Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
In tema di effetti estensivi dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.), sussiste la legittimazione del coimputato non appellante - citato, nel giudizio promosso dal coimputato diligente, nel quale sia pure comparso ed abbia rappresentato, per mezzo del suo difensore, le sue conclusioni - a ricorrere per cassazione nel caso in cui il giudice di appello abbia accolto l'impugnazione proposta, omettendo di pronunciarsi sull'effetto estensivo nei suoi confronti; in tal caso, infatti, il giudice ha il dovere di pronunciarsi in ordine alla posizione dell'imputato non appellante in quanto, sussistendone i presupposti ex art. 587 cod. proc. pen., l'estensione dell'impugnazione giova anche agli altri imputati, con la conseguenza che egli deve solo valutare se i motivi proposti dall'appellante siano personali o meno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2005, n. 9007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9007 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/11/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2132
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 031416/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN, N. IL 30/07/1971;
avverso SENTENZA del 05/04/2004 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE IC, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla mancata estensione al RR della impugnazione proposta dall'imputato D'CO.
La Corte di ZI:
OSSERVA
RU ON, dichiarato fallito in data 4 luglio 1996 quale titolare dell'omonimo esercizio commerciale, aveva ceduto il 18 luglio 1995 un ramo di azienda, senza pagamento del corrispettivo, a ON RR, legato da vincoli di parentela ad D'CO IC, creditore del RU, al fine di favorire il D'CO e con assunzione dell'obbligo degli stessi RR e D'CO ad estinguere un debito contratto dal RU verso una banca.
Il RU risolveva la sua posizione processuale con separato procedimento.
RR e D'CO per tale fatto, qualificato come bancarotta fraudolenta per distrazione, venivano condannati dal Tribunale di Salerno con sentenza emessa in data 7 maggio 2002. IC D'CO proponeva impugnazione e la Corte di Appello, che, comunque, aveva citato a giudizio anche il coimputato RR, con sentenza del 5 aprile 2004, qualificato il fatto ascritto ai due imputati come bancarotta preferenziale e preso atto che in primo grado erano state concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche giudicate prevalenti, dichiarava, tenuto conto che dalla dichiarazione di fallimento erano trascorsi più di sette anni e sei mesi, non doversi procedere contro il D'CO per essere il reato estinto per prescrizione.
La Corte di merito nessuna pronuncia adottava per il RR. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per ZI RR ON che si doleva della mancata estensione della impugnazione proposta dal D'CO e della conseguente mancata pronuncia in suo favore.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il problema di diritto consiste nello stabilire se può essere fatta valere con ricorso per ZI da un imputato non appellante la mancata estensione della impugnazione di un coimputato e, quindi, la mancata pronuncia in suo favore della Corte di Appello. Non vi è dubbio che il fenomeno processuale dell'estensione della impugnazione in favore del coimputato non impugnante - o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile - di cui all'articolo 587 c.p.p. operi di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato (SS.UU. 24 marzo 1 995, n. 9, in Cass. Pen., 95, 2997). Il fatto che si tratti di un rimedio straordinario che pone nel nulla il giudicato comporta che l'interessato possa far valere la mancata estensione della impugnazione anche in sede esecutiva, come la giurisprudenza di legittimità ha giustamente rilevato (vedi in proposito Cass. 19 aprile 2001, Laratta, in C.P. 2002, 2146 e Cass. 11 febbraio 2004 n. 17650, in CED 229235), perlomeno quando il giudice di appello non abbia nemmeno citato per il giudizio di appello l'imputato non appellante.
Quando però quest'ultimo sia stato correttamente citato a comparire - fatto che presuppone una valutazione positiva da parte del giudice in ordine alla estensibilità dei motivi di impugnazione al non impugnante - e, comparso, abbia anche rappresentato, per mezzo del suo difensore, le sue conclusioni, la Corte di Appello che accolga l'impugnazione proposta dall'appellante ha il dovere di pronunciarsi anche in ordine alla posizione dell'imputato non appellante perché, come si è già detto, la estensione dell'impugnazione, quando ne ricorrano i presupposti, opera di diritto - giova anche agli altri imputati recita l'articolo 587 c.p.p. -. Non vi è spazio sul punto per una valutazione discrezionale del giudice, che deve soltanto valutare se i motivi proposti dall'appellante siano esclusivamente personali o meno. In una situazione come quella di cui si discute - ovvero di coimputato non appellante citato nel giudizio promosso dal coimputato diligente con la proposizione dell'impugnazione ed al quale non vengano estesi i benefici riconosciuti all'imputato appellante - si deve riconoscere il diritto dell'interessato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza che non abbia accolto le richieste del suo difensore.
Infatti la possibilità riconosciuta da parte della giurisprudenza al coimputato non appellante e non citato in giudizio - presumibilmente estensibile anche a colui che sia stato citato per il giudizio di appello ma al quale non sia stato esteso il beneficio concesso al coimputato appellante - di far valere le proprie ragioni in sede esecutiva non preclude affatto di poter far valere dette ragioni anche in sede di cognizione.
Del resto parte della giurisprudenza (Cass. Sent. n. 6810 del 12 luglio 1997, Galluccio, rv 208373), dopo avere precisato che l'effetto estensivo di cui all'articolo 587 c.p.p. non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione perché intende soltanto assicurare la par contacio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ha già da tempo rilevato che l'imputato non impugnante, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, non ha un autonomo potere di ricorso per ZI, potendo egli ricorrere avverso la sentenza di secondo grado nella sola ipotesi di mancata pronuncia dell'effetto estensivo nei suoi confronti. E questo è esattamente il caso del ricorrente ON RR;
ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso per ZI proposto dal RR che ha denunciato la mancata estensione dell'appello proposto da Dell'CO in suo favore.
Nel merito non vi è dubbio che la impugnazione del D'CO sia estensibile anche al RR perché non era fondata su motivi esclusivamente personali. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto che nei fatti contestati ad entrambi gli imputati non fosse ravvisabile il delitto di bancarotta fraudolenta, ma quello di bancarotta preferenziale caratterizzato da un termine di prescrizione molto più breve.
Anche al RR in primo grado erano state concesse le attenuanti generiche e, quindi, anche nel suo caso il delitto di bancarotta preferenziale era prescrivibile in sette anni e sei mesi. In base a tali presupposti la Corte di merito avrebbe dovuto certamente estendere i benefici riconosciuti al D'CO al coimputato RR, che versava nella identica situazione processuale. La sentenza impugnata va per tali ragioni annullata limitatamente alla mancata estensione al RR degli effetti dell'accoglimento dell'appello proposto dal D'CO.
L'annullamento deve essere senza rinvio perché, non essendo necessarie valutazioni di merito, può provvedere la Corte di ZI a dichiarare estinto per prescrizione il reato contestato al RR, qualificato bancarotta preferenziale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato addebitato al ricorrente ON RR estinto per prescrizione qualificato lo stesso come bancarotta preferenziale. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006