Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/1999, n. 14446
CASS
Sentenza 11 novembre 1999

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La contravvenzione prevista dagli artt. 12 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 configura un reato formale o di condotta, giacché l'attività di demolire, rimuovere, modificare o restaurare cose di interesse storico-artistico, senza la previa autorizzazione del ministero competente, perfeziona il reato stesso, anche se non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico della cosa. Per questa ragione, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che successivamente alla condotta del proprietario l'autorità tutoria riconosca la correttezza artistica e filologica della modificazione apportata, e quindi la inesistenza di un danno di carattere estetico o storico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/1999, n. 14446
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14446
    Data del deposito : 11 novembre 1999

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