Sentenza 30 ottobre 2001
Massime • 2
In tema di protezione delle bellezze naturali, l'attività di rottamazione di autovetture in zona sottoposta a vincolo e senza autorizzazione paesaggistica integra il reato previsto dall'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, anche se tale attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 312, in quanto anche se nel momento iniziale l'autorizzazione non era prevista, essa si è resa necessaria, dopo la suddetta entrata in vigore, per tutte le ulteriori attività di ammasso, trattamento e movimentazione delle carcasse di autovetture.
In materia ambientale, la liquidazione del danno in favore dell'Ente Territoriale costituitosi parte civile, e nel cui ambito il danno ambientale ha avuto luogo, presuppone necessariamente la verificazione di un concreto danno all'ambiente che arrechi un pregiudizio alla qualità della vita della collettività di riferimento. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato la risarcibilità del danno all'immagine dell'Ente territoriale qualora sia stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale si collega come aspetto non patrimoniale la menomazione del rilievo istituzionale dell'ente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2001, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 30/10/2001
1. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 2940
3. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 28394/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CC FI, nato ad [...] il [...], e da CC SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 24 maggio 2000 dalla corte d'appello di Milano;
udita nella pubblica udienza del 30 ottobre 2001 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Ente Parco del Ticino il difensore avv. Pasquale Scrivo;
udito per CC SE il difensore avv. Giovanni Marradi;
svolgimento del processo il giudice del tribunale di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, con sentenza del 30 settembre 1999, dichiarò CC FI e CC SE colpevoli dei reati di cui: a) all'art. 25, primo comma, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, quali titolari di una autodemolizione, effettuato smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi attraverso l'ammasso ed il trattamento di carcasse di automobili e parti di esse, senza la prescritta autorizzazione;
b) all'art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti tossico-
nocivi (accumulatori al piombo esausti) senza la prescritta autorizzazione;
c) all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, per avere realizzato la detta attività di autodemolizione in zona sottoposta a vincolo ambientale senza la prescritta autorizzazione;
d) all'art. 30, in relazione agli artt. 6 e 13, della legge n. 394 del 1991 per avere realizzato la detta attività di autodemolizione senza il preventivo nulla osta dell'ente Parco del Ticino, e li condannò alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Ente Parco del Ticino, da liquidarsi in sede civile. La corte d'appello di Milano, con sentenza del 24 sentenza del 24 maggio 2000, condannò gli imputati, con statuizione immediatamente esecutiva, al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato equitativamente in lire cento milioni, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
CC SE propone ricorso per cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche in relazione ai reati di cui ai capi a) e b). Osserva che la sentenza impugnata dà atto che i fratelli CC avevano chiesto nel 1990 un'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico-nocivi alla regione Lombardia, che fu negata con delibera del 13 ottobre 1995. Senonché le autorizzazioni richieste devono ritenersi concesse per formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale n. 3 del 1982, non essendosi la regione espressa sulla richiesta di autorizzazione entro sei mesi dalla sua presentazione, mentre il diniego di cui alla delibera del 13 ottobre 1995 è del tutto illegittimo ed ininfluente, perché sarebbe stato se mai necessario un atto di revoca dell'autorizzazione già ottenuta. b) erronea applicazione della legge penale;
art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione al capo di imputazione sub c). osserva che l'art. 1 ter della legge 431/1985 vieta, senza autorizzazione, ogni modificazione dell'assetto del territorio, con ciò riferendosi evidentemente ad attività successive all'entrata in vigore della disposizione. Nella specie il ricorrente ha iniziato l'attività di autodemolizione nel 1973, e quindi in precedenza all'entrata in vigore della legge 431/1985 ed alla creazione del Parco del Ticino. La sentenza impugnata, pur dando atto della circostanza, non dice nulla sulle modificazioni che sarebbero avvenute successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa. Così al CC non viene addebitata alcuna estensione dell'area di insistenza della azienda di autodemolizione ne' si dice quale sarebbe la modificazione del territorio realizzata. L'assetto del territorio derivante dall'attività del ricorrente si era già realizzata nel 1973 e quindi, il principio di legalità, nessuna sanzione penale può esservi ricollegata in forza di una legge incriminatrice entrata in vigore successivamente.
c) erronea applicazione della legge penale in relazione al capo d) dell'imputazione; art. 30 legge 394/1991. Osserva che l'attività di autodemolizione esisteva dal 1973 ed era stata autorizzata dalla regione nel 1990 in forza del silenzio assenso. Quindi, al momento dell'entrata in vigore della legge 394/1991 l'attività stessa non necessitava di nessun preventivo nulla osta dell'Ente Parco, essendo legittimamente esercitata secondo le norme transitorie del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
d) sui capi civili della sentenza: erronea applicazione dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; mancanza di motivazione. Osserva
che l'obbligo al risarcimento del danno previsto dall'art. 18 citato è subordinato alla circostanza che la violazione contestata "arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte". Tali presupposti nella specie non possono sussistere in quanto la stessa sentenza impugnata afferma che i reati ascritti al ricorrente sono "reati formali e di pericolo". La sentenza impugnata ha quindi erroneamente condannato il ricorrente al risarcimento del danno in assenza di qualsiasi compromissione dell'ambiente. Nella specie non vi era infatti alcun danno concreto perché la autodemolizione del ricorrente si trova ai margini di una trafficatissima strada statale vigevanese, in un luogo che non presenta alcun pregio ambientale, inserito tra capannoni, ipermercati, officine meccaniche, trattorie e quant'altro. Erroneamente, poi, la sentenza impugnata ha liquidato il danno in via equitativa, il che è consentito dal citato art. 18 solo ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno e tenendo conto, tra l'altro del costo necessario per il ripristino (il che conferma la necessità che il danno sia collegato ad una concreta compromissione dell'ambiente). In ogni caso è del tutto mancante la motivazione perché la liquidazione equitativa è disancorata dai criteri fissati dall'art. 18 della legge 349/1986. CC FI propone anch'egli ricorso per cassazione deducendo violazione di legge;
inosservanza ed erronea applicazione di legge;
manifesta illogicità. Lamenta che è carente ed erronea la motivazione della sentenza impugnata sull'eccezione preliminare di nullità del decreto di citazione a giudizio. Questo, infatti, fu notificato a CC FI il 30 novembre 1998 con fissazione della prima udienza al 13 aprile 1999. Se è vero che il CC comunicò il mutamento di residenza solo il 9 luglio 1999, è anche vero che alla data del 30 novembre 1998 egli era ancora alla via Ginibissa di Abbiategrasso, per cui la notifica andava notificata in tale via. Nè l'ufficiale giudiziario si attivò ai sensi dell'art.157 cod. proc. pen., ne' risulta che l'imputato elesse domicilio presso il proprio difensore.
Quanto al merito lamenta che la corte d'appello ha ignorato in sostanza la documentazione prodotta comprovante la buona fede dell'imputato, che si attivò per richiedere ogni necessaria autorizzazione senza ottenere alcuna risposta dalle autorità preposte ne' alcun diniego esplicito.
È poi vistosamente sproporzionata la liquidazione del danno in relazione alla buona fede dell'imputato del danno ed alle modalità della presunta protrazione dei fatti, ne' si comprendono i criteri utilizzati dalla corte d'appello nel quantificare il danno. Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso di CC SE è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. in quanto con esso è prospettata una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello e che quindi non può essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. In ogni modo i giudici del merito hanno accertato che non si era formato alcun silenzio assenso e che anzi la richiesta avanzata dagli imputati alla regione Lombardia di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi, era stata espressamente rigettata con delibera regionale n. 3608 del 13 ottobre 1995, non impugnata dai prevenuti dinanzi al competente giudice amministrativo e pertanto divenuta definitiva. Il secondo motivo del ricorso di CC SE è infondato. Ritiene, infatti, il Collegio che il motivo stesso potrebbe avere un qualche fondamento qualora all'imputato fosse stato contestato di aver modificato, senza autorizzazione, l'assetto del territorio mediante opere statiche, ossia opere che non avessero subito modificazioni dopo la loro realizzazione avvenuta, secondo la tesi del ricorrente, nel 1973, ossia prima dell'entrata in vigore del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
Senonché il CC è stato ritenuto colpevole del reato in questione per avere realizzato senza autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo, appunto un'attività di autodemolizione, ossia un'attività consistente - secondo il capo di imputazione - nell'ammasso e nel trattamento di carcasse di automobili e di parti di esse. Ora, è evidente che questa attività di ammasso e trattamento di carcasse di automobili e parti di esse, attività che non si è esaurita nel 1973 al momento di apertura dell'autodemolizione ma è proseguita almeno fino alla data della sentenza impugnata, ha determinato, o comunque era idonea a determinare, una alterazione dell'ambiente in una zona sottoposta a vincolo ambientale che non si è verificata una tantum nel 1973, ma è proseguita almeno fino alla data della sentenza impugnata con nuovi atti potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente verificatesi ogni volta che una qualunque carcassa di automobile o una parte di essa veniva portata o tolta dall'area in questione, in tal modo indubbiamente verificandosi una uova modificazione dello aspetto esteriore dei luoghi che, concernendo un'area sottoposta a vincolo ambientale, necessitava della prescritta autorizzazione. Pertanto, se è vero che la autorizzazione non era necessaria per la originaria realizzazione della autodemolizione e per l'attività di autodemolizione verificatasi prima del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è anche vero che tale autorizzazione paesaggistica era invece necessaria per tutte le attività di ammasso, trattamento e movimentazione di carcasse di autoveicoli realizzate dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni normative a tutt'oggi.
Il terzo motivo di CC SE è inammissibile, consistendo anch'esso, al pari del primo motivo, nella prospettazione di una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Il primo motivo di ricorso di CC FI è manifestamente infondato. Risulta, infatti, che nel verbale di interrogatorio ex art. 375 cod. proc. pen. del 25 marzo 1998 dinanzi ai carabinieri, CC FI dichiaro il proprio domicilio presso la propria abitazione sita in Abbiategrasso, via Ginibissa, n. 35. Il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 13 aprile 1999, fu regolarmente notificato in data 30 novembre 1998 presso il suddetto domicilio dichiarato, anche se la notifica ebbe esito negativo perché il nome dell'imputato non compariva sul campanello e da informazioni assunte dall'ufficiale giudiziario risultò trasferito per luogo sconosciuto. Solo in data 9 luglio 1999, poi, CC FI depositò in Cancelleria comunicazione con cui dichiarava di avere cambiato la propria residenza da via Ginibissa n. 35 a via Bocchini n. 3/B. del tutto esattamente, pertanto, il Pretore ha ritenuto regolare la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato, osservando che era onere dell'imputato comunicare tempestivamente un'eventuale mutamento del domicilio eletto o dichiarato e che quindi legittimamente la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto il CC nel domicilio dichiarato e che, ovviamente, a nulla rilevava l'eventuale comunicazione di mutamento della residenza anagrafica al comune di Abbiategrasso.
Il secondo motivo del ricorso di CC FI è infondato perché la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed adeguata, ha escluso che potesse ravvisarsi la buona fede nel comportamento degli imputati, i quali, nonostante l'espresso diniego della competente autorità, avevano proseguito imperterriti nella loro attività, ben consapevoli di essere sprovvisti delle prescritte autorizzazioni e ben consapevoli dell'illiceità del loro comportamento, essendo a conoscenza che la presenza di un pozzo destinato all'approvvigionamento di acqua potabile ad uso pubblico a meno di duecento metri dal loro insediamento produttivo rappresentava un ostacolo insormontabile al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
I ricorsi sono invece fondati limitatamente alla situazione relativa alla determinazione del danno liquidato in favore della parte civile, in quanto effettivamente la motivazione della sentenza impugnata sul punto appare sia contraddittoria, sia carente sia illegittima per erronea applicazione delle norme di legge richiamate. Infatti, l'art.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dispone, al primo comma, che
"qualunque fatto doloso o colposo in violazione delle disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato", ed al sesto comma "il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali". È quindi evidente che la liquidazione del danno, sia pure in via equitativa, presuppone pur sempre che un concreto danno all'ambiente si sia verificato. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che "in tema di smaltimento di rifiuti, la tutela dell'interesse diffuso all'ambiente fa capo all'ente territoriale, preposto al controllo ed alla gestione nel settore ecologico. L'azione di risarcimento del danno può essere promossa soltanto quando sussista un pregiudizio concreto alla qualità della vita della collettività, sotto il profilo dell'alterazione, del deterioramento o della distruzione, in tutto o in parte, dell'ambiente. Non danno luogo a risarcimento - di regola - violazioni meramente formali. La stessa lesione dell'immagine dell'ente, il quale, dalla commissione di reati vede compromesso il prestigio derivante l'affidamento di compiti di controllo gestione, costituisce danno non risarcibile autonomamente. In tal caso il risarcimento deve essere riconosciuto soltanto quando sia stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale sia collegata, come aspetto non patrimoniale, la menomazione del rilievo istituzionale dell'ente (Sez. 3^, 19 marzo 1992, Barigazzi, m. 190.778).
Nella specie, la corte d'appello milanese ha liquidato equitativamente il danno nella somma di lire cento milioni "tenuto conto della gravità del fatto, della modalità e della protrazione ultraventennale della condotta illecita, dei motivi di lucro che hanno indotto i prevenuti a delinquere". Orbene, come esattamente mette in rilievo il ricorrente, questa motivazione è innanzitutto contraddittoria perché la stessa corte d'appello riconosce (pag. 5) che "tutti i reati ascritti ai prevenuti sono reati 'formali' e 'di pericolo'". E quindi, senza in nessun modo esaminare ed indicare quale concreta alterazione, deterioramento o distruzione dell'ambiente si siano nella specie verificati, riconosce la sussistenza di un danno ambientale risarcibile anche in assenza di qualsiasi concreta compromissione per l'ambiente. Uguale vizio di motivazione ed erroneità dell'applicazione dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riscontrabili nella determinazione equitativa del danno. Il sesto comma del citato art. 18, infatti, richiama il parametro del "costo necessario per il ripristino", parametro che non è stato in alcun modo considerato dalla corte d'appello, evidentemente perché essa è partita dallo erroneo presupposto della risarcibilità del danno anche nel caso di reati soltanto formali e di pericolo che non abbiano in concreto prodotto nessuna alterazione, o deterioramento o distruzione dell'ambiente. Erronea è poi la motivazione laddove richiama la protrazione ultraventennale della condotta illecita", dal momento che, come si è visto, fino al 1985 non poteva ritenersi necessaria alcuna autorizzazione ambientale e quindi non era riscontrabile da parte dei prevenuti alcuna condotta illecita per contrasto con la legislazione sull'ambiente. In ogni modo, la motivazione della sentenza impugnata risulta altresì carente perché la corte di appello, nel valutare equitativamente il danno non ha dimostrato di avere tenuto conto dei criteri dettati dal sesto comma dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare di aver compiuto l'accertamento sulla completa compromissione dell'ambiente, sul concreto costo necessario per il ripristino e sul profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione relativa al risarcimento del danno in favore della parte civile Ente Parco del Ticino. L'annullamento deve essere pronunciato con rinvio alla corte d'appello di Milano in sede civile, la quale si adeguerà ai principi di diritto dianzi enunciati. Nel resto i ricorso devono essere rigettati.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul danno, con rinvio alla Cote d'appello di Milano in sede civile. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2001