Sentenza 13 luglio 2005
Massime • 1
In tema di assistenza familiare l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo "status" dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2005, n. 41018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41018 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 13/07/2005
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1419
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 147/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL BI IA, parte civile;
nel procedimento penale nei confronti di:
TT BE;
avverso l'ordinanza del tribunale di Asti, emessa in data 16/11/2004;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. Ippolito F.;
letta la requisitoria del P.G., Dott. Geraci V., che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dibattimentale datata 16/11/2004, nel corso del processo penale a carico di BE AB, imputato del delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., il tribunale d'Asti, "rilevato che esiste una questione di pregiudizialità perché l'imputato ha iniziato una causa civile avente ad oggetto l'impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità", ha disposto la sospensione del procedimento sino all'esito della causa civile.
Ricorre per Cassazione, ex art. 3 c.p.p., NO BI IL, parte civile costituita, deducendo l'errore del giudice nel ritenere la sussistenza di una causa di pregiudizialità riguardante lo status della persona e disporre la sospensione del processo. Il ricorso è fondato. Rileva innanzi tutto il Collegio che il giudice si è limitato a prendere atto della mera pendenza della controversia avente ad oggetto il contestato riconoscimento di paternità, senza in alcun modo motivare, come impone l'art. 3, c.p.p., sulla serietà dell'azione intentata. In ogni caso, come più
volte ha ribadito questa Corte, in tema di violazione degli obblighi d'assistenza familiare, l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo "status" dell'avente diritto al sostentamento non muti a seguito di sentenza passata in giudicato. Trattasi, infatti, d'obbligazione "ex lege" a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio del reato. La controversia sulla validità del vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale in quanto gli effetti del vincolo stesso permangono finché questo non sia stato dichiarato giudizialmente cessato.
Tale principio, affermato con riferimento al vincolo coniugale (Cass. 850/1994, rv 196323), è valido anche con riferimento al rapporto di paternità.
L'ordinanza va, perciò, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Asti per l'ulteriore seguito del processo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio, l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005