Sentenza 30 maggio 2014
Massime • 1
In tema di querela, pur non essendo necessaria una compiuta e analitica descrizione dei fatti che ne costituiscono l'oggetto è, tuttavia, necessaria l'esposizione di tutti i fatti noti al querelante che egli intenda perseguire; ne consegue che l'omesso riferimento a fatti lesivi noti comporta che essi non possono essere ricompresi nell'istanza punitiva. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela, in ordine al reato di ingiuria in danno della persona offesa, la quale, in sede di querela, non aveva fatto alcun riferimento a fatti lesivi del proprio onore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2014, n. 47055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47055 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 30/05/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1730
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 28140/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino;
avverso la sentenza del 12/04/2013 dal Giudice di pace di Macerata Feltria emessa all'esito del processo penale celebrato nei confronti di:
IL LE CH, nata ad [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputata non ricorrente l'Avv. Provini Andrea, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, in forza della quale il Giudice di pace di Macerata Feltria risulta avere dichiarato non doversi procedere nei confronti di IL LE CH in ordine al reato di ingiuria, in ipotesi commessi in danno di LI IO, per difetto di querela.
Ad avviso del ricorrente, l'osservazione del giudicante (secondo cui nella querela non era stata fatta menzione della presunta espressione ingiuriosa, incentrando l'LI la propria istanza punitiva su altri fatti, compiutamente descritti) deve intendersi destituita di fondamento: la persona offesa aveva infatti presentato una prima denuncia il 05/03/2011, ed una formale querela in data 31/05/2011, ma in quest'ultima - pur soffermandosi in particolare su minacce che l'imputata avrebbe pronunciato al suo indirizzo il 03/03/2011 - l'esponente aveva richiesto espressamente la punizione della querelata per tutti i fatti che la donna aveva realizzato in quella data, "incluso quanto dalle indagini dovesse emergere in tema di sua illecita condotta perseguibile a querela di parte". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Vero è che "la succinta esposizione del fatto richiesta dagli artt. 8 e 9 c.p.p., rispettivamente per la denuncia e la querela, con il richiamo alle formalità del rapporto previste nell'ultimo capoverso dell'art. 2 "in quanto applicabile", ha la sola funzione di consentire all'autorità giudiziaria l'esatta individuazione del fatto oggetto della querela e, in relazione ad esso, la tempestività della querela stessa. Sicché le indicazioni sul fatto, come possono essere fornite dal querelante anche in un momento successivo alla presentazione della querela e a sua integrazione, purché nei termini previsti per l'esercizio del relativo diritto, così possono mancare anche del tutto se la querela si riferisce ad un fatto già noto alla autorità destinatala" (Cass., Sez. 1, n. 2627 del 23/11/1984, Zimbardo, Rv 168375); tuttavia, nel caso di specie, deve rilevarsi che ne' con la denuncia del 5 marzo 2011, ne' nel corpo della successiva querela, l'LI fece riferimenti di sorta a presunte ingiurie, non palesando in alcun modo la volontà che l'istanza punitiva riguardasse fatti lesivi del proprio onore. Nella prima occasione, la persona offesa aveva descritto i fatti oggetto di doglianza in termini assai precisi, riferendo che due giorni addietro - mentre si trovava a colloquio con il Sindaco e con una guardia municipale sulle abitudini di parcheggio dei residenti in zona - l'imputata aveva preso un badile minacciando di spaccargli la faccia, ed i presenti avevano tolto l'utensile dalle mani della donna. Il 31 maggio, l'LI volle precisare in effetti che intendeva dolersi del comportamento della IL non solo per le minacce, ma anche in ordine a "quanto dalle indagini dovesse emergere in tema di sua illecita condotta perseguibile a querela di parte", come ricorda il P.M. ricorrente: a ben guardare, però, la frase viene riportata solo parzialmente dal Procuratore della Repubblica, giacché prosegue con la precisazione "compresa quella di avere ripetutamente colpito con pugni il cofano della mia macchina".
In sostanza, pur non essendo necessaria una compiuta e analitica descrizione dei fatti su cui il querelante intendeva sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria, risulta comunque evidente che egli aveva parlato di minacce e danneggiamenti, giammai di insulti: a tutto voler concedere, per considerare rituale la querela in atti l'LI avrebbe potuto segnalare di essere stato oggetto di offese verbali non meglio specificate, salvo precisarle in seguito, ma la sua istanza punitiva non ha neppure tale contenuto minimo. Nè appare ragionevole considerare decisivo il riferimento al potenziale risultato delle indagini (incerto sia negli esiti che nei tempi di acquisizione di possibili dati ulteriori sul comportamento che la IL aveva assunto il 3 marzo 2011): l'LI aveva comunque chiara contezza ab initio anche delle ipotizzate ingiurie, e l'art. 124 c.p. gli imponeva di palesare entro il termine di tre mesi, senza surrettizie dilazioni, di quali fatti intendesse dolersi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014