Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2005, n. 41018
CASS
Sentenza 13 luglio 2005

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In tema di assistenza familiare l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo "status" dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2005, n. 41018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41018
    Data del deposito : 13 luglio 2005

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