Sentenza 26 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9300 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
0 9 3 00 / 02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 11777/1999 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 25085 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Udienza 12 marzo 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTAGLIOLA MARMI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Paleologo ed elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 39 (presso lo studio dell'avv. Rita Della Lena), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 8 5 0 1 IR VA, rappresentata e difesa - giusta procura a margine del controricorso dall'avv. Licino Agrigento, (con - domicilio eletto presso lo studio dello stesso in PA alla via Maurolico n. 53, ma) domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di PA-Sezione Lavoro n. 436/98 del 3 giugno 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 560/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di PA TO AB conveniva in giudizio la s.p.a. “LA MI” esponendo di avere lavorato alle dipendenze della cennata società dal 13 settembre 1971 al 31 dicembre 1986 con la qualifica di "operaio-livello F" e di avere percepito una retribuzione inferiore a quella dovutagli;
chiedeva, pertanto, la condanna della 2 società convenuta al pagamento della differenza tra la retribuzione percepita e quella spettantegli in base ai contratti collettivi applicabili nel periodo considerato per i lavoratori del settore lapideo. Si costituiva in giudizio la s.p.a. "LA MI” che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito pretore rigettava integralmente la domanda giudiziale come dinanzi proposta, ma il Tribunale di PA (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio riformava la sentenza impugnata e - condanna(va) la "LA MI" s.p.a. al pagamento in favore di AB TO della somma di L. 155.353.900 a titolo di sorta, interessi e rivalutazione, oltre interessi e rivalutazione dal 1° agosto 1997 fino all'effettivo saldo>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di R D appello ha rimarcato che: a) risulta dagli atti - ed è pertanto incontroverso sia che il rapporto di lavoro de quo è cessato il 21 dicembre 1986, sia che la domanda è stata avanzata nel quinquennio successivo (e precisamente nel maggio 1989), sia la natura retributiva dei diritti posti a fondamento della domanda medesima>>; b) la parte che ha sollevato l'eccezione in esame non ha adempiuto l'onere probatorio inerente la dimostrazione del presupposto su cui l'eccezione stessa poggia, vale a dire l'assoggettamento del rapporto di lavoro in 3 questione al regime di stabilità reale, che determinerebbe la valutazione di fondatezza dell'eccezione di prescrizione ed il conseguente rigetto della domanda: per cui l'eccezione di prescrizione deve essere pertente rigettata>>; c) assume rilevanza la parte normativa della contrattazione collettiva valida erga omnes, con riferimento ai limiti temporali di durata dell'apprendistato, che di per sé dimostra la fondatezza delle pretese dell'odierno appellante in punto di riconoscimento al medesimo della qualifica invocata in luogo di quella di apprendista>>; d) una volta riconosciuta la fondatezza della pretesa inerente il riconoscimento della qualifica, in punto di determinazione degli indicatori di sufficienza retributiva ex art. 36 Cost. deve osservarsi come la diretta inapplicabilità della parte economica della contrattazione collettiva di settore succedutasi per il periodo di durata del rapporto dedotto in giudizio, non impedisce di R R assumere le retribuzioni ivi previste quali validi parametri della rispondenza della retribuzione considerata ai requisiti dall'art. 36 Cost. avuto riguardo allo specifico settore di mercato nel periodo che - interessa>>; e) alla luce delle risposte fornite dal consulente tecnico di ufficio al quesito formulatogli, deve riconoscersi il diritto dell'appellante alla percezione delle differenze retributive nella misura indicata dallo stesso c.t.u., essendo frutto di un giudizio tecnico- valutativo congruamente motivato e pienamente condiviso da questo 4 collegio, in quanto fondato su di una corretta metodologia ed esente da vizi logici>>. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. "LA MI” propone ricorso affidato a due motivi. Resiste l'intimato TO AB con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo la società ricorrente - denunziando "sulla eccepita prescrizione erronea valutazione delle prove acquisite e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per palese non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” - censura la decisione del Tribunale di PA che, chiaramente non percependo che il rapporto che legava la società al resistente era garantito da stabilità reale, e di tale fatto era stata data rituale prova, ha ritenuto che si vertesse in ipotesi di rapporto privo di stabilità reale>> e sostiene che tale assunto è palesemente B D fuori dal thema decidensum in quanto essa ricorrente si era limitata a eccepire la prescrizione per le pretese economiche antecedenti il 30 giugno 1984: cioè quella maturata, appunto, perchè il rapporto era garantito da stabilità reale, in costanza di rapporto di lavoro, con la conseguenza che le pretese antecedenti il 30 giugno 1984 erano prescritte>>. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando "la violazione del disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 5 724/1994" - addebita al Tribunale di PA di avere erroneamente liquidato interessi e valutazione anche successivamente al 31 dicembre 1991>> rilevando, altresì, che gli interessi vanno riconosciuti solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza>>. II . Il primo motivo di ricorso si appalesa infondato e, quindi, deve essere respinto anche per l'inammissibilità delle censure con tale mezzo proposte. In particolare, circa la pretesa errata valutazione delle prove da parte del Tribunale di PA, si rileva che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice del 幽 merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi della motivazione dai quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata;
al riguardo il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri 6 elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12749/1993). Con riferimento, poi, al preteso vizio denunziato dalla società ricorrente di "violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per palese non corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato" - in relazione al quale, trattandosi di vizio in procedendo, questa Corte ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 1988/1993) -, si rimarca che il Tribunale di PA ha esattamente valutato la posizione processuale delle parti in rapporto alle domande ed alle eccezioni (anche istruttorie) dalle stesse proposte e, specificatamente, ha giustamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria convenuta in maniera del tutto generica nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e, soprattutto, non corroborata da alcuna prova sul punto che il rapporto R M di lavoro de quo fosse dotato di "stabilità reale" [circostanza questa neppure dedotta e, conseguenzialmente, che la parte onerata a tanto atteso che spetta al datore di lavoro, il quale deduca la prescrizione quinquennale del credito del lavoratore in costanza di rapporto, provare che questo è presidiato dai necessari requisiti di stabilità reale, requisiti da verificarsi con riferimento alle dimensioni dell'unità produttiva cui 7 è addetto il lavoratore medesimo>> (così Cass. n. 6441/1998) - non aveva neanche richiesto di provare]. III. Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato in quanto le relative censure si pongono in evidente contrasto con i principi che debbono essere assunti nella liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria - che, invece, sono stati esattamente applicati dal Tribunale di PA nella sentenza impugnata -. Al riguardo la Corte Costituzionale ha affermato che: *) è costituzionalmente illegittimo, e va pertanto dichiarato incostituzionale, per evidente contrasto con l'art. 36 cost., l'art. 22, 36° comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724, nella parte in cui poneva la regola della non छ य cumulabilità di rivalutazione ed interessi per i crediti di lavoro e che in buona sostanza riconosceva al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria;
*) l'incostituzionalità dell'art. 22, 36° comma, cit. - così come dinanzi statuita è limitata ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato - rispetto ai quali esclusivamente rileva la questione sollevata - per cui non valgono ragioni di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 459/2000). In relazione alla cennata decisione della Consulta questa Corte ha affermato che, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - per i quali è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione 8 monetaria -, in caso di mora, gli interessi legali debbono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito (Cass. n. 5363/2001): per cui deve essere confermata la sentenza del Tribunale di PA che, riportandosi alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, si è attenuta a tale principio. IV -. In definitiva, il ricorso proposto dalla s.p.a. LA MI va rigettato e la società ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive euro 6 , oltre a euro 2500 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 12 marzo 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente бы Полите: соботла Vincenzo Millo IL CANCELLIERE zaud Depositato in Cancelleria oggi, 26 GIU 2002 IL CANCELLIERE auco 9