Sentenza 28 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, e in particolare per la valutazione dell'osservanza del termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell'istanza, il giudice, quando non ritenga esaustive le ragioni addotte dall'istante, deve compiere gli opportuni accertamenti in ordine al momento in cui il soggetto istante abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento e abbia, se del caso, volontariamente rinunciato a proporre impugnazione. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ritenuto sufficiente la latitanza, per tutto il corso del processo, dell'imputato, non assistito da difensore di fiducia, a far presumere la conoscenza in lui della condanna e ha annullato l'ordinanza reiettiva dell'istanza di restituzione nel termine, per avere omesso di dare conto degli elementi che giustificavano la reale conoscenza di essa da parte dell'interessato e l'eventuale inutile decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Latitanza non implica conoscenza dell'accusa (Cass. 26/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2007, n. 25415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25415 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/05/2007
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 1193
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 038915/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA UA, N. IL 21/09/1970;
avverso ORDINANZA del 12/05/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
lette, le conclusioni del P.G., che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. MA GR ricorre contro l'ordinanza in data 20 marzo 2006 la Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la propria richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., per proporre appello contro la sentenza 28 febbraio 2003, divenuta irrevocabile, del Tribunale di Prato che lo condannò per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La Corte di merito ha rilevato che, nonostante la sentenza de qua fosse stata pronunciata in contumacia e l'imputato fosse stato assistito da difensore di ufficio, spettasse all'interessato la dimostrazione di non avere avuto conoscenza dei provvedimenti notificati, tenuto conto della circostanza che AL nel corso del procedimento restò latitante dopo essersi dato alla fuga al momento dell'intervento della polizia. A suo carico fu adottata ordinanza di custodia cautelare in carcere e fu redatto verbale di vane ricerche e decreto di latitanza il 20 luglio 2001. Ad avviso della Corte territoriale, la restituzione nel termine per impugnare, anche dopo la modifica dell'art. 175 c.p.p., non può essere concessa al condannato in contumacia che si sia volontariamente sottratto al procedimento e si sia reso latitante, mettendosi in tal modo in condizione di non conoscere gli ulteriori sviluppi.
2. Ricorre per Cassazione il difensore di GR MA e deduce, con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p.. A sua avviso, il principio applicato dalla Corte d'appello di Firenze avrebbe potuto valere prima del modifica dell'art. 175 c.p.p.. La norma de qua stabilisce invece che l'imputato, senza onere alcuno di prova, è restituito nel termine là dove non sia stato informato effettivamente del procedimento proprio carico ovvero non abbia rinunciato in maniera in equivoca al proprio diritto a comparire in udienza e a proporre impugnazione.
GR MA ha tempestivamente e ritualmente proposto la remissione nel termine e, pertanto, non può non essergli riconosciuto il diritto a impugnare la sentenza pronunciata in sua contumacia.
Il ricorrente, con un secondo motivo, deduce la violazione di legge, in quanto il procedimento de quo non avrebbe potuto essere trattato de plano dalla Corte d'appello. Le questioni prospettate non erano manifestamente infondate e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto fissare udienza per trattare in contraddittorio tra le parti l'istanza presentata per la restituzione nel termine.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha innovato la disciplina della restituzione in termine, è stato emesso in conseguenza della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo pronunciata in data 10 novembre 2004 nel caso DO c. IT (ricorso n. 56581/00). Nel preambolo del decreto legge, poi convertito nella citata L. n. 60 del 2005, si è posto in rilievo che "...ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo".
Non è da revocare in dubbio che l'intenzione del legislatore era quella di uniformarsi alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con la sentenza menzionata, aveva ritenuto, all'unanimità, la sussistenza della violazione dell'articolo 6 (diritto ad un equo processo) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e che la violazione constatata derivava da un problema strutturale legato al cattivo funzionamento della legislazione e della prassi italiana causata dall'assenza d'un meccanismo effettivo volto ad assicurare il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell'accusa, dopo averle ascoltate nel rispetto delle esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, là dove il condannato non sia stato informato in maniera effettiva del procedimento a suo carico e non abbia rinunciato in maniera inequivoca al proprio diritto a comparire nel procedimento. L'articolo 175 c.p.p., nel testo anteriore alla modifica non garantiva, secondo la Corte europea, con un grado di sufficiente certezza, la possibilità per l'imputato di essere presente e di difendersi nel corso del nuovo processo. La Corte europea aveva rilevato l'esistenza, nell'ordinamento giuridico italiano, di una carenza in conseguenza della quale ogni condannato in contumacia che non sia stato informato in maniera effettiva delle procedure a suo carico intentate contro di lui poteva vedersi privato di un nuovo processo.
2. In tale contesto, ritiene questa Corte che l'interpretazione restrittiva dei poteri del giudice, data dalla Corte territoriale, nel senso che gli stessi esisterebbero solo in relazione all'accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento e non anche del provvedimento non sia conforme alla volontà del legislatore di uniformarsi alle indicazioni della Corte europea. La Corte territoriale ha omesso di verificare ex officio i presupposti richiesti per l'operatività della nuova disciplina introdotta con la novella 2005.
Anzitutto, va posto in rilievo che il permanere di un termine di decadenza presuppone l'individuazione di un momento certo di conoscenza del provvedimento che si vuole impugnare, l'onere che compete a chi richiede la restituzione in termine è quello di indicare tale momento, ma non anche quello di provare che la conoscenza sia intervenuta solo in quel momento. Pertanto, sarebbe stato preciso compito del giudice di prima istanza effettuare tale verifica.
Al riguardo, va ribadito il principio di diritto secondo cui ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, e in particolare per la valutazione del rispetto del termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell'istanza, il giudice deve compiere, là dove non ritenga esaustive le ragioni addotte dall'istante gli opportuni accertamenti in ordine al momento in cui il soggetto istante ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione.
La effettiva conoscenza non può che essere individuata con riferimento al momento in cui la stessa si è avuta in capo al richiedente, sicché ogni indagine in proposito non può che riguardare anche l'elemento temporale.
Tale accertamento, non compiuto dalla Corte di merito, è indispensabile, si è già detto, per verificare l'operatività delle nuove disposizioni contenute nell'art. 175 c.p.p.. La L. 22 aprile 2005, n. 60, art. 1, comma 1, lett. b) che, convertendo in legge il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 ha elevato da dieci a trenta giorni il termine per la presentazione della richiesta indicata nell'art. 175 c.p.p., comma 2, non si applica, per i procedimenti in corso, qualora, sulla base della disciplina pregressa, si sia già verificata la decadenza del diritto. Si tratta di norma che ha natura processuale ed obbedisce, pertanto, al principio del tempus regit actum.
Preliminarmente, pertanto, avrebbe dovuto essere verificata, nei termini dianzi precisati, la sussistenza della condizione dedotta dall'istante di avere avuto conoscenza della sentenza del Tribunale di Prato solo al momento della sua esecuzione.
In presenza di una allegazione di mancata conoscenza di una sentenza contumaciale, il giudice investito di una richiesta ex art. 175 c.p.p., deve esperire gli accertamenti ritenuti opportuni sia sulla eventuale pregressa effettiva conoscenza, sia in ordine al momento in cui la stessa è intervenuta.
Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di operatività della nuova disciplina, la regala iuris enunciata nel novellato art.175 c.p.p., come già in precedenza affermato da questa Corte, è nel senso che la latitanza, anche se seguita dalla nomina di un difensore d'ufficio, sia elemento per il quale è logico presumere la conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire, ma non anche la conoscenza del provvedimento e la volontaria rinuncia a proporre impugnazione.
Si è detto, in particolare, che fini della applicazione dell'art.175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 22 aprile 2005, n. 60,
la situazione dell'imputato latitante nel procedimento e che non ha nominato un difensore di fiducia mentre può costituire prova della conoscenza del procedimento, e della volontà di non comparire, non può costituire prova anche della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare;
infatti non è consentita alcuna equiparazione con la situazione di colui che, latitante, abbia nominato un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio, assumendosi i conseguenti obblighi di tenere con lui i contatti necessari ai fini della conoscenza dell'esito del procedimento e della proposizione dell'impugnazione (Sez. 1^, 20 giugno 2006, dep. 6 luglio 2006, n. 23561). L'esame degli atti processuali, trasmessi a questa Corte, rivela che GR MA si è dato alla fuga al momento dell'intervento degli organi di polizia e ha abbandonato la propria auto con a bordo la sostanza stupefacente sequestrata dagli inquirenti, ma poi dagli stessi atti risulta che l'imputato non ha nominato difensore di fiducia - anche se nel decreto di citazione a giudizio appare riportata l'indicazione di un difensore di fiducia - e, pertanto, le successive notifiche, ivi compreso l'estratto contumaciale della sentenza di condanna, sono state effettuate al difensore d'ufficio. Si imponeva pertanto una puntuale accertamento sull'effettiva conoscenza della sentenza del Tribunale di Prato e, in particolare, se la sottrazione volontaria al momento dell'intervento degli organi di polizia si sia poi tradotta in una volontaria sottrazione all'ordine di carcerazione adottato il 29 marzo 2005 - e depositato in segreteria il 7 aprile 2005 - in esecuzione della decisione e in quale momento, al fine di verificare l'operatività, in applicazione del tempus regit actum, della nuova disciplina.
In secondo luogo, una verifica, anch'essa da svolgere sull'esame complessivo degli atti del procedimento, se in realtà non vi sia stata mai nomina di difensore di fiducia e se in ogni fase processuale GR MA sia stato assistito e rappresentato da difensore d'ufficio.
I deficit argomentativi, fattuali e giuridici, di cui si è detto impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per una complessiva rivalutazione della vicenda in applicazione dei principi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007