Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il visto del procuratore generale sulle sentenze dei giudici di primo grado del distretto costituisce un adempimento di carattere amministrativo destinato a consentire alla massima autorità dell'ufficio di pubblica accusa di venire a conoscenza delle decisioni assunte nell'ambito territoriale di competenza. Pertanto, la sua apposizione, anche senza riserva alcuna, non implica acquiescenza al provvedimento, atteso che in materia processuale penale l'acquiescenza deve trarsi dal compimento di atti sicuramente incompatibili con la volontà di esercitare determinate facoltà previste dalla legge, e non da quello di un atto d'ufficio, quale appunto il visto, diversamente finalizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/1998, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 19/02/98
1. " Paolo FATTORI Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. LOSAPIO " N. 453
3. " Matteo IACUPINO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario COSTANTINI " N. 25297/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER RI SA nata in [...] il dì 8 maggio 1940;
a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25 febbraio 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore della ricorrente avv. Amodio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Dalla sentenza impugnato risulta:
a) che nell'azienda di proprietà della ricorrente, denominata "Pegazzera", esisteva un vigneto a filari distanti l'un l'altro metri 2.50; al limite inferiore vi era una "capezzagna", vale a dire una zona di terreno incolto, parallela ai filari, della larghezza di circa metri 4.70, oltre la quale vi era uno scoscendimento alquanto ripido;
b) che, il giorno dell'infortunio (il 14 giugno 1993), l'operaio OV SI conduceva una trattrice agricolo cingolata marca "Londini" munito di irroratore a ruote e solidale con la trattrice, della complessiva lunghezza di oltre quattro metri;
egli effettuava operazioni di ventilazione di polveri antigrittogamiche;
c) che, di regola, alla fine di ciascun filare, la trattrice doveva essere fermata, girata ad U facendo perno su un cingolo e quindi condotta nel successivo, ma secondo, filare per riprendere l'operazione di ventilazione;
d) che, si ritiene, nell'eseguire la manovra di inversione di marcia, un lato della trattrice debordò dalla "capezzagna" scivolando lungo lo scoscendimento e schiacciando, con esito letale, il giovane operaio che era caduto dal posto di guida;
la trattrice non si ribaltò ma proseguì la sua corso attraversando 13 filari di vite, fermandosi in un fossato.
2. Dopo le investigazioni preliminari del caso, alla TI fu contestato di non avere munito la macchina agricola di tettuccio antiribaltamento e di cinture di sicurezza nonché di non avere fornito l'operaio di maschera e di occhiali appositi, consigliati dalla natura irritante delle polveri sparse nel vigneto. All'esito del giudizio di primo grado, il OR mandò assolta la prevenuta con formula ampia evidenziando la insussistenza di specifica normativa che imponesse l'applicazione di presidi antiribaltamento ai trattori agricoli cingolati, come lo stesso capo di imputazione ammetteva, senza che potesse farsi ricorso alla norma generale di cui all'art. 2087 c.c. per contrastare una ragionata scelta del legislatore, quella, cioè, di limitare alle sole trattrici gommate l'obbligo di applicazione del tettuccio antiribaltamento.
3. Su appello del Procuratore generale di Milano e delle parti civili, che fecero perno sull'obbligo generale di prevenzione e tutela del lavoratore gravante sull'imprenditore, la Corte di Milano, con la sentenza oggi in delibazione, pervenne all'affermazione di responsabilità della TI, attraverso passaggi logico-giuridici e normativi che si possono così sintetizzare:
a) la norma generale e di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (delle variegate applicazioni fatte dalla giurisprudenza di questa Corte se ne fa un ampio richiamo) imponeva, nella specificità del luogo di lavoro e della pericolosità della manovra di inversione di marcia, l'applicazione del presidio antinfortunistico del tettuccio antiribaltamento, benché la stessa fabbrica costruttrice, la ND, non lo prevedesse neppure come opzione;
b) a fronte di tale obbligo generale, ancorché sussidiario e di chiusura, verrebbero in rilievo le disposizioni della legge n. 572 del 1977 (art. 169) e quelle del d.m. n. 593 del 1987, che, pur riguardando i trattori su ruote gommate, consentirebbero una lettura adeguata a norme costituzionali, quali l'art. 32, e, comunque (a parte la considerazione che tali disposizioni riguardano più specificamente le operazioni di collaudo delle macchine), esse non escludono l'adozione di siffatti presidi, come emergerebbe da una circolare ministeriale a riguardo di trattrici di marca Fiat;
c) il verificarsi dell'evento lamentato in causa, stante la particolarità del caso, era prevedibile ed evitabile mediante l'adozione di presidi (quali il tettuccio e la cintura. che avrebbero impedito lo scivolamento dell'operaio dal posto di guida);
d) pur nel caso di dimostrata inidoneità di tali presidi, all'imprenditore spettava l'adozione di altre misure idonee a scongiurare eventi del genere, compreso quello di affiancare altro lavoratore che, a piedi, guidasse la manovra di inversione di marcia della trattrice;
e) la procura rilasciata dalla prevenuta a LE DE Bò risultava inidonea ad escludere la responsabilità della TI, sia perché avente data di appena due giorni anteriori al fatto, sia perché priva di riferimento alla normativa antinfortunistica, sia, infine, perché priva dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per una valida operatività di tale delega;
f) nessun profilo di colpa concorrente sarebbe individuabile a carico dell'infortunato.
Ricorre per cassazione la TI deducendo, tramite i suoi difensori, nove mezzi di annullamento.
4. Con il primo mezzo, rubricato per: "Inammissibilità dell'appello proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano per acquiescenza alla sentenza (assolutoria) di primo grado, manifestata attraverso l'apposizione del "visto". In sostanza, si ripropone la questione, agitata a lungo anche nella vigenza del codice di rito abrogato, sul significato e sul valore procedimentale da assegnare al "visto" apposto dal procuratore generale presso la corte d'appello alle sentenze emesse dai giudici di primo grado;
la questione è prospettata in termini più impellenti in relazione al nuovo rito che avrebbe valorizzato il principio dialettico della "lite di parte", ribadendo la regola dell'abilitazione del pubblico ministero a fare acquiescenza alla sentenza di primo grado. Infatti, secondo i deducenti, l'apposizione del "visto" senza riserva alcuna, stante la possibilità regolamentare di non apporlo, ovvero di apporlo con riserva, implica acquiescenza alla decisione sottoposta a controllo e, conseguentemente, comporta la estinzione della facoltà di impugnazione con effetto immediato e definitivo. Al riguardo si fa leva sul carattere generale dell'istituto dell'acquiescenza che trae fondamento logico dalla inconciliabilità tra l'accettazione di una data decisione e la successiva contestazione tramite impugnazione. 4. 1. Osserva il Collegio che il motivo non è fondato.
Come nel codice abrogato, anche nel nuovo rito il "visto" del procuratore generale rimane un adempimento di carattere amministrativo latamente gerarchico finalizzato a consentire alla massima autorità dell'Ufficio di pubblica accusa di venire a conoscenza delle decisioni che sono state assunte nell'ambito territoriale di competenza.
L'acquiescenza, il cui istituto trova certamente spazio anche nel diritto processuale penale (nonostante qualche strumentale contraria presa di posizione della giurisprudenza di legittimità), non può essere ravvisata nel compimento di un atto d'ufficio diversamente finalizzato e, per avere validità operativa, non potendosi risolvere in occasione di discussioni, deve trarsi dal compimento di atti sicuramente incompatibili con la volontà di esercitare determinate facoltà previste dalla legge, quale, per esempio, l'esecuzione del deliberata della sentenza, o similmente.
5. Con il secondo mezzo di annullamento, rubricato per:
"Violazione degli artt. 168, 169, 182 e 374 d.P.R. n. 547 del 1955, con riferimento alla ritenuta applicabilità al caso di specie di norme antinfortunistiche", e con il terzo, rubricato per: "Violazione della l. 8 agosto 1977 n. 572 e dei decreti ministeriali 28 novembre 1987 nn. 592, 593, 594 con riferimento alla ritenuta applicabilità ai trattori agricoli cingolati della normativa comunitaria da essi recepita", anche in relazione agli artt. 25 della Cost., 14 disp. prel. al c.c., da esaminare congiuntamente per la sostanziale omogeneità delle problematiche sollevate, si sostiene la inesistenza di disposizione legislativa specifica quanto ad obbligo di munire una trattrice agricola cingolata, adibita al lavoro nei campi, di presidi del tipo previsti per le trattrici a ruote, gommate o no. Tanto deriverebbe dall'analisi delle citate disposizioni, le quali riguardano l'attività produttiva svolta in stabilimenti o cantieri di lavoro, quali non possono essere considerati i campi agricoli. Inoltre, e con riferimento al terzo mezzo, si contestano taluni, peraltro non chiari ne' determinati ne' definitivi, passaggi della decisione impugnata quanto a possibilità d'interpretazione estensiva delle disposizioni contenute in decreti ministeriali di recepimento di direttive comunitarie in tema di strutture di protezione in caso di ribaltamento di determinate macchine per cantiere, in tema di attrezzature e macchine per cantieri edili, in tema di protezione per il caso di caduto di oggetti da determinate macchine di cantiere, per concludere nel senso della esclusione dell'obbligo di adottare i presidi antinfortunistici ipotizzati dalla Corte milanese quanto a trattori agricoli del tipo specifico di quello condotto dall'infortunato.
5.1. Osserva il Collegio che le ragioni esposte con i due motivi in esame, sostanzialmente condivisibili, non superano il problema posto dal processo e dal Giudice del merito, il quale ha evidenziato che, ov'anche le disposizioni richiamate non dovessero risultare applicabili al caso di specie, come in effetti non lo sono, tuttavia la responsabilità del datore di lavoro - o chi per lui, come si vedrà - non ne verrebbe ne' esclusa ne' diminuita, stante la ritenuta violazione della norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di attuare ogni possibile presidio a protezione dell'incolumità e della salute fisica e mentale del lavoratore.
Ne segue che la complesso discussione dei motivi di ricorso esita in un obiter e può essere superato, una volta che si ribadisca, come qui va fatto, l'operatività della disposizione richiamata (art. 2087 c.c.) anche in tema di individuazione dei profili di responsabilità penale per eventi dannosi accorsi al lavoratore dipendente, sempreché, ovviamente, ricorrano gli altri requisiti di fattispecie.
Pertanto, non è da condividere quella parte della critica mossa dalla ricorrente alla sentenza impugnata laddove, comunque concluso il discorso sull'applicabilità di disposizioni particolari, in massima peraltro regolamentari, e quindi indipendentemente dalla "... sussistenza di una norma antinfortunistica specifica", si puntualizza come "... la situazione imponeva al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a salvaguardare l'incolumità del lavoratore, per il caso di ribaltamento e tale obbligo deriva in primo luogo dall'art. 2087 cod.civ.".
6. Con il quarto mezzo di annullamento, rubricato per: "Erronea applicazione dell'art. 2087 c.c. con riferimento alla ritenuta idoneità di tale norma ad imporre e sanzionare l'obbligo di dotare i trattori agricoli cingolati di misure di sicurezza", si contesta il ragionamento di chiusura adottato dalla Corte territoriale per troncare ogni discussione quanto a normativa specifica e pervenire all'affermazione dell'obbligo incondizionato e generale gravante sul datore di lavoro di adottare ogni e qualsiasi presidio idoneo a scongiurare eventi di danno nei confronti dei lavoratori. l'analisi del motivo si concentra sulla ritenuta scorrettezza logico-giuridica di pervenire a risultati di contrasto con specifiche disposizioni di legge o regolamentari superando, così, ed anzi contraddicendo, la volontà del legislatore che, nella materia, ha fatto chiaramente intendere come le trattrici agricole cingolate non siano assoggettate all'adozione delle misure del tipo ritenuto dal Giudice censurato.
6.1. Osserva il Collegio che il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, in materia, è attestata pressoché uniformemente sulla posizione accolta dal Giudice del merito e che ha come punto di forza l'individuazione di una posizione di garanzia imposta dal legislatore all'imprenditore, non solo, ovviamente, sotto i profili civilistici, ma soprattutto sotto quello penale, sempreché, come si è già rilevato, sussistano gli altri requisiti di fattispecie che qui, per l'aspetto in discussione, debbono essere individuati nella concreta possibilità tecnica di predisporre idoneo ed adeguato, funzionale allo scopo (requisito che si risolve, in definitiva, nella evitabilità dell'evento), presidio e nella prevedibilità dell'evento.
Non pare esatto sostenere che la Corte territoriale abbia individuato un obbligo di presidio contro disposizioni di legge o norme complementari, perché quelle richiamate dalla difesa, di cui al precedente paragrafo, seppure non impongono determinati presidi, tuttavia non li vietano;
e, così, si ritorna alla doverosità di assolvere l'obbligo di garanzia imposto al datore di lavoro, nei termini e nei limiti appena precisati.
Nella specificità del caso, la Corte del merito ha posto in rilievo come la limitatezza della "capezzagna" (estesa poco più della sagoma longitudinale della trattrice ingombrata anche dall'attrezzo, seppure sollevabile) e la presenza, al di là, di un dirupo, doveva consigliare (la norma quindi è di prudenza e diligenza) il datore di lavoro, o a chi per lui, a predisporre specifici rimedi per il caso di errore nella manovra, pur possibile e sempre da prevedersi nell'evenienza dell'umano agire. Nel caso di specie, esattamente, quindi, viene ritenuta la prevedibilità dell'evento uscito dalla "capezzagna" e scivolamento della trattrice lungo il ripido pendio;
correttamente, viene ritenuta la prevenibilità mediante l'adozione di banali dispositivi - quali una cintura di sicurezza o una scheletrica cabina, ovvero l'intervento di altro operaio che segnalasse al trattorista i confini della zona di manovra -, che fossero stati idonei a trattenere il trattorista ed evitare che scivolasse dal posto di guida. La mancata previsione di eventi del tipo di quello accaduto, cui deve, secondo l'accertamento di merito, riferirsi l'omessa adozione di espedienti antinfortunistici, integra, da un lato, il rapporto di causalità materiale, una volta considerato che, se tanto fosse stato fatto, il SI non sarebbe morto, dall'altro lato, costituisce in colpa chi aveva il dovere di provvedere.
7. Con il quinto mezzo, rubricato per: "Manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, in relazione all'asserita sussistenza a carico dell'imputata di un profilo di colpa generica ([...] art. 546 lett. e, c.p.p.)", e con il sesto, rubricato per: "Violazione dell'art. 40 c.p. in ordine alla ritenuta esistenza di un nesso di causalità tra la presunta condotta colposa della imputato e la morte del SI", da esaminarsi congiuntamente per lo stretto rapporto logico tra loro esistente, si denunzia la mancata considerazione della circostanza, provata in causa tramite l'esame di un teste, secondo la quale al SI era stato ripetutamente raccomandato di eseguire la manovra di inversione ad U della trattrice sulla "capezzagna" dopo avere fermato il movimento della macchina;
la manovra compiuta con tale modalità e cautela non avrebbe potuto comportare rischi, sicché l'adozione della cautela di porre un secondo operaio sulla capezzagna per segnalare la manovra risulterebbe effetto della mancata considerazione della circostanza in questione.
Inoltre, non esisterebbe nesso tra la ritenuta omissione, consistente nella mancata applicazione di un tettuccio di protezione, e l'evento verificatosi, dato che non di ribaltamento si trattò ma di scivolamento dell'operaio dal seggiolino di guida. Nè, sempre secondo la ricorrente, il richiamo a cinture di sicurezza apparrebbe concludente posto che nessuna disposizione di legge o regolamentare ne farebbe obbligo;
d'altra parte, un siffatto presidio non potrebbe essere applicato alle trattrici di marca ND per ragioni strutturali.
Infine, sarebbe rimasto pur sempre necessario provare che l'eventuale cintura fosse stata utilizzata dal SI e, sul punto, la vigilanza sarebbe spettata al DE Bò (delegato alla conduzione dell'azienda) e al preposto Dario De Contardi.
7.1. Il congiunto articolato motivazionale non può trovare consenso.
Sotto un primo profilo, e per la prima parte del quinto mezzo di annullamento, è da rilevare la inammissibilitò della censura in quanto articolata essenzialmente in linea di fatto e, per un verso, sostenuta dall'ipotesi (da dimostrare) che lo scivolamento della trattrice sia stato causato da mancata cautela del tipo di quella ventilata;
dall'altro verso, teso a sostituire al giudizio del Giudice del merito, di non congruenza dell'avvertimento, con altro di segno opposto.
D'altra parte, ai fini qui in discussione, l'eventuale condotta colposa del lavoratore non potrebbe esonerare il datore dalle sue responsabilità potendosi porre, eventualmente, in sinergia con quella dell'altro.
Quanto alla possibilità di adottare un presidio antinfortunistico e alla idoneità dello stesso a scongiurare l'evento, come verificatosi, si è già detto, sicché, anche sotto questo aspetto, la contraria convinzione della ricorrente va relegata nell'ambito di diversità di giudizio di merito, non deducibile in questa sede di legittimità.
Si è già spiegata la inconducenza della carenza di specifiche disposizioni normative.
Quanto, infine, all'assunta inapplicabilità al tipo di trattrice in considerazione, di cintura di sicurezza, deve rilevarsi che la mancata previsione da parte della casa costruttrice non avrebbe impedito la realizzazione di adattamenti idonei allo scopo. L'ipotesi che il SI non avesse potuto far uso della cintura è del tutto eventuale e sta fuori del processo.
8. Con il settimo mezzo, rubricato per: "Violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta responsabilità della dott.ssa TI per inefficacia della delega di funzioni in capo al signor LE DE Bò ([...], in relazione all'art. 27 Cost., 42 e 43 c.p.)", si contestano le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della ritenuta inoperatività di quella rilasciato dalla imputata al dott. LE DE Bò per la conduzione dell'azienda agricola. Infatti, secondo i deducenti, la mancanza di data certa, la circostanza che l'atto porti una data di poco anteriore al verificarsi dell'infortunio, il mancato riferimento alla normativa antinfortunistica, sarebbero di per sè elementi non ostativi alla sua operatività, secondo plurime decisioni di questa Corte. Nel caso di specie la delega sarebbe giustificabile data la carenza di specifiche cognizioni tecniche della proprietaria dell'azienda e della specificità del lavoro nei campi.
Inoltre, la persona delegata risulterebbe in possesso di preparazione ed esperienza specifica e sarebbe stata fornita di ampi poteri decisionali e di spesa quanto alla gestione della tenuta "Pegazzera", nonché di adeguato personale a livelli inferiori tale da assicurare una gestione in condizioni di sicurezza.
8.1. Osserva il Collegio che il motivo è fondato.
Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la ritenuta inoperatività della delega fu fondata su considerazioni d'ordine formale, senza tenere in conto che, nel caso di specie, neppure era necessario provare l'esistenza di una delega a livello dirigenziale, posto l'adozione dei presidi ritenuti idonei a scongiurare il verificarsi dell'evento rientrano nell'ambito di competenze a livello inferiore e, quindi, di semplice preposizione, la spesa per l'applicazione di tettuccio ovvero di cintura essendo minima (un sacco di concime!), mentre l'intervento di operaio che svolgesse ruoli collaborativi rientra, addirittura, nei criteri di utilizzazione del personale dipendente, del quale non solo il DE Bò ma anche lo stesso preposto De DI avrebbe potuto disporre. Pertanto, e sotto questo aspetto, difetta l'elemento psicologico del reato, e, quindi, la colpevolezza della proprietaria dell'azienda avendo ella provveduto a quanto competeva in relazione alla sua posizione.
La decisione di condanna va, pertanto, annullata senza rinvio.
9. Gli ulteriori motivi di ricorso, concernenti, l'ottavo, l'assunto concorso di colpa della vittima, e, il nono, il regime sanzionatorio, debbono ritenersi assorbiti e non vanno discussi.
P.T.M.
visti gli artt. 615, 620 c.p.p. a n n u l l a senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1998