Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 74, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, stante la formulazione disgiuntiva della norma, non è richiesto che le condotte in essa indicate siano tenute congiuntamente, ma è necessario che, quanto meno, l'una o l'altra di esse abbiano realizzato l'effetto rispettivamente indicato (assicurazione delle prove del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ovvero sottrazione all'associazione di risorse decisive per la commissione dei delitti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/1999, n. 9152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9152 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori Udienza pubblica
Dott. Renato Teresi Presidente del 30/6/1999
Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere SENTENZA
Dott. Gianfranco Riggioi " N.689
Dott. Dario De Pascalis " REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo Vancheri " N.10709/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CC IG, DU IG e UL AO avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 11 dicembre 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. Dott. Giovanni Galati il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi del CC e del DU e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del UL;
sentiti i difensori, avv.ti Patrizio Rovelli per il CC e Francesco Onnis per il DU, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi con annullamento della impugnata sentenza;
OSSERVA
Con il provvedimento in esame la Corte territoriale ha confermato integralmente la decisione del locale G.U.P. il quale, in data 7 marzo 1998 all'esito di giudizio abbreviato, riconosciuta la continuazione ed operate le prescritte riduzioni di pena per la scelta del rito, aveva irrogato al CC la pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione, al DU quella di anni 12 di reclusione ed al UL quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione e L. 30 milioni di multa quale aumento per la continuazione con la condanna allo stesso inflitta con sentenza, sempre del locale G.U.P., in data 31 ottobre 1996.
Per quel che concerneva il CC ed il DU le dette pene conseguivano alla ritenuta responsabilità degli stessi: A) per le diverse associazioni finalizzate alla importazione ed allo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina dall'America del Sud e di eroina dalla Turchia;
associazioni queste costituite fra costoro e con altri soggetti italiani e stranieri;
B) per i numerosi episodi di importazione e smercio, prevalentemente in Sardegna, di numerose decine di chilogrammi di tali droghe, ed il DU anche per una importazione di 15 kg. di hashish.
Il UL veniva ritenuto responsabile invece di due episodi di spaccio di stupefacenti.
Secondo i giudici di merito le prove a carico dei tre ricorrenti erano costituite dalle dichiarazioni prima del coimputato SO AO (arrestato in Germania a seguito dell'avvenuto rinvenimento, in imballaggi industriali a lui destinati, di ben 100 kg. di pasta di cocaina proveniente dal sud America), e poi del collaboratore IB RI le cui attendibilità e credibilità erano dimostrate dalla sua compartecipazione a tutta la attività criminosa descritta con dovizia di particolari ed in modo costante nel tempo. I riscontri esterni delle sue dichiarazione erano costituiti, invece, dalle intercettazioni e dagli esiti delle indagini di polizia giudiziaria, oltre che dalle confessioni, sia pure tardive e parziali, fornite da alcuni dei soggetti dallo stesso indicati, fin dal primo momento, come suoi complici nelle attività di importazione dall'America del sud e dalla Turchia, rispettivamente di cocaina e di eroina. Tali stupefacenti erano da smerciare poi, in Sardegna tramite le reti di spacciatori sempre più al minuto di cui le distinte associazioni disponevano in parte con alcuni personaggi comuni, e in parte con altri compartecipi invece differenti. Con i rispettivi ricorsi i difensori dei tre imputati hanno sostanzialmente riproposto i motivi già formulati in sede di appello, criticando sia come violazione di legge sia come motivazione la sentenza della Corte territoriale che aveva a suo tempo rigettato tali motivi, dopo averli singolarmente esaminati.
Il difensore del UL, che aveva richiesto la applicazione al proprio assistito delle attenuanti generiche, ha incentrato il ricorso unicamente sulla negazione delle stesse da parte della corte territoriale ed ha bollato di illogicità e contraddittorietà la motivazione con cui il giudice a quo aveva confermato, sul punto, la prima decisione (i numerosi e vari precedenti penali dell'imputato, e la palese tardività della sua confessione, resa quando a suo carico erano stati già raggiunti gravissimi elementi di prova). Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le motivazioni della impugnata sentenza risultano logiche e non contraddittorie, e come tali insuscettibili di critiche da tale angolazione. La asserita illogicità del capo attinente la tardività della confessione, se combinata con i molteplici precedenti penali e la conseguente reiterazione delle condotte criminose, vale infatti a dimostrare una irrilevanza delle di lui ammissioni di colpevolezza per quanto gli inquirenti, secondo quanto risulta in fatto dalla sentenza in esame, avevano comunque già accertato, ed esclude pertanto la valenza della relativa circostanza per gli effetti ex art. 62 bis c.p. Il difensore del DU ha lamentato, invece, violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di entrambe le ipotesi di associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90, invece che della mera sussistenza di una pluralità di episodi ex art. 73 riuniti sotto il vincolo della continuazione. Ad avviso del ricorrente, infatti, nelle attività dei singoli compartecipi a tali ripetute importazioni di droga, sia dal continente sudamericano che dalla Turchia, mancavano i requisiti della organizzazione tipica dei detti sodalizi criminosi, dei quali comunque, il DU non sarebbe mai stato uno dei capi. Le pagg. 25 e segg.ti della impugnata sentenza contengono, contrariamente a quanto assunto in ricorso con contestazioni generiche quando non di puro merito, le motivazioni per le quali il giudice a quo ha ritenuto sussistenti le due distinte associazioni contestate al DU ex art. 74 D.P.R. 309/90. Il giudicante ha infatti correttamente rilevato che la reiterazione nel tempo di numerose importazioni di decine e decine di chili di pasta di cocaina che avevano richiesto, per loro stessa natura, la sussistenza di finanziatori, fornitori stranieri, corrieri, esperti nel taglio e, infine, spacciatori, evidenziava già di per sè la sussistenza di tipiche organizzazioni complesse e perfettamente funzionanti, finalizzate al detto commercio illecito ed in cui ciascuno dei singoli partecipanti aveva i suoi ruoli più o meno rilevanti. Il medesimo giudicante ha poi ricordato che una conferma della sussistenza di tali organizzazioni complesse era ricavabile dalle stesse ammissioni del DU le quali, pur nella loro limitata portata probatoria dovuta all'ammettere ciò che, sostanzialmente, risultava già provato aliunde;
dimostravano la presenza del predetto imputato in tutte le fasi della attività di importazione e spaccio, e cioè dal momento delle trattative per gli acquisti, agli accordi per i trasporti e le consegne in Sardegna, dove, sempre lui, provvedeva anche alle necessarie operazioni di taglio per la successiva commercializzazione al minuto.
Ne consegue che dalle risultanze processuali richiamate in sentenza emerge un quadro probatorio che ben si attaglia alla ipotesi delittuosa del reato associativo in esame;
la motivazione della relativa decisione risulta, altresì, esente dai denunciati vizi di illogicità o contraddittorietà.
Pari violazione di legge e vizio di motivazione sarebbe stata da individuare, sempre secondo il ricorrente, nel mancato proscioglimento del DU ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (unica soluzione eventualmente possibile stante il mancato appello sul punto) da uno degli episodi di importazione di cocaina, a seguito delle dichiarazioni del collaborante IB RI;
dichiarazioni queste che la Corte territoriale non ha ritenuto peraltro capaci di provocare quella ragionevole certezza circa la non commissione del fatto da parte dell'imputato in esame.
Tale motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto, a fronte della predetta motivata valutazione del giudicante circa una risultanza processuale, il ricorrente non ha fatto altro che contrapporre la valutazione sua personale, così censurando il merito della decisione, il che è notoriamente non ammissibile in questa sede.
Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione il medesimo difensore ha poi censurato, sempre per violazione di legge e difetto di motivazione, il capo della sentenza attinente la conferma della confisca ex art. 12 L.
7.8.1992 n. 356 (rectius art. 12 sexies, co. 1^, così come inserito all'art. 2, D.L. 20.6.1994 n.399, convertito con modificazioni in L.
8.8.1994 n. 501) dei due appartamenti intestati l'uno alla sorella e l'altro al padre del proprio assistito.
Al riguardo va osservato che la impugnata sentenza ha elencato una serie notevole di risultanze in fatto dalle quali ha poi tratto, con ragionamento privo di vizi logici, il convincimento della simulata intestazione dei detti due appartamenti al padre ed alla sorella del DU (pagamenti da parte di costui, e prevalentemente con denaro contante, del terreno nonché dei singoli fornitori e artigiani per tutti i lavori attinenti i due suddetti immobili, cui era poi da aggiungere quello similare intestato direttamente all'odierno ricorrente e per la cui confisca non vi è contestazione;
direttive sui lavori da effettuare per tutti e tre gli appartamenti, ugualmente impartite dal DU;
carenza di disponibilità proprie del padre e della sorella dell'imputato in ammontari adeguati alle ingenti spese richieste per le dette costruzioni).
A fronte di tale motivata conclusione del giudicante, il ricorrente si è limitato, sostanzialmente, a fornire una diversa sua personale chiave di lettura delle medesime risultanze, richiamando delle generiche tradizioni locali in forza delle quali, a suo avviso, il detto impegno di mezzi e le dette decisioni operative sulla costruzione non sarebbero state prova del diretto interesse del prevenuto all'intera costruzione, ma solo frutto di una condotta da capofamiglia dello stesso.
Il motivo non appare fondato in quanto, a tutto voler concedere agli usi locali, si può comprendere al massimo la attività direttiva dei lavori da parte del DU quale figlio maschio di un genitore anziano e con una sorella, ma non anche l'esborso in ammontari ingenti, di denaro proprio per la esecuzione dei lavori medesimi. Lavori questi che le modeste condizioni economiche del padre e della sorella non avrebbero mai consentito, nonostante le contrarie e non comprovate affermazioni del difensore ricorrente.
L'insieme di tutte le dette considerazioni non fa quindi che evidenziare ancora una volta la natura di puro merito delle censure mosse dal ricorrente ad una decisione che risulta munita di idonea e non illogica motivazione.
Consegue la inammissibilità anche di tale motivo di impugnazione. Il difensore del CC, dal canto suo, ha incentrato il ricorso su tre distinte questioni:
In primo luogo ha contestato la sussistenza di sufficienti elementi di prova a carico del proprio assistito per quel che concerneva la importazione dei 40 kg. di cocaina giunta al porto di Anversa nel settembre 1992. Al riguardo, infatti, sarebbero esistite solo le dichiarazioni dell'IB RI che, da sè sole, non erano idonee a provare il relativo episodio delittuoso negato dal CC, tanto più che costui aveva, invece, ammesso le condotte similari successive nel tempo. A parte la detta circostanza che rendeva illogica la negazione se non vera, il ricorrente ha evidenziato anche la contraddittorietà fra tale asserita collaborazione fra l'IB ed il DU da una parte ed il CC dall'altra, ed il contrasto invece ammesso, nel medesimo arco di tempo (in realtà si tratta di fine 1991 primi 1992) fra tali personaggi per quel che concerneva la importazione, sempre in Sardegna, della eroina fornita dai turchi. Gli stessi riscontri esterni individuati nelle dichiarazioni di IB OM e di SO AO (coimputati giudicati separatamente) che avrebbero indicato il CC come socio e finanziatore del CA (a sua volta compartecipe della associazione con l'IB, il DU, il SO e tutti i restanti consociati italiani e stranieri) per gli acquisti di cocaina, erano, secondo il ricorrente, frutto di erronea interpretazione delle risultanze o, comunque, di una opinione di SO.
La stessa esposizione delle censure evidenzia la loro natura di puro merito, in quanto con esse si tende a svilire il significato accusatorio di risultanze a carico comunque esistenti (dichiarazioni degli IB RI e OM nonché del DU), e nel contempo di contrapporvene delle altre che o risultano essere state già valutate dal giudice a quo e non ritenute idonee ad inficiare l'assunto accusatorio in forza di motivazioni logiche, o non risultano del tutto dal testo della sentenza cui questo giudice si deve attenere in forza del disposto dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Un ragionamento sostanzialmente uguale vale per quel che concerne le critiche attinenti la affermata responsabilità del CC per i due episodi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facenti capo al sud America per quel che concerne la cocaina ed alla Turchia per quel che concerne l'eroina.
Al riguardo valgono le considerazioni già sopra esposte per il DU in ordine alla necessaria sussistenza di organizzazioni criminali di tal fatta ogni qual volta gli episodi di importazione riguardano ingenti partite di droga ripetute nel tempo con regolarità, in modo da rifornire le piazze di smercio nelle quali si è altrettanto bene introdotti, sì da potersi liberare della intera fornitura subito dopo l'arrivo della sostanza su piazza.
La lettura delle dichiarazioni dell'IB, del DU, del SO non fanno che confermare un tale convincimento, là dove descrivono le trattative per gli acquisti, le individuazioni dei corrieri o delle coperture societarie per far pervenire la droga opportunamente occultata, le operazioni di taglio e, infine, la consegna ai grossi spacciatori i quali avrebbero poi provveduto alla distribuzione al minuto.
Ne consegue che le censure in questione altro non sono, in sostanza, che dei tentativi di differenti letture ed interpretazioni delle risultanze processuali così come emergenti dalla impugnata sentenza e, come tali, tendono ad una prospettazione dei fatti diversa da quella ritenuta dal competente giudice di merito sulla base di motivazioni non manifestamente illogiche.
Un simile conclusione comporta la dichiarazione di inammissibilità anche di tale motivo di ricorso.
Diversa, almeno in parte, è invece la situazione per quel che concerne il terzo motivo di ricorso sollevato dal difensore del CC.
Con esso, infatti, a parte le solite censure di merito in ordine alle ragioni per le quali il giudice a quo ha motivato il mancato riconoscimento a tale imputato della attenuante della collaborazione attiva di cui al settimo comma degli artt. 73 e 74 D.P.R.309/90 (dichiarazioni rese nei limiti dei fatti già sostanzialmente accertati dagli inquirenti, o in ordine ai quali gli stessi stavano già proficuamente indagando, ed invece rifiutate in ben altri settori, come per esempio le corresponsabilità del CA e la individuazione degli ammontari di guadagno per la rivendita delle partite di droga per le quali vi era stata ammissione di compartecipazione nel l'importazione e nello smercio), il difensore ricorrente ha prospettato una chiave di lettura, quantomeno del settimo comma dell'art. 74, che costituisce questione in diritto, come tale meritevole di opportuna valutazione in questa sede. Si è sostenuto al riguardo che la dizione " ... chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti", significa alternatività delle due dette ipotesi, e quindi non indispensabilità dell'esito positivo delle conseguenti indagini di polizia per quel che concerneva la ulteriore operatività della organizzazione criminosa. L'uso del disgiuntivo "o" invece che dell'aggiuntivo "e" significherebbe infatti che l'attivazione dell'imputato "per assicurare le prove del reato" legittimava già di per sè il riconoscimento della detta attenuante, indipendentemente dal fatto poi se, sempre grazie al suo aiuto, si fosse o meno riusciti a "sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti".
Una simile lettura della norma avrebbe poi comportato, sempre secondo il ricorrente, il necessario riconoscimento al proprio assistito della detta attenuante per quel che concerneva le prove da questi fornite con riferimento alla individuazione, arresto e condanna dei due tedeschi che avevano effettuato per suo conto il trasporto di alcuni dei carichi di eroina dalla Turchia in Sardegna. Osserva in proposito la Corte che la lettura della norma di cui sopra, così come sostenuta dal ricorrente, appare esatta sol che non si dimentichi che la assicurazione delle prove deve comunque derivare dall'efficace attivazione dell'imputato. E l'uso di un tale termine, altrimenti superfluo, reintroduce il discorso sulla necessità concreta di tale collaborazione per assicurare le prove del reato che, non si dimentichi, non è quello ex art. 73 (traffico illecito di sostanze psicotrope), bensì è quello di associazione a delinquere a ciò finalizzata.
In altre parole la tesi in diritto sostenuta dal ricorrente va condivisa quanto a non indispensabilità anche dell'esito positivo della attivazione del collaborante, purché si tenga conto che lo stesso deve comunque fornire una efficace prova della sussistenza del reato associativo. Si potrà, in altre parole, ben meritare la detta attenuante anche se la propria condotta non abbia consentito di sgominare una associazione ex art. 74, purché peraltro ci si sia efficacemente adoperati a provarne comunque la sussistenza. Il che, se applicato al caso di specie, risulta processualmente irrilevante per quel che concerne il CC, se è vero come è vero che lo stesso ha addirittura contestato la sussistenza di un qualsiasi reato associativo che, quindi, non può certo avere efficacemente provato. Se poi con la "prova efficace" si intendeva richiamare le notizie fornite dal CC con riferimento alla corresponsabilità dei due cittadini tedeschi ER YE e AR HE ER nei trasporti di alcune ingenti partite di eroina dalla Turchia, si vedrà in primo luogo che tale eventuale prova, per come fornita dal ricorrente, non riguarda la associazione criminosa, bensì la corresponsabilità in più azioni ex art. 73 D.P.R. 309/90, e, in secondo luogo, si dovrà necessariamente ritornare ad un discorso di merito, là dove si confronterà l'asserita efficace attivazione del ricorrente per fornire la prova a carico dei due, e la contrapposta tesi del giudicante di già avvenuta individuazione dei predetti proprio come corrieri della eroina e proprio con l'impiego della roulotte, e quindi la non particolare rilevanza delle dichiarazioni in merito del CC.
Alla luce di tali considerazioni ritiene la Corte che la condotta processuale, sul punto, del detto imputato va sicuramente apprezzata in quanto egli ha comunque contribuito a rafforzare le prove a carico dei due suddetti vecchi complici, ma non per questo integra quella condotta che, da se sola, avrebbe dovuto legittimare il riconoscimento della attenuante in discussione.
Bene ha fatto pertanto il giudice a quo a rigettare anche detto motivo di gravame, tanto più che l'appellante aveva già beneficiato delle attenuanti generiche che, come è noto, sono anche legate alla condotta processuale del prevenuto.
Il relativo motivo di ricorso va pertanto rigettato. Con un motivo del tutto nuovo in quanto prospettato per la prima volta in questa sede, peraltro in modo quanto mai generico e vago, il difensore del CC ha poi sollevato una questione di inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 721 c.p.p. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione al riguardo. A parte la considerazione che il lamentato vizio motivazionale sul punto risulta quantomeno ingiusto, visto che nulla era stato eccepito in proposito e nulla quindi vi era da dire al riguardo da parte del giudice a quo, si osserva che dalla lettura del generico quanto tardivo motivo di gravame, non è dato capire a quale fatto diverso anteriore alla estradizione si voglia fare riferimento nel caso in questione.
Ne consegue che il motivo stesso è del tutto inammissibile. Parimenti inammissibile in quanto generica è infine la lagnanza in ordine all'ammontare della pena sulla cui entità il giudicante si è adeguatamente soffermato sia per confermarne la entità complessiva, sia per specificarne i singoli ammontari in sede di applicazione della continuazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di CC IG e DU IG, dichiara inammissibile il ricorso di UL AO;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il UL anche alla somma di L. 2.000.000 (due milioni) in favore della cassa delle ammende.
Così decido in Roma, il 30 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999