Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8571 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANCELLIERE 0 8571 / 02 UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio dal Sig. ---ཙཞིབ་བཤ per diritti € 3.10 IN NOME DEL POPOLO I LIA # 1 6 2001 CORTE SUPREM 화 Alu SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 6/11/01 Dott. Rafaele CORONA - Presidente - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron 23584 Dott. Rosario DE JULIO Rep. 1763 Dott. Olindo SCHETTINO BUCCIANTE 66 Dott. Ettore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16536/99 R.G. proposto DEGETTO;
RETRATTO da Successorio RE PI NI AS, elettivamente domiciliato in n. 72, presso lo studio dell'Avv. Roma, Via Federico Cesi Giovanbattista Castagnino, difeso dall'Avv. Sergio Pennacchia in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
MINIERI Erasmo e EP TA, elettivamente domiciliati in Roma, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI Via B. Buozzi n. 99 (studio Avv. NI D'Alessio), presso l'Avv. UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva Ermanno Martuscello che li difende in virtù di procura speciale a dal Sig. RT per diritti € 1652 || 2.9 MAR. 2003. 1662/01 IL CANCELLIERE eh.farrete margine del controricorso, controricorrenti per la cassazione della sentenza 8 aprile-16 luglio 1998 n. 2513/98 della Corte d'appello di Roma. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 6 novembre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Elisabetta MA Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre del 1989 PI NI AS LI convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Latina, Erasmo IN e TA SE, esponendo: Che i suoi genitori VA LI e MA PP AR erano comproprietari, ciascuno in ragione della metà, di un immobile in Monte S.Biagio, Via Prima Rampa n. 4, costituito da due vani a piano terra e uno a primo piano;
-Che la AR, con rogito ET del 25.10.1959, aveva donato i propri diritti sull'immobile di cui sopra, in parti uguali, a lui e a suo fratello Mario PI LI, mentre nei diritti di VA LI, deceduto ab intestato il 15.4.1984, erano succeduti tutti i nove figli;
Che nel 1968 esso attore, con il consenso del fratello Mario PI, aveva preso ad ampliare a proprie spese il primo piano del 2 fabbricato in parola e, ad opera ultimata, era andato ad abitarvi con il proprio nucleo familiare;
- Che con rogito LL del 15.4.1989 il suo nominato germano aveva ceduto a Erasmo IN, che era in regime di comunione legale con la moglie TA SE, oltre ai diritti indivisi ricevuti in donazione dalla madre, l'intero piano terraneo e i diritti sul vano a primo piano, benché fossero ancora in atto sia la comunione sui beni oggetto della donazione materna, sia quella sui beni paterni, e ciò in dispregio del diritto di prelazione previsto dall'art. 732 cod. civ. a favore dei coeredi;
Che esso attore aveva comunque usucapito, per possesso ultraventennale, "l'intera sopraelevazione al primo piano"; Tutto ciò premesso chiese: in via principale, dichiararsi l'inefficacia e la nullità dell'atto LL del 15.4.1989 e disporsi la retrocessione in suo favore dell'immobile con esso alienato, previa corresponsione del prezzo nel medesimo indicato;
in subordine dichiararsi che esso attore era proprietario, in forza di intervenuta usucapione decennale, della parte di fabbricato realizzata ex novo al primo piano. I convenuti, costituitisi, dedussero che avevano acquistato soltanto l'appartamentino a piano terra, e non anche i vani a primo piano, e che erano del tutto ignari dell'esistenza della comunione, avendo dichiarato il venditore di essere proprietario esclusivo del bene. 3 Chiesero, pertanto, che venissero rigettate le domande avversarie e che, comunque, li si autorizzasse a chiamare in causa, ai fini della garanzia per evizione, il loro dante causa Mario PI EL. Tale autorizzazione venne concessa dal giudice ma i convenuti non procedettero alla chiamata in giudizio del terzo. All'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza 17.11.1993, rigettò entrambe le domande attoree e tale decisione, appellata dal soccombente, ha trovato integrale conferma in quella emessa il 16.7.1998 dalla Corte d'appello di Roma la quale ha osservato: - Che, contrariamente a quanto asserito dall'attore appellante nell'atto introduttivo del giudizio, il rogito LL del 15.4.1989 specificava con assoluta chiarezza che oggetto dell'alienazione era soltanto l'appartamento a piano terra;
- Che i diritti di prelazione e di riscatto sono attribuiti dall'art. 732 cod. civ. solo in relazione alle vendite di quote ereditarie, e non anche alle cessioni di singoli beni, anche se di provenienza ereditaria;
- Che nel caso di specie il venditore, attraverso la persona che lo rappresentava in sede di stipula del menzionato rogito, si era dichiarato proprietario esclusivo del bene, per avere usucapito le quote spettanti ai germani, ed aveva inteso cedere, non l'intero fabbricato (certamente in origine oggetto di comunione) ma solo la parte a piano terra;
4 - Che, pertanto, era chiaramente da escludere l'intenzione di Mario PI LI di alienare una quota e doveva, invece, ritenersi che egli avesse voluto cedere un singolo e determinato bene del quale si considerava proprietario esclusivo e che anche la volontà del IN fosse stata indirizzata all'acquisto di tale bene, e non di quote indivise dello stesso;
- Che mancava alla radice, quindi, il presupposto per l'esercizio del diritto di riscatto, e ciò indipendentemente dal fatto che l'usucapione asserita da Mario PI LI all'atto della vendita si fosse o meno verificata;
-- Che in ogni caso l'attore avrebbe potuto esercitare il diritto suddetto solo in relazione alle quote di beni oggetto di comunione ereditaria, alle quali soltanto si riferisce l'art. 732 cod. civ., e non anche in relazione a quelle ricevute in donazione dalla madre;
- Che la domanda di usucapione avanzata dall'attore per il locale realizzato al primo piano era stata respinta dal Tribunale per carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti e che sul punto si era formato il giudicato per mancanza di impugnazione. Ricorre per cassazione PI NI AS LI sulla base di due motivi ai quali Erasmo IN e TA SE replicano con controricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso denunziandosi violazione degli - artt. 112, 277 cod. proc. civ. ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. - si rimprovera alla Corte d'appello di aver ritenuto che oggetto civ. della vendita fosse un singolo cespite esattamente individuato (l'appartamento a piano terra) senza avere analizzato compiutamente il rogito LL del 15.4.1989 nel quale si leggeva testualmente, a pag. 2: “Il Geom. IA AR, nella sua qualità di procuratore speciale del Sig. Mario PI LI, con ogni debita garanzia e senza alcuna riserva, vende al Sig. Erasmo IN, in comunione di beni con la moglie TA SE, i seguenti immobili": 1) appartamentino in S.Biagio...; 2) quota di comproprietà di 11/36 Monte dell'appezzamento di terreno sito in Monte S. Biagio alla Contrada Fosso del Notaio...", dal che si evinceva senza possibilità di smentita, confrontando gli immobili descritti con quelli elencati nella denuncia di successione, che essi esaurivano l'intero asse ereditario di VA LI. 06 Il motivo prosegue con il richiamo ad una sentenza di questa Suprema Corte (n. 3049/97) secondo la quale "se un erede aliena ad un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario si presume l'alienazione della sua corrispondente quota intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti e perciò il coerede può esercitare il retratto 6 successorio", dal che si fa discendere che Mario PI LI, permanendo lo stato di comunione ereditaria fra tutti gli eredi del de cuius VA LI sui beni oggetto dell'atto LL, non poteva alienare alcunchè a terzi senza aver prima comunicato la proposta di alienazione agli altri aventi diritto, secondo le prescrizioni dell'art. 732 cod. civ.. Con il secondo motivo si denunzia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., addebitandosi alla Corte territoriale di aver escluso che il fine perseguito dalle parti fosse in concreto rivolto alla compravendita della quota ereditaria, senza porre mente al fatto che il venditore, sia pure attraverso il suo rappresentante negoziale, aveva dichiarato, in sede di stipula del rogito, di avere usucapito 25/36 dei beni venduti, il che non corrispondeva a verità poiché egli aveva sempre avuto residenza negli Stati Uniti d'America e, del resto, nell'atto non si faceva riferimento ad alcun titolo giudiziale che avesse consacrato l'acquisto per usucapione. Si lamenta, quindi, che non sia stata fornita una motivazione sufficiente ad escludere la mala fede dei soggetti partecipanti all'atto LL, per non essere stata prese in considerazione le dichiarazioni consapevolmente mendaci in esso contenute. Le su esposte censure, strettamente connesse e perciò suscettibili di esame unitario, non sono meritevoli di accoglimento. 7 L'attuale ricorrente, invero, deduce oggi per la prima volta che il rogito LL del 15.4.1989 aveva avuto ad oggetto anche la vendita, da Mario PI LI ad Erasmo IN, di 11/36 dell'appezzamento di terreno sito in Monte S.Biagio alla Contrada "Fosso del Notaio", mentre in precedenza, e sin dall'atto introduttivo del giudizio, aveva parlato soltanto del fabbricato di Via Prima Rampa n. 4 del Comune suddetto e su ciò ebbe a fondare il proprio ragionamento il giudice di primo grado allorquando affermò che Mario PI LI aveva inteso disporre di un immobile esattamente individuato, e neppure dell'intero fabbricato di cui sopra, bensì del solo appartamento a piano terra sul presupposto che esso gli appartenesse ormai in proprietà esclusiva per averne usucapito anche le quote originariamente del fratello in forza della donazione materna e della successione al padre. Né al riguardo furono mossi rilievi con l'atto di appello, poiché in esso PI NI AS LI, oltre ad astenersi da qualsiasi specifico accenno alla vendita della quota indivisa dell'appezzamento di terreno, non contestò affatto che da tale vendita fosse rimasta comunque esclusa la parte di fabbricato al primo piano e continuò ad insistere nella sua originaria richiesta di retrocessione, non della quota ereditaria, ma dell'immobile che il fratello aveva venduto ai IN-SE dichiarandosene unico proprietario. Resta allora pienamente valida e non suscettibile di censure in questa sede, in quanto scaturente da una corretta indagine sulla effettiva volontà dei contraenti, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui Mario PI LI non aveva inteso affatto alienare una quota ereditaria, bensì un singolo e determinato bene sul quale riteneva cessata la comunione per esserne divenuto titolare esclusivo, ed Erasmo IN, dal suo canto, era stato animato dall'unico intento di acquistare tale bene, e non una quota indivisa spettante al venditore sull'eredità paterna. E in base a ciò è stata correttamente negata l'applicabilità dell'art. 732 cod. civ., poiché i diritti di prelazione e di riscatto da questo previsti a favore del coerede postulano che l'alienazione posta in essere da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti e vanno pertanto esclusi quando, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire un terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuarla. In tal caso, infatti, data la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia dell'alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordina alla condizione dell'assegnazione del bene (o della sua quota parte), in sede di divisione, al coerede medesimo, sicché non può sorgere il pregiudizio (intromissione di estranei nella comunione ereditaria) che la norma in 9 questione mira ad evitare (v., ex plurimis, sent. 7749/90, 8304/90, 4941/92, 13704/99). Del tutto inconferente, quindi, è il richiamo alla sentenza 3049/97 la quale non si discosta in sostanza dal principio poc'anzi ricordato e, come riconosce lo stesso ricorrente, si riferisce all'ipotesi di alienazione della quota indivisa dell'unico cespite ereditario, ipotesi, questa del tutto estranea alla concreta fattispecie, dato, che, come si è visto, i cespiti erano diversi e almeno uno, l'appartamento al primo piano del fabbricato, rimase sicuramente escluso dalla vendita. Resta così superata anche la censura di vizio di motivazione, non avendo alcun rilievo decisivo, una volta accertata la limitazione della vendita ad alcuni soltanto dei beni appartenenti (per altro solo in parte) all'eredità paterna, la circostanza che Mario PI LI, nel vendere ad Erasmo IN l'appartamento al piano terra del fabbricato, avesse dichiarato, veridicamente o meno, attraverso il proprio rappresentante negoziale, di esserne esclusivo proprietario per aver usucapito le quote degli altri partecipanti alla comunione, come pure irrilevante è il fatto che l'altro contraente Erasmo IN fosse o no consapevole dell'eventuale mendacio del venditore al riguardo. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 10 D
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in (€ 1151,69)£ 2.230.0%, ivi comprese £ 2.000.000 (due milioni) per onorario. (€ 1038,31) Così deciso in Roma il 6 novembre 2001. IL PRESIDENTE лепти IL CONSIGLIERE ESTENSORE i ll us IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 109T/29.11 456T 30,99 DEPOSITATO IN CANCELLOSA IL CANCELLIERE C114. GIU 2002 160,10 Roma 1.00 3 довт 178,4 5 2 7 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 serie 4 al n. 1818 versate € 178,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 11