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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14940 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AL nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere IA RE BELMONTE;
lette le conclusioni del PG GIULIO MONFERINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta, nell’interesse di TO AN, per la revoca della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trieste n. 1439/17 del 24 novembre 2024 (confermata dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 25 giugno 2024) irrevocabile il 28 marzo 2025, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione dell’imputato. 2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Enrico Miscia, è affidato a un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14940 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE IA RE Data Udienza: 22/01/2026 2 E’ denunciata erronea applicazione dell’art 629 -bis cod. proc. pen., con riguardo ai presupposti per la rescissione del giudicato. Sostiene il ricorrente di avere dimostrato che la dichiarazione di assenza pronunciata dal giudice di primo grado, nel corso del giudizio abbreviato, era stata erroneamente affermata, dal momento che l’elezione di domicilio e la nomina fiduciaria erano state sottoscritte nel corso delle indagini, e che non è provato che l’imputato avesse avuto successiva conoscenza della vocatio in iudicium. Deduce il difensore che il processo, con rito abbreviato, sarebbe stato svolto all’insaputa dell’imputato, il quale non ha ricevuto la rituale notifica del decreto di citazione nè per il giudizio di primo grado né per quello di appello, atteso che egli si era trasferito in Germania fin dall’estate del 2020, con regolare contratto di lavoro, mentre il giudizio di primo grado si è celebrato il 10/11/2022 e la notifica del decreto di citazione era avvenuta presso il difensore per inidoneità del domicilio dichiarato. Si invocano approdi giurisprudenziali in merito a fattispecie analoga di mero cambio del domicilio non comunicato all’A.G. procedente, e si esclude che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che il processo vedesse coimputati altri due fratelli, anche loro assistiti dal medesimo difensore. Pertanto, in tesi difensiva, nonostante il rapporto fiduciario instaurato e nonostante la procura speciale conferita per il rito speciale adito, nonchè per le successive impugnazioni di merito che di legittimità, il ricorrente, senza colpa, era rimasto ignaro del processo a suo carico, del quale ha avuto conoscenza solo dopo la sentenza della Corte di cassazione nel 2025. Su tale profilo, avrebbe errato la Corte d’appello adita a ritenere provata la conoscenza del processo a suo carico. 3.Con successiva memoria del 5 gennaio 2026, il difensore ha dedotto violazione dell’art. 6 CEDU nonché degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando che, nella decisione impugnata, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente che l’imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore e nominato un difensore anche per le impugnazioni in un procedimento che vede come coimputati anche due suoi fratelli, in spregio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui tale livello di conoscenza non è sufficiente per configurare una rinuncia tacita alla partecipazione alle varie fasi processuali, rinuncia che, invece, presuppone che l’imputato sia stato adeguatamente informato circa il procedimento, la data e il luogo dell’udienza, e che abbia consapevolmente deciso di non parteciparvi, gravando sullo Stato l’onere di dimostrare che l’imputato sia stato informato tempestivamente e validamente del procedimento e della data dell’udienza (sentenza EJ c. Italia (n. 56581/00, §§ 87 ss.) CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente lamenta la mancata conoscenza dello svolgimento del processo, deducendo che i provvedimenti di primo grado indicassero un indirizzo in Conegliano (Treviso) non 3 corrispondente al vero, in quanto, sin dal 2020, si era trasferito in Germania per lavoro, assumendo anche la residenza in tale Paese, come da contratto regolare di lavoro depositato dalla Difesa. Ha chiesto, quindi, la rescissione del giudicato, altresì formulando istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione, che è stata rigettata dalla Corte di appello, in data 22 agosto 2025. 2.1. Dal provvedimento impugnato emerge che, con richiesta del 22 luglio 2025, il difensore di AN TO formulava istanza di rescissione del giudicato per la revoca della sentenza di condanna alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione oltre alla multa, emessa nel giudizio abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Trieste, n. 1439/2017 del 24/11/2022, irrevocabile il 28 marzo 2025, celebrata in primo grado nell’assenza dell’imputato, in relazione alla quale il Pubblico Ministero adottava ordine di esecuzione per la carcerazione. 2.2. La Corte di appello ha affidato a due rationes decidendi il provvedimento che qui si contesta: ha, invero, osservato che non fosse stata provata la incolpevole mancata conoscenza del processo, “dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento”. Inoltre, ha, in maniera assorbente, richiamato l’orientamento a tenore del quale grava sul ricorrente l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento, onere che ha ritenuto non assolto dal ricorrente. 2.3. Occorre, allora, ricordare che, in tema di rescissione di giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945, in una fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione). 2.4. Con tale ragione della decisione impugnata il ricorrente omette del tutto il confronto, concentrandosi esclusivamente sulla dimostrazione della fallacia del ragionamento seguito dal giudice di merito per negare la incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del condannato. 2.5. Per giurisprudenza consolidata, tuttavia, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della 4 decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv. 272448; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv. 250972). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026 Il consigliere estensore IA ES Belmonte Il Presidente RO EN
lette le conclusioni del PG GIULIO MONFERINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta, nell’interesse di TO AN, per la revoca della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trieste n. 1439/17 del 24 novembre 2024 (confermata dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 25 giugno 2024) irrevocabile il 28 marzo 2025, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione dell’imputato. 2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Enrico Miscia, è affidato a un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14940 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE IA RE Data Udienza: 22/01/2026 2 E’ denunciata erronea applicazione dell’art 629 -bis cod. proc. pen., con riguardo ai presupposti per la rescissione del giudicato. Sostiene il ricorrente di avere dimostrato che la dichiarazione di assenza pronunciata dal giudice di primo grado, nel corso del giudizio abbreviato, era stata erroneamente affermata, dal momento che l’elezione di domicilio e la nomina fiduciaria erano state sottoscritte nel corso delle indagini, e che non è provato che l’imputato avesse avuto successiva conoscenza della vocatio in iudicium. Deduce il difensore che il processo, con rito abbreviato, sarebbe stato svolto all’insaputa dell’imputato, il quale non ha ricevuto la rituale notifica del decreto di citazione nè per il giudizio di primo grado né per quello di appello, atteso che egli si era trasferito in Germania fin dall’estate del 2020, con regolare contratto di lavoro, mentre il giudizio di primo grado si è celebrato il 10/11/2022 e la notifica del decreto di citazione era avvenuta presso il difensore per inidoneità del domicilio dichiarato. Si invocano approdi giurisprudenziali in merito a fattispecie analoga di mero cambio del domicilio non comunicato all’A.G. procedente, e si esclude che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che il processo vedesse coimputati altri due fratelli, anche loro assistiti dal medesimo difensore. Pertanto, in tesi difensiva, nonostante il rapporto fiduciario instaurato e nonostante la procura speciale conferita per il rito speciale adito, nonchè per le successive impugnazioni di merito che di legittimità, il ricorrente, senza colpa, era rimasto ignaro del processo a suo carico, del quale ha avuto conoscenza solo dopo la sentenza della Corte di cassazione nel 2025. Su tale profilo, avrebbe errato la Corte d’appello adita a ritenere provata la conoscenza del processo a suo carico. 3.Con successiva memoria del 5 gennaio 2026, il difensore ha dedotto violazione dell’art. 6 CEDU nonché degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando che, nella decisione impugnata, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente che l’imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore e nominato un difensore anche per le impugnazioni in un procedimento che vede come coimputati anche due suoi fratelli, in spregio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui tale livello di conoscenza non è sufficiente per configurare una rinuncia tacita alla partecipazione alle varie fasi processuali, rinuncia che, invece, presuppone che l’imputato sia stato adeguatamente informato circa il procedimento, la data e il luogo dell’udienza, e che abbia consapevolmente deciso di non parteciparvi, gravando sullo Stato l’onere di dimostrare che l’imputato sia stato informato tempestivamente e validamente del procedimento e della data dell’udienza (sentenza EJ c. Italia (n. 56581/00, §§ 87 ss.) CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente lamenta la mancata conoscenza dello svolgimento del processo, deducendo che i provvedimenti di primo grado indicassero un indirizzo in Conegliano (Treviso) non 3 corrispondente al vero, in quanto, sin dal 2020, si era trasferito in Germania per lavoro, assumendo anche la residenza in tale Paese, come da contratto regolare di lavoro depositato dalla Difesa. Ha chiesto, quindi, la rescissione del giudicato, altresì formulando istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione, che è stata rigettata dalla Corte di appello, in data 22 agosto 2025. 2.1. Dal provvedimento impugnato emerge che, con richiesta del 22 luglio 2025, il difensore di AN TO formulava istanza di rescissione del giudicato per la revoca della sentenza di condanna alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione oltre alla multa, emessa nel giudizio abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Trieste, n. 1439/2017 del 24/11/2022, irrevocabile il 28 marzo 2025, celebrata in primo grado nell’assenza dell’imputato, in relazione alla quale il Pubblico Ministero adottava ordine di esecuzione per la carcerazione. 2.2. La Corte di appello ha affidato a due rationes decidendi il provvedimento che qui si contesta: ha, invero, osservato che non fosse stata provata la incolpevole mancata conoscenza del processo, “dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento”. Inoltre, ha, in maniera assorbente, richiamato l’orientamento a tenore del quale grava sul ricorrente l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento, onere che ha ritenuto non assolto dal ricorrente. 2.3. Occorre, allora, ricordare che, in tema di rescissione di giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945, in una fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione). 2.4. Con tale ragione della decisione impugnata il ricorrente omette del tutto il confronto, concentrandosi esclusivamente sulla dimostrazione della fallacia del ragionamento seguito dal giudice di merito per negare la incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del condannato. 2.5. Per giurisprudenza consolidata, tuttavia, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della 4 decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv. 272448; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv. 250972). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026 Il consigliere estensore IA ES Belmonte Il Presidente RO EN