Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 6719
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all’art. 545-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le pene sostitutive richiedono il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La richiesta deve intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del gravame. L'imputato non può lamentare la mancata fissazione di un'ulteriore udienza, poiché la fase successiva alla lettura del dispositivo non prevede istanze di rinvio. La richiesta di pena sostitutiva non è stata avanzata da soggetto legittimato e la volontà di accedere al regime delle sanzioni sostitutive non può considerarsi validamente espressa mediante generiche espressioni nel conferire mandato al difensore, data la differenza tra mandato ad impugnare e procura speciale. La procura speciale deve contenere l'indicazione di elementi da cui trarre la volontà dell'imputato di conferire procura per il consenso all'applicazione della pena sostitutiva, non essendo sufficiente un generico riferimento a 'tutte le facoltà di legge inerenti il mandato difensivo'. Nel caso di specie, il mandato era generico e non specifico, riferito esclusivamente all'impugnazione della sentenza, e l'atto di appello non risultava sottoscritto dall'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 6719
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6719
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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