Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10117 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 1 01 17/02 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 4966/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 276.10 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 8 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO - Società di trasporti e servizi per " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, azioni rappresentata e difesa dall'avv. Renato Scognamiglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al corso Vittorio Emanuele RR- II n. 326, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
2000
contro
GH ER e GH NR - nella loro qualità di eredi di GH OR - [non costituiti];
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova-Sezione Lavoro n. 12293/99 del 3 dicembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1037/99), notificata in data 28 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Claudio Scognamiglio (per delega dell'avv. Renato Scognamiglio); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. dott. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Genova LO IG conveniva in giudizio le "Ferrovie dello Stato" s.p.a. esponendo che: *) come dipendente della società convenuta con la qualifica di "ausiliario (2/3 categoria)" nell'estate 1988, aveva espletato le mansioni di accompagnare il bagaglio caricando e scaricando i colli ivi trasportati, in ausilio agli appartenenti alla superiore categoria degli operatori specializzati con qualifica di "assistenti viaggianti r.e." (ruolo ad esaurimento), che si occupavano 2 " della parte amministrativa del trasporto in bagaglio, curando la presa in consegna dei colli e la registrazione su appositi documenti, la riconsegna al destinatario con sottoscrizione del documento di scarico, effettuando annotazioni sullo stato dei colli, curando le particolari formalità per la posta, i valori e le merci pregiate, e rispondendo in ogni caso per eventuali ammanchi>>; *) dal 25 settembre 1988 - momento dell'entrata in vigore dell'orario invernale le mansioni dell'ausiliario e dell'assistente viaggiante vennero accorpate affidando al primo anche quelle del secondo, ed utilizzando altresì in via transitoria alcuni conduttori per le carenze dell'organico degli ausiliari di viaggio>>; *) in conseguenza di ciò per un periodo superiore ad un trimestre aveva svolto le funzioni amministrative sopra descritte senza però che gli venisse attribuito -se non dal 1991 - il superiore inquadramento di conduttore e la relativa retribuzione>>. Il ricorrente richiedeva, quindi, che la società convenuta venisse condannata ad inquadrarlo nel profilo di conduttore dal 25 dicembre 1988, corrispondendogli il relativo trattamento economico o, in via subordinata, nel profilo professionale meglio visto della categoria di operatore specializzato, dalla data ritenuta di giustizia, da valere anche su pensione e buonuscita>>. Nel relativo giudizio si costituiva la s.p.a. Ferrovie dello Stato che impugnava integralmente l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto. 3 L'adito Giudice del Lavoro -dopo avere ammesso e fatto espletare prova testimoniale - rigettava la domanda attorea, ma -su impugnativa degli eredi dell'originario ricorrente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Genova (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in riforma della impugnata sentenza, condannava le Ferrovie dello Stato s.p.a. ad inquadrare IG LO in "3/4 categoria" a far data dal 25 dicembre 1988 ed a corrispondere agli eredi dello stesso il relativo trattamento economico e condannava, altresì, la stessa società al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) l'istruttoria espletata in primo grado ha confermato pienamente la tesi delle parti ricorrenti, avendo i testi escussi, al di là di ogni ragionevole dubbio, escluso che l'appellante, anche dopo il 25 settembre 1985, data dell'entrata in vigore dell'orario invernale, abbia continuato a svolgere le precedenti mansioni, essendo invece stato бур pienamente provato che aveva effettuato per intero il lavoro prima di competenza della superiore figura professionale degli assistenti di viaggio>>; *) è inesatto che l'accordo sindacale del 27 maggio 1988 abbia modificato la declaratoria contrattuale delle mansioni degli ausiliari, attribuendo loro anche le attività che in epoca anteriore erano state svolte dagli assistenti di viaggio, non perchè il cennato accordo non abbia natura tale da consentirgli di modificare quanto stabilito dal c.c.n.l. e dal d.m. 1085/1985 (e ciò in quanto i criteri di classificazione e di gerarchia delle qualifiche sono effettivamente fissati dalla contrattazione collettiva che è legittimata a effettuare le modifiche e le innovazioni che le parti pattuiscono) ma perchè il citato accordo non contiene alcuna modifica del sistema classificatorio dell'ausiliario>>; *) in base alla corretta interpretazione da dare all'accordo summenzionato il defunto IG aveva maturato il diritto al superiore inquadramento a far data dal 25 dicembre 1988, mentre le differenze retributive debbono essere erogate solo dal 28 gennaio 1989 in poi, vista la lettera interruttiva in atti, il tutto con gli accessori di legge>>. Per la cassazione di tale sentenza la società "Ferrovie dello Stato, società di trasporto e servizi per azioni" propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Gli intimati BE ed CA IG, ut supra, non si sono costituiti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 2103, 2095, 1322, 1372, 2077 cod. civ.; degli artt. 1362 e segg. e 2697 cod. civ.; della legge n. 292/1984; nonchè carenza e contraddittorietà della 5 motivazione su un punto decisivo della controversia" - rileva che il Giudice di appello, pur concordando sul punto che l'accordo del maggio 1988 poteva legittimamente modificare quanto stabilito dal c.c.n.l. e dal d.m. 1085/1985, considerando espressamente che i criteri di classificazione e di gerarchia delle qualifiche rientrano nella competenza dispositiva della contrattazione collettiva, ha ritenuto, a sorpresa, che "il citato accordo non contiene alcuna modifica del sistema classificatorio dell'ausiliario": [ma su ciò], disapplicando gli elementi letterale e logico (che, alla stregua dell'art. 1362 c.c. e dei principi generali in materia, devono presiedere all'interpretazione di ogni atto giuridico), ha omesso di considerare, o per dir meglio ha considerato erroneamente o falsamente, che l'accordo del 27 maggio 1988 disponeva che i servizi di bagagliaio fossero svolti da un unico agente, l'ausiliario viaggiante, così identificato secondo il profilo PR professionale stabilito dal vigente contratto collettivo e dal d.m. 1085/1985, fonti regolatrici all'epoca dell'inquadramento per qualifiche del personale dipendente dalle FF.SS.>> e ritiene che nell'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata si annida, seppure non ne costituisca la causa, un vizio di legittimità, consistente nella violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in materia di rilevanza e competenza dispositiva dell'autonomia collettiva e dello stesso disposto dell'art. 2103 cod. civ.>>. 6 II Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa inammissibile e, quindi, deve essere respinto. Infatti, il Giudice di appello: a) ha accertato, in base all'istruttoria espletata in primo grado, che LO IG aveva espletato per un periodo superiore a tre mesi, non le precedenti mansioni previste per la qualifica di ausiliario, bensì quelle di competenza della superiore figura professionale degli “assistenti di viaggio" (mansioni più qualificanti mai svolte in precedenza dagli ausiliari)>>; b) ha rilevato, in base all'interpretazione della contrattazione collettiva applicabile, che l'accordo sindacale del 27 maggio 1988 non conteneva alcuna modifica del sistema classificatorio dell'ausiliario>>; c) di conseguenza, in relazione alla valutazione delle mansioni (come dinanzi congruamente accertate) ed all'applicazione della normativa sindacale (come dinanzi correttamente interpretata), ha ritenuto che il IG aveva maturato il diritto al superiore inquadramento a far data dal 25 dicembre 1988>>, dandone atto con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Nella cennata decisione appare evidente come il Giudice di R P appello abbia esattamente adottato il criterio sancito dalla normativa in materia secondo cui, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non 7 può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle categorie o qualifiche o livelli professionali previsti dalla contrattazione collettiva applicabile e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e dalla declaratoria contrattuale individuata nella seconda. Questa Corte, in relazione al risultato derivante dal summenzionato procedimento logico-giuridico, ha rimarcato che l'accertamento e la valutazione della natura delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria o qualifica, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto come sicuramente è avvenuto nella specie - da logica ed adeguata motivazione (così, ex plurimis, Cass. n. 13749/1991). In ogni caso con riferimento alle censure formulate dal ricorrente in merito alla valutazione, operata dal Giudice di appello, della posizione lavorativa di LO IG - in sede di legittimità р п non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia 8 degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove [nella specie, in particolare dalla deposizione del teste NT (che, se pure resa in altro giudizio, non è stata contestata dalla ricorrente)] che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori (documentali e testimoniali) acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993). Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure della M ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta (giova ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità non può consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla 9 Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Genova, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova delle mansioni concretamente espletate da LO IG al fine di ritenere che lo stesso aveva effettuato per intero il lavoro prima di competenza della superiore figura professionale degli assistenti di viaggio>>. -In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando 10 dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse - ripetutamente, nella specie, dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, R N appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la -senza renderlo viziato ai sensi decisione del Tribunale di Genova dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). 11 .... . III . Appare, altresì, inammissibile l'ulteriore censura proposta dalla ricorrente in merito alla "pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ." in quanto la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, 12 in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottrae il ricorso in esame, ove la ricorrente ha denunziato del tutto genericamente (sotto il profilo delle regole ermeneutiche che sarebbero state malamente applicate dal Giudice di appello) "la violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.", limitandosi a riportare antichi ditteri (come quello "in claris non fit interpretatio") e trascrivendo inesattamente la disposizione contrattuale applicabile [pervero l'accordo sindacale 27 maggio 1988 dispone in parte qua che ... i servizi bagagliaio saranno svolti da un unico agente (attuale ausiliario viaggiante) ...>>, mentre a pag. 9 del ricorso per cassazione non è stata riportata la parola "attuale", oltretutto essenziale al fine dell'esatta interpretazione della cennata disposizione, come è comprovato dal rilievo giustamente attribuito a tale termine dalla R M sentenza impugnata (a pag. 9)]. Sotto diverso profilo il ricorso non può consistere - come è avvenuto per le censure considerate nell'affermazione di mere - opinioni sul contenuto dell'accordo collettivo in questione non seguite da alcuna specifica doglianza sulla interpretazione datane nella sentenza impugnata, e ciò per il principio dell'autosufficienza del 13 ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta e che la ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato, non specificando rigorosamente il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici in concreto violati. IV . Da ultimo, per completezza di disamina, si rimarca che la precedente sentenza di questa Corte n. 13978/1999 - richiamata dalla ricorrente a sostegno del ricorso - non rileva al fine della decisione nel presente giudizio. Infatti, la citata sentenza n. 13978/1999, anche se è stata assunta su di una fattispecie analoga a quella ora in discussione, fonda il proprio decisum sulla cassazione di una sentenza del giudice del merito in quanto viziata nella sua motivazione (testualmente: per avere "totalmente omesso" la valutazione di circostanze fattuali e per essere “immotivata"): per cui, quando (come nella specie) la sentenza del Giudice di appello risulta correttamente ed esaustivamente motivata, il precedente summenzionato non può in alcun modo "condizionare" la decisione della Corte (specie in relazione ad un ricorso palesemente inammissibile per le ragioni dinanzi esposte). - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso V proposto dalle "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" deve essere respinto. 14 Non sussistono le condizioni - data la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate -per una pronunzia sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 8 maggio 2002. Приостапена Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Dall estensore FRE CANCELLIE rla Depositato in Cancelleria oggi, 1.1 LUG-2002 ELLIERE IL CANCELLIERE 15