia del PI), sicché erano 18896/98-22096/98 3 Sunr superflue le argomentazioni svolte al riguardo;
l'avvenuto accollo del mutuo fondiario gravante sul bene, da parte della società Immobilvalle, non costituiva un elemento indiziario significa- tivo, trattandosi di una pattuizione usuale;
non era stata allegata una qualche circostanza idonea а far presumere che il legale rappresentante della società fosse al corrente della situazione debitoria e patrimoniale del venditore;
non era rilevante che l'acquisto fosse stato la sola operazione compiuta dalla Immobilvalle, poiché la sua costituzione risaliva al 1990 e non poteva quindi reputarsi che fosse stata effettuata ad hoc;
come unico dato significativo, restava l'immediata trascrizione del contratto, avvenuta il giorno successivo a quello del rogito, ma la circostanza da sola non era univoca, anche perché all'adempimento aveva provveduto il notaio e mancava la prova di iniziative e sollecitazioni da parte della compratrice. Contro questa sentenza hanno proposto con- giuntamente ricorso per cassazione, in base a tre motivi, la s.p.a. NC TE (già s.p.a. NC SI NE) e la s.p.a. NC SI NE (già s.r.l. Euragrind, acquirente del- 18896/98-22096/98 4 l'azienda di credito in precedenza gestita dal- l'altra ricorrente). Ha resistito con controri- corso, formulando altresì un motivo di impugna- zione incidentale condizionata, la s.p.a. Immo- bilvalle. LO PI non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ognuna delle parti costituite ha presentato una propria memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta, in applicazione dell'art. 335 c.p.c., la riunione in un solo processo dei due ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Della procura apposta a margine di quello principale la resistente ha contestato la validi- tà, sostenendo che è priva del requisito della specialità, poiché vi si leggono espressioni (quali "nella presente procedura e in ogni sua fase e grado", "convalida", "potere di concilia- re, transigere e rilasciare quietanze") attinenti esclusivamente a un giudizio di merito. L'eccezione non è fondata. Per disattenderla, è sufficiente richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte, che in materia è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che quando un mandato 18896/98-22096/98 5 Marin conferito in calce o a margine di un ricorso per cassazione, l'incorporazione dei due atti in un unico contesto documentale implica che l'uno deve necessariamente intendersi come riferito all'al- tro e pertanto va considerato "speciale", ai sensi dell'art. 365 c.p.C. - anche se eventual- mente contiene locuzioni non pertinenti, rispetto alla finalità di dare corso a un giudizio di legittimità (v., per tutte, Cass. 6 dicembre 1999 n. 13605). Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso principale, la s.p.a. NC TE e la s.p.a. NC SI NE lamentano che la Corte di appello è incorsa in un duplice errore in diritto, il quale ha costituito a sua volta il presupposto di una incongrua e incomple- ta ricostruzione in fatto della vicenda oggetto della causa: ha reputato che dovesse essere provata la conoscenza, da parte della società acquirente, della situazione debitoria e patrimo- niale dell'alienante (anziché la semplice consa- pevolezza del pregiudizio che la vendita arrecava alle ragioni della banca creditrice) e che ne occorresse la precisa cognizione (alla quale invece va equiparata l'ignoranza determinata da 18896/98-22096/98 6 colpa grave), sicché ha proceduto, alla stregua di questi non corretti criteri, a una valutazione inesatta e monca delle risultanze istruttorie. La doglianza non può essere accolta. Il giudice di secondo grado non ha affatto preteso dal NC SI NE la prova che la Immobilvalle fosse stata al corrente della "situazione debitoria e patrimoniale" di LO PI all'epoca della vendita. Proprio l'istitu- to di credito aveva sostenuto, nell'atto intro- duttivo del giudizio, e aveva ribadito, nelle proprie difese in appello, che alla società era pienamente nota tale "situazione" dell'alienante - consistente in una notevole esposizione debito- ria, anche verso altre banche, nonché nella altro bene, oltre aimpossidenza di qualsiasi quello oggetto dell'azione revocatoria sicché doveva inferirsene, a suo dire, la sussistenza non solo della scientia damni, ma anzi del consi- lium fraudis. Ebbene, la Corte di appello, in proposito, si è limitata a constatare che la circostanza non era stata provata, senza afferma- re che dovesse comunque esserlo dall'originaria attrice: poiché quest'ultima aveva dedotto, in sostanza, che dal "più" (consilium) doveva sen- 18896/98-22096/98 7 "z'altro ricavarsi il 'meno" (scientia), nella sentenza impugnata si è osservato che il primo termine dell'argomentazione era rimasto indimo- strato, ma non si è deciso che il secondo non potesse essere desunto aliunde. Che poi alla consapevolezza del pregiudizio è stato sia equipollente l'ignoranza colpevole, in effetti affermato nella sentenza invocata 1468). Si dalle ricorrenti (Cass. 9 marzo 1979 n. tratta tuttavia di un precedente remoto, che si riferiva peraltro all'azione revocatoria disci- plinata dagli art. 192 ss. c.p., e che comunque è rimasto isolato (pur se è stato richiamato recen- temente da Cass. 1 giugno 2000 n. 7262, ma solo in via di obiter dictum, essendo la pronuncia basata su una diversa ratio decidendi): in tutta la giurisprudenza successiva dalla quale non vi - è ragione di discostarsi, stante la sua aderenza alla lettera e allo spirito dell'art. 2901 C.C.- si è fatto costantemente riferimento alla neces- sità che dell'eventus damni il terzo sia stato consapevole, escludendosi così che sia sufficien- te la sola possibilità di conoscenza, mediante la diligenza ordinaria (V., per tutte, da ultimo, Cass. 5 giugno 2000 n. 7452). 18896/98-22096/98 8 Quelle stesse carenze, nella valutazione del- le risultanze processuali, che nel primo motivo di ricorso vengono prospettate come conseguenza degli (insussistenti, come si è visto) errori di diritto che inficierebbero la sentenza impugnata, nel secondo e nel terzo da esaminare congiunta- mente, data la stretta loro connessione vengono denunciate sotto il profilo dell'omissione, insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione, nonché della violazione e falsa applica- zione dell'art. 2729 c.c.: la s.p.a. NC TE e la s.p.a. NC SI NE lamentano che i numerosi e vari elementi di carattere indizia- rio, offerti dalla loro dante causa a dimostra- zione della sussistenza della scientia damni nella società Immobilvalle, sono stati о del tutto trascurati oppure travisati, oltre che considerati isolatamente e senza alcuna spiega- zione circa il criterio adottato nella scelta delle fonti del convincimento, che ha condotto alla decisione negativa sulla domanda di revoca- zione. La censura è fondata. Tra i dati di cui si tratta, la Corte di ap- pello ha reputato in ipotesi significativo unica- 18896/98-22096/98 mente la "immediata trascrizione dell'atto", avvenuta il giorno successivo a quella del rogi- to, ma lo ha ritenuto "non univoco", essendo mancata la prova di una "iniziativa e sollecita- zione della Immobilvalle". È stata dunque omessa la valutazione della circostanza per l'aspetto dell'id quod plerumque accidit, che pure era stato allegato dal NC SI NE. Anche altri elementi sono stati esaminati da un angolo visuale diverso da quello in cui, secondo le tesi dell'originaria attrice, ribadite anche in secondo grado, acquisivano il valore di indizi idonei a concludere nel senso della consa- pevolezza del pregiudizio, da parte non solo del venditore, ma anche della compratrice: l'accollo del mutuo fondiario gravante sull'immobile stato qualificato semplicemente come "ricorrente nella pratica", senza tenere conto delle deduzio- ni formulate in proposito dall'appellata, la quale aveva posto in rilievo che si trattava di pattuizione implicante possibili effetti una negativi per la società acquirente, in quanto una clausola del contratto di mutuo vietava la vendi- ta del bene, a pena della risoluzione del rappor- to e della immediata esigibilità delle somme 18896/98-22096/98 10 dovute;
il dato dell'assenza di altre operazioni, nel corso di tutto il periodo di esistenza della Immobilvalle, è stato considerato "privo di significato ai fini che qui interessano", perché "verosimilmente allegato dall'attrice a conforto della tesi alternativa della simulazione assoluta dell'atto (poi abbandonata nel corso del giudizio di primo grado)", mentre era stato fatto valere anche in appello, come circostanza che avvalora- va, a dire del NC SI NE, l'assunto della sussistenza della scientia damni, che in quella sede era rimasto unicamente in contesta- zione. Infine, la Corte di appello ha omesso ogni valutazione in ordine alle qualità soggettive delle parti (quella di "industriale" di LO PI, che tale si era definito nel contratto di vendita oggetto della domanda di revocazione;
quella di commercialista dell'amministratore della Immobilvalle), che secondo l'originaria attrice corroboravano le sue affermazioni relati- ve alla consapevolezza del pregiudizio. Ha altre- trascurato l'elemento della permanenza nel- sì l'occupazione dell'immobile, dopo la vendita, da dell'alienante, osservando parte della famiglia 18896/98-22096/98 11 che il Tribunale aveva "escluso qualsiasi rile- vanza a fini probatori delle suddette circostan- ze"; ma il rigetto delle richieste istruttorie formulate sul punto, in primo grado, era stato deciso in base alla ritenuta loro attinenza alla domanda di simulazione, mentre in appello il fatto era stato dedotto come indicativo della scientia damni. Se tutti questi elementi non esaminati nel- la sentenza impugnata, o presi in considerazione da un punto di vista diverso da quello in cui erano stati prospettati siano dotati dei carat- teri di gravità, precisione e concordanza, che aveva attribuito loro il NC SI, о se invece ne siano privi, come rispettivamente sostengono l'una e l'altra parte, non può eviden- temente essere stabilito in questa sede, trattan- dosi di apprezzamenti prettamente di merito. Non può quindi essere accolta la richiesta delle ricorrenti principali, intesa a ottenere che la causa venga decisa da questa Corte: una tale possibilità è subordinata a due condizioni l'accoglimento del ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto - 18896/98-22096/98 12 che nella specie difettano entrambe. Il ricorso incidentale va dichiarato inammis- sibile, per difetto di interesse. Vi viene lamen- tata, infatti, l'omessa pronuncia sull'ammissione delle prove che erano state dedotte in primo e in secondo grado, a dimostrazione "di fatti contrari alle presunzioni sulle quali si fonda l'assunto di controparte": ammissione che in sede di rinvio non sarebbe stata comunque preclusa, ove la sentenza di appello non fosse stata impugnata dalla società Immobilvalle, trattandosi di una questione non decisa in senso sfavorevole alla ricorrente nel giudizio a quo, e relativa peral- tro soltanto a richieste di carattere istruttorio (cfr. Cass. 21 maggio 1999 n. 4954). In conclusione, accolto per quanto di ragione il ricorso principale e dichiarato inammissibile 1'incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Trento, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
dichiara 18896/98-22096/98 13 M r. inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 20 ottobre 2000 Ston B riann from IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22FEB. 2001 Roma IL CA S TEM C1 S co 80000 330000 12501 33000 Trecent treatsunce h t 18896/98-22096/98 14