Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
La contravvenzione prevista dagli artt. 12 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 configura un reato formale o di condotta, giacché l'attività di demolire, rimuovere, modificare o restaurare cose di interesse storico-artistico, senza la previa autorizzazione del ministero competente, perfeziona il reato stesso, anche se non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico della cosa. Per questa ragione, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che successivamente alla condotta del proprietario l'autorità tutoria riconosca la correttezza artistica e filologica della modificazione apportata, e quindi la inesistenza di un danno di carattere estetico o storico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/1999, n. 14446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14446 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 11.11.1999
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 3770
Dott. Saverio MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Carlo GRILLO Consigliere N. 18425/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) MA LO, nato a [...] il [...],
2) EZ LA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 25.2.1999 dalla corte di appello di Firenze, Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - LO IA e LA ZZ, quali comproprietari di un fabbricato soggetto a vincolo storico-artistico, venivano rinviati a giudizio davanti al pretore di Castelfiorentino per rispondere dei seguenti reati: a) art. 20 lettera c) legge 47/1985 (per avere eseguito in detto fabbricato varie opere edilizie, senza previa concessione edilizia, in Gambassi Terme il 21.3.1996); b) arti. 11 e 59 legge 1089/39 (per aver effettuato le predette opere edilizie senza previa autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo); c) art. 20 lett. b) legge 47/1985 (per aver proseguito i predetti lavori edilizi nonostante l'ordine di sospensione emesso dal sindaco di Gambassi Terme).
Il pretore di Castelfiorentino, avendo accertato che gli imputati avevano ottenuto concessione in sanatoria ex art. 13 legge 47/1985, con sentenza del 19.2.1998, dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti ai sensi dello stesso art. 13.
2 - Il procuratore generale di Firenze proponeva impugnazione;
e la corte di appello fiorentina, accogliendo il gravame, rilevava che la sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 legge 47/1985 estingue solo i reati urbanistici. Per conseguenza, con sentenza del 25.2.1999, parzialmente riformando quella di primo grado, dichiarava LO IA e LA ZZ colpevoli del reato previsto e punito dagli artt. 11 e 59 legge 1089/39, e, in concorso delle attenuanti generiche, li condannava alla pena di quattro mesi di arresto e lire 1.000.000 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale per entrambi e con quello della non menzione per la ZZ.
2 - Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, deducendo a) erronea applicazione di legge penale, laddove la sentenza impugnata, ritenendo il reato di pericolo, non ha considerato che lo stesso reato non sussiste quando (come nella fattispecie) il rilascio in sanatoria dell'autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza attesta che manca qualsiasi offesa al bene storico-culturale tutelato dalla norma penale;
b) inosservanza dell'art. 13 legge 47/1985, perché la sanatoria comportava l'estinzione di tutti i reati contestati;
c) illogicità di motivazione, laddove la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto agli imputati il loro fattivo interessamento per ricondurre nei limiti della compatibilità architettonica l'immobile storico di loro pertinenza", non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. Motivi della decisione
3 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, la contravvenzione prevista dall'art. 11 o dall'art. 12 (come più esattamente andava qualificato il fatto contestato) e punita dall'art. 59 della legge 1.6.1939 n. 1089 configura un reato formale o di condotta, giacché l'attività di demolire, rimuovere, modificare o restaurare cose di interesse storico-artistico, senza la previa autorizzazione del ministero competente, perfeziona il reato stesso, anche se non produce concretamente una lesione del valore storico - artistico della cosa (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 0 7129 del 15.6.1998, ud. 29.4.1998, Salogni, rv. 211207). Ciò significa che l'oggetto giuridico del reato, cioè il bene tutelato dalla norma incriminatrice, è propriamente l'interesse pubblico a che ogni modificazione della cosa soggetta a tutela storico - artistica non sia lasciata alla discrezione del proprietario, ma sia previamente controllata e autorizzata dall'autorità tutoria (ministero dei beni culturali e suoi organi periferici). Per questa ragione, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che successivamente alla condotta del proprietario l'autorità tutoria riconosca la correttezza artistica e filogica della modificazione apportata, e quindi l'inesistenza di un danno di carattere estetico o storico (cfr. nello stesso senso, ma con motivazione parzialmente diversa, Cass. Sez. III, sent. n. 6421 del 25.6.1993, ud. 19.5.1993, Fiaschi, rv. 195122; Cass. Sez. III. sent. 0 5834 del 10/05/99, ud. 10/02/99, Buono, rv. 213621) A tal riguardo, peraltro, bisogna riconoscere che - per questo come per l'omogeneo reato ambientale di cui all'art. 1 sexies della legge 431/1985 - la terminologia adottata dalla giurisprudenza, laddove richiama la nozione di reato di pericolo, è sovente oscillante e fuorviante, forse perché condizionata dalla fattispecie concreta e dalla specifica formulazione dei motivi di ricorso. Invero, se si riconosce la natura formale del reato (com'è necessario riconoscere in forza della chiara formulazione della fattispecie penale), e si individua consequenzialmente l'oggetto giuridico del reato, se ne deve concludere che il reato è di danno in relazione all'interesse formale del previo controllo amministrativo (posto che questo interesse ne risulta comunque leso); mentre è reato di pericolo solo in relazione all'interesse sostanziale o finale, che solo indirettamente è tutelato dalla norma incriminatrice, e che è quello della tutela e conservazione materiale del patrimonio storico artistico (cfr. in vario senso ex pluribus Cass. Sez. III, n. 4052 del 20.1.1997, c.c. 27.11.1996, De Donno, 206629; Cass. Sez. III, n. 12003 del 20.11.1998, ud. 9.10.1998, Ferrari ed altro, rv. 211978). Questa impostazione dommaticamente più rigorosa costringe ad adottare la nozione di reato di pericolo solo dopo aver previamente definito il bene penale che il reato può minacciare ovvero può offendere. Essa è stata limpidamente delineata dalla dottrina più autorevole a proposito di quei reati tributari che - analogamente, ai reati in discussione e ai reati urbanistici e ambientali - sono caratterizzati da un doppio livello di interessi protetti, uno strumentale o formale e uno finale o sostanziale.
Concludendo in concreto sul punto, e rettificando al riguardo la motivazione della sentenza impugnata nel senso testè precisato, va osservato che il contestato reato di cui all'art. 59 legge 1089/39 è stato consumato, anche se la competente Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ha rilasciato ex post autorizzazione, peraltro subordinata a precisi obblighi di ripristino e correzione di alcuni degli interventi effettuati sull'immobile, e anche se gli imputati hanno poi ottemperato a tali obblighi.
4 - La seconda censura è manifestamente infondata.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge 47/1985 è chiara e inequivocabile laddove stabilisce che il rilascio di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge estingue solo "i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti", e la giurisprudenza costante ha chiarito che fra tali reati certamente non rientrano quelli di cui alla legge 1089/39. Nè è applicabile alla fattispecie la diversa sanatoria (c.d. condono) di cui all'art.39 legge 724/1994, in relazione al capo IV della legge 47/1985, che -
ai sensi dell'ottavo comma - estingue anche i reati ambientali e quelli previsti dalla legge 1089/39. 5 - Infine, è parimenti infondato l'ultimo motivo di ricorso. Anzitutto, la richiesta dell'attenuante di cui all'art, 62 n. 6 c.p. non era stata formulata dal difensore nella discussione dell'appello, neppure in via subordinata, sicché la corte di merito non aveva l'obbligo di motivare sul punto.
In secondo luogo, l'attenuante è prevista solo nel caso in cui l'imputato prima del giudizio si adoperi spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. E nella fattispecie non risulta che gli imputati si siano adoperati nel senso richiesto "prima del giudizio" e "spontaneamente". È proprio la mancanza del requisito temporale o di quello della spontaneità (l'intervento correttivo dei proprietari verosimilmente è stato sollecitato dal provvedimento della Sovrintendenza), che deve aver indotto la corte fiorentina a concedere solo le attenuanti generiche e non l'attenuante specifica per il ravvedimento operoso degli imputati.
6 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dovere irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999