Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2001, n. 1145
CASS
Sentenza 30 ottobre 2001

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In tema di protezione delle bellezze naturali, l'attività di rottamazione di autovetture in zona sottoposta a vincolo e senza autorizzazione paesaggistica integra il reato previsto dall'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, anche se tale attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 312, in quanto anche se nel momento iniziale l'autorizzazione non era prevista, essa si è resa necessaria, dopo la suddetta entrata in vigore, per tutte le ulteriori attività di ammasso, trattamento e movimentazione delle carcasse di autovetture.

In materia ambientale, la liquidazione del danno in favore dell'Ente Territoriale costituitosi parte civile, e nel cui ambito il danno ambientale ha avuto luogo, presuppone necessariamente la verificazione di un concreto danno all'ambiente che arrechi un pregiudizio alla qualità della vita della collettività di riferimento. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato la risarcibilità del danno all'immagine dell'Ente territoriale qualora sia stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale si collega come aspetto non patrimoniale la menomazione del rilievo istituzionale dell'ente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2001, n. 1145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1145
    Data del deposito : 30 ottobre 2001

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