Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
01-5 6 1 / 0 3 591/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 22891/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 3537 Consigliere Dott. Guido VIDIRI Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 23.10.2002 sul ricorso proposto 13/11/02 da NEXANS ITALIA s.p.a. già Alcatel Cavi s.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., ing. Antonio Marsilia, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Rosano, del Foro di Latina, con il quale elett.te domicilia in Roma, viale Parioli, n. 87, presso lo studio dell'avv. Alfonso Serra, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
AN AN rapp.to e difeso dall'avv. Anna Minotti, con la quale elett.te domicilia in Roma, via Chinotto, n. 01, Scala B, presso lo studio dell'avv. Lilia Grenga, giusta procura speciale in calce al controricorso, 14616
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Latina n. 00081/2001 dell'11.04/16.07.2001, R.G. n. 02795/1997, notificata il 03 agosto 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Anna Minotti per DI ND, Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rtigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Latina, in riforma della sentenza del RE di Latina n. 0716/97 del 03 aprile 1997, dichiara “la illegittimità del licenziamento intimato ad DI ND, ed in lite dedotto, ed ordina l'immediata reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente". Aveva dedotto l'originario ricorrente ND DI che era stato assunto nel 1964 dalla s.p.a. Fulgorcavi come operaio di 6^ categoria, poi divenuto impiegato di 6° livello, gruppo B, addetto a Impianti Manutenzione e Antinfortunistica, che era stato licenziato il 27 febbraio 1973 a seguito di sottoposizione della società ad amministrazione controllata, che era stato riassunto in pari data, previo accordo sindacale del 23 dicembre 1982, da altra società con perdita di anzianità pregressa e inquadramento in 5 livello, che aveva quindi stipulato con l'azienda contratto part time, che era stato dopo pochi mesi posto in cassa integrazione guadagni mentre altro operaio era collocato al suo posto come impiegato, che successivamente era stato più volte messo in cassa integrazione, con brevi rientri al lavoro e che da ultimo in data 06 febbraio 1990, mentre la società assumeva ex novo altro dipendente da impiegare al Servizio Manutenzione, era stato illegittimamente licenziato il 1° luglio 1993 dalla società Alcatel Cavi s.p.a., (oggi AN IT s.p.a. e in appresso Alcatel), subentrata nelle more alla Fulgorcavi s.p.a., per violazione sotto diversi profili della legge n. 223 del 1991. Osservava il Tribunale: dall'istruttoria era emerso che la insussistenza della effettiva impossibilità di reimpiego dell'DI, né la stessa impossibilità di ricorrere a 2 strumenti alternativi;
mal si conciliava l'asserito esubero del lavoratore a fronte del disposto passaggio di altro dipendente da operaio ad impiegato e dell'assunzione di altro dipendente, entrambi addetti alle stesse mansioni del ricorrente;
con l'accordo sindacale del 4 giugno 1993, poi ratificato presso il Ministero del Lavoro a conclusione della procedura iniziata il 15 aprile 1993, si era stabilito, da un lato, la riduzione degli esuberi denunziati dall'azienda, dall'altro i criteri per la individuazione dei lavoratori da porre in mobilità; l'azienda non aveva provato le esigenze tecnico produttive della scelta dell'DI, quale destinatario dell'esubero dell'unica posizione lavorativa del servizio Manutenzione, sostanzialmente sostituito nelle proprie mansioni dai dipendenti sopra indicati, non aveva dato conto delle modalità di applicazione dei criteri selettivi e in particolare della valutazione concorsuale di cui era onerata alla data del provvedimento di risoluzione del rapporto ai fini della oggettività della scelta, né, infine, aveva documentato la necessaria comparazione della posizione del licenziato con i dipendenti degli altri uffici e dalle analoghe posizioni lavorative;
l'DI, peraltro, già fruitore della pensione di invalidità, si trovava in posizione di incompatibilità con la indennità di mobilità, sicché sotto altro profilo era violato il criterio di preferenza dei lavoratori che potevano compensare la perdita di un reddito con la percezione della suddetta indennità, prima, e della pensione, successivamente, con evidente discriminazione del ricorrente nei confronti di altri dipendenti. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la AN IT s.p.a. affidandosi a quattro motivi di censura. OR OL si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la AN IT s.p.a. denunzia violazione dell'art. 360. primo comma, n. 3, c.p.c., in connessione con l'art. 112 dello stesso codice: l'DI non aveva mai impugnato il licenziamento per mancata indicazione da parte aziendale della "puntuale precisazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1," ovvero della "posizione professionale rivestita da ciascuno nell'ambito dell'azienda"; la questione, non portata all'attenzione 3 del giudicante, appariva, invece, nella sentenza impugnata quanto mai decisiva, essendo stata affrontata in essa la problematica della nullità del licenziamento per la detta violazione. Con il secondo motivo di ricorso la AN IT s.p.a. denunzia violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all'accordo di procedura del 04 giugno 1993 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia: criterio prioritario dell'accordo era stato quello della maturazione, al termine del periodo di mobilità, del trattamento di pensione di anzianità e di vecchiaia;
il trattamento di invalidità restava sospeso nel corso della mobilità ai sensi dell'art. 6 della legge, comma 7, della legge n. 236 del 1993, sicché l'opzione operata dall'DI in favore della pensione di invalidità non aveva avuto alcuna conseguenza penalizzante, né la diversa opzione avrebbe comportato la perdita della pensione di invalidità. Con il terzo motivo di ricorso la AN IT s.p.a. denunzia violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 6, comma settimo, della legge 19 luglio 1993, n. 236: solo con il ricorso in appello l'DI si era espresso nel senso che non aveva ancora maturato il diritto a pensione per mancanza del requisito di almeno 35 anni di contributi;
poiché, dunque, sotto tale profilo non vi era impugnativa di licenziamento, la sentenza che si era espressa nel senso della mancata prova da parte aziendale del possesso in capo all'DI dei requisiti minimi per beneficiare della pensione, era, ancora una volta e sotto altro profilo, inficiata di ultrapetizione;
lo stesso c.t.u. non aveva escluso il diritto a pensione del lavoratore al termine della mobilità, lo aveva solo escluso al momento del licenziamento. Con il quarto motivo di ricorso la AN IT s.p.a. denunzia violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 4, comma undici, della legge n. 223 del 1991: avendo l'DI pacificamente rifiutato la riconversione da impiegato ad operaio, così dettando la necessità del licenziamento, non poteva successivamente lamentarsi del provvedimento;
la deroga all'art. 2103 c.c., codificata nell'art. 4 della legge n. 223 citata, comunque originava il rischio del licenziamento;
la questione, 2 4 affrontata dal RE e risolta a favore dell'azienda, non era stata neanche presa in considerazione, ancorché sollecitata, in grado di appello. I motivi, da trattarsi congiuntamente, perché relative a questioni fra loro connesse e interdipendenti, sono infondati. Va premesso che l'appello proposto dall'DI, avverso la sentenza pretorile a lui svantaggiosa, aveva proposto al giudice di secondo grado le violazioni alla legge n. 223 del 1991 da parte della società nella eseguita procedura di mobilità perché "non risultavano verificate le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, e 24 di tale legge", "non esistevano i presupposti sostanziali indicati dall'art. 1", "erano stati palesemente disattes i criteri di cui all'art. 5, comma 1"; e non altro. Val quanto dire che le comunicazioni di cui all'art. 4, comma nono, della legge citata n. 223 non sono state mai introdotte in giudizio, sicché le argomentazioni in relazione ad esse più o meno espresse nella sentenza impugnata, altro non rappresentano che momenti meramente rafforzativi dell'iter logico percorso dal giudice di appello ai fini della statuizione della illegittimità del licenziamento intimato all'DI (Cass. 14 ottobre 2000, n. 13727 “il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia o l'annullamento del licenziamento intimatogli in base alla legge n. 223 del 1991, sull'assunto del mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla citata legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalla - menzionata legge - ad indicare nell'atto introduttivo del giudizio le specifiche omissioni e irregolarità addebitate al datore su cui fonda il petitum. Ne consegue che egli non può far valere nel corso del giudizio omissioni o irregolarità diverse о ulteriori rispetto a quelle originariamente denunziate perché una siffatta condotta processuale si traduce in una mutatio libelli, non consentita ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ."). Ed infatti, proprio per rispondere al motivo di appello relativo alla violazione dei criteri di scelta, la sentenza impugnata - e tanto rimane l'unica questione sub iudice, anche in riferimento ai suesposti motivi di ricorso accerta la sussistenza della violazione di tali criteri in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative, affermando che con l'accordo sindacale del 4 giugno 1993, ratificato il 22 giugno 1993 presso il Ministero del Lavoro, si erano programmati i due criteri premessi alla collocazione in mobilità dei lavoratori;
che tali criteri erano, l'uno, relativo alla iscrivibilità nelle liste di mobilità con il conseguimento, al termine di essa, dei requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia, l'altro, relativo alla "compatibilità con le esigenze tecniche, produttive e organizzative legate alle caratteristiche delle funzioni ed attività produttive dell'unità"; che, non solo, non vi era alcuna prova della soppressione delle mansioni svolte dall'OR all'Ufficio Manutenzione, ma, al contrario, vi era quella dell'attualità di esse, essendo risultato che altro lavoratore (tale Borgognoni), già con qualifica operaia convertita sul campo in quella di impiegato, era stato destinato allo stesso Ufficio dell'OR - con affidamento delle stesse mansioni o di altre non aveva rilevanza atteso che era prevista la soppressione delle mansioni dell'unico dipendente dell'Ufficio Manutenzione - e ad altro lavoratore assunto ex novo e destinato sempre a detto ufficio. Congruamente e correttamente, a questo punto, il giudice di appello conclude che la società non aveva provato le esigenze tecnico- produttive per cui la scelta del lavoratore da porre in mobilità dovesse cadere solo ed esclusivamente sull'OR, tanto più che non era stato provata la soppressione delle mansioni svolte dall'DI nell'Ufficio Manutenzione, e in particolare quelle relative al servizio antinfortunistico dallo stesso espletate fin dal 1985. Orbene, tali accertamenti, da soli sufficiente a sostenere la conclusiva statuizione del giudice di appello una volta escluso ogni vizio di procedura, non risultano minimamente censurati in questa sede. Ed infatti. La questione relativa all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. (primo motivo) è già stata esaminata nella premessa. Il secondo e il terzo motivo, nei quali si discute della compatibilità o meno della pensione di invalidità con la indennità di anzianità, della insussistenza di ventilate penalizzazioni dell'DI, e dei requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, avrebbero potuto avere una qualche rilevanza solo in presenza di una diversa decisione sulla questione dell'applicazione dei criteri di scelta. Il quarto motivo è analogamente assorbito, e comunque anche infondato, tenuto conto che la conferma della illegittimità 6 del licenziamento scaturisce da tutt'altre motivazioni, che non da quella del rifiuto dell'OR alla proposta riconversione da impiegato ad operaio;
rifiuto, peraltro, legittimo, proprio perché erano le mansioni di impiegato all'Ufficio Manutenzione - e non certamente altre di operaio - quelle che non risultavano essere state soppresse in sede di ristrutturazione aziendale, e quindi rilevanti nel giudizio sulla legittimità o meno della messa in mobilità del lavoratore. In conclusione il ricorso va rigettato;
sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Corte rigetta il ricorso;
e dichiara interamente compensate tra le parti la le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Guglielmo Sciarelli Giovannill/offaulla IL CANCELLIERS Depositato Cancelleria FER 2003 N ELLIERE 7