Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 600 ter cod. pen., dalla volontà di procurarsi e detenere "files" a contenuto pedopornografico non può ricavarsi automaticamente la presenza di un dolo diretto a diffonderli, che deve invece risultare da elementi precisi e inequivocabili tra i quali non può annoverarsi il semplice fatto che il soggetto abbia adoperato un programma di condivisione. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che, poiché tali programmi permettono ai terzi il cd. "upload" senza che sia necessario alcun intervento volto a porre in condivisione i files scaricati, occorre valutare il comportamento concreto dell'agente al fine di verificarne la effettiva volontà di divulgazione, ad esempio mediante il trasferimento dei files in apposite cartelle di condivisione).
Commentari • 2
- 1. Divulgazione di materiale pedopornografico (Cass., 42433/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2016
- 2. Utilizzo di un programma di file sharing e divulgazione criminosaAccesso limitatoFulvio Baldi · https://www.altalex.com/ · 20 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2012, n. 33157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33157 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
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