Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 2
Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine per il deposito della relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio di cui all'art. 424, terzo comma, cod. proc. civ. integra una nullità di ordine relativo, la quale resta sanata se non opposta dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine.
In materia di interpretazione di contratti collettivi di diritto comune, la denuncia in cassazione della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione deve essere specifica, e cioè contenere la precisazione del modo in cui si è realizzata la violazione anzidetta o la contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione a quella criticata. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in materia di orario di lavoro di marittimi - non assoggettato alla disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 2108 cod. civ., al R. D. L. 15 marzo 1923 n. 692 e al rd. 10 settembre 1923 n. 1955: cfr. l'art. 1, terzo comma del R. D. L. n. 692 del 1923 - aveva ritenuto che, secondo le disposizioni dell'appendice al CCNL 5 agosto 1981 e dell'appendice al regolamento organico di pari data, nella prestazione di lavoro organizzata secondo l'alternanza di quindici giorni di lavoro a bordo e quindici giorni di riposo a terra, si verificava una compensazione tra le ottanta ore di lavoro ordinario aggiuntivo - tale rispetto a un orario base di otto ore giornaliere -, espletato nel turno a bordo e le corrispondenti ore di riposo aggiuntivo a terra, le quali, in unione con otto giorni di riposo corrispondenti ai sabati e alle domeniche e due giorni di rateo delle ferie annuali consentivano appunto il turno di riposo di quindici giorni, così da rimanere esclusa la configurabilità del diritto ad un'indennità sostitutiva del riposo aggiuntivo a terra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/1999, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.SI GENGHINI Presidente
Dott.Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott.Bruno BATTIMIELLO Consigliere
Dott.GI MAZZARELLA Consigliere
Dott.IO LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI LO, TE AC, D'AN IA, SI LO, NI MA, AN IA, EI FA, BL ZO, RD LO, UM GI, BU LU, TA RI, SI FR, NC SE, EN ZO, FI RL, ER AL, UM RE, BA ID, BA CO, GA IO, OL RI, LI MA, AG RI, DE IC LF, AL FR, NI OB, RR RI, CO OR, RA IO, SS RL, LU AL, DE NT ET, LI RI, ME IA, CH RO, IE NO, RI SE, LI IA, EL AC MA, LL MO, MO AN, LI NI, AL MA, ER SE, GU RI, DE TI SE, HI IO, OS OB, OC RE, PI GI, IA UM, LV ZO, ON AN, NI DO, EN GI, EL NZ, GI RI, IT ER, BR GI, CA GI, PU TE, AN OB, HI LO, IA RL, GO IA, DI AL, RI RI, OR IO, SO IN, AL GE, CC DE, OR AN, UM PA, EN AL, NC IO, SC LU, ER RI, NI AR, VI IO, FI IS, ER FR, TE AC, BA IO, EO PA, LI LU, DE LU SE, DI OR, EL AN, ER DO, DE MO, BR ZO, IE SE, UM GE, IT ND, IA SE, OSGLIOLA PO, NC SI, RI NI, CA IA, AN CO, LL SE, RA FR, AL IO, RR RG, BA RI, RL RE, OP RL, TE IO, OL GI, SI RI, FI IO, OS SS, BU IM, SC ZO, NC SE, TE FL, GN OM, NS PA, NS ME, NO GI, NI LU, OP TE, LL OB, PA SE, UC IA, SC SE, TT EG, TT LI, NA RI, MA GI, NI US, NZ PA, UM EL, SO LU, SI SE, EL IA, TA ZO, AR SE, EL FR, AT FR, BA SE, TI RL, ER FR, SC SE, RI GL, NI RI, ER AL, ER ZO, SO NO, DE EL CH, RD RI, NT LO, PI TE, AC NO, DI OR SE, LL RE, AR RI, LL TE, NI NO, RO DO, UM SE, RE AZ, ON FR, BU UM, IN FR, BE RI, PI FR, GI RI, AR GI, GO RG, IS LO, LI FR, EI LU, ES UM, BI AR, LO AN, NC IN, quale erede di LL SE, GE UR, quale erede di OV RO, GE IN, quale erede di OL RI, GI OM, quale erede di CI RL, PA RG, NI ZO, MU ER, EI AL, IT DO, EL AN, TT OR, DD RG, CA SE, SI RG, GA FR, LE NI, BA AN, TT OB, IE RL, tutti elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e rappresentati e difesi dagli avv.ti ET Rizzo e Bruno Arena, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
S.p.A. TOREMAR - Toscana Regionale Marittima - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ruggero Fauro n. 43, presso l'avv. Ugo Petronio, che con gli avv.ti IO Ballesi e SE Pera la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 613 del Tribunale di Livorno in data 21 novembre 1995, depositata il 2 dicembre 1995 (R.G. n. 1363/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 1998 dal Relatore Cons. IO Lamorgese;
Uditi gli avv.ti ET Rizzo e SE Antonuccio per delega avv. Ugo Petronio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OM Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 novembre/2 dicembre 1995 il Tribunale di Livorno, in riforma della decisione del Pretore della stessa città, ha rigettato la domanda proposta da CO LI e da altri marittimi, tutti dipendenti della s.p.a. TOREMAR, nei confronti di questa società, per ottenere il riconoscimento di una indennità sostitutiva del riposo aggiuntivo a terra nella misura di quaranta ore, quelle cioè che, escluse le ore di lavoro straordinario, eccedevano le ottanta ore lavorative nell'arco di due settimane. Nell'accogliere il gravame della società di navigazione, il Tribunale ha ritenuto che le suddette quaranta ore consentivano, in base alla contrattazione collettiva del settore ed alla determinazione dei turni a livello aziendale, l'alternanza di quindici giorni di lavoro a bordo e quindici giorni di riposo a terra.
Per la cassazione di questa pronuncia ricorrono LO HI e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe.
Resiste con controricorso la TOREMAR.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI EL DECISIONE
Con un unico articolato motivo. i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2099, 1372, 1362 ss. cod. civ. in relazione all'accordo 5 agosto 1981 e al regolamento organico 1^ gennaio 1981, 195 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Censurano la sentenza impugnata sia in ordine alla interpretazione della normativa contrattuale sia in ordine all'applicazione di tale normativa. Deducono: che erroneamente essa, contro il dato letterale e contro la logica, ha ritenuto la sussistenza della realizzazione del principio "uno a uno" (un giorno di riposo per ogni giorno di lavoro) soltanto nella ipotesi del superamento delle ottanta ore di lavoro;
che il Tribunale è pervenuto alla soluzione adottata, facendo apodittica adesione alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado (la quale era stata completamente disattesa dal Pretore) e malgrado le osservazioni formulate da essi ricorrenti in appello, concernenti la inosservanza del termine, la limitazione dell'indagine - il consulente di ufficio aveva depositato soltanto una "relazione tecnica interlocutoria", mai autorizzata, relativa a quattordici marittimi -, la mancanza dei verbali dalle operazioni peritali e la violazione del principio del contraddittorio per la omessa convocazione del consulente di parte di essi ricorrenti. Addebitano, inoltre, alla sentenza impugnata di non avere considerato ne' il documento della FE, a loro avviso certamente attendibile in quanto proveniente da una organizzazione sindacale datoriale, con il quale era stato stabilito che per ottenere l'equilibrio citato il lavoro straordinario in parte doveva essere compensato ed in parte retribuito, ne' i fogli di presenza e i cedolini paga prodotti relativi a taluni fra essi ricorrenti, dai quali risultava che alcune delle ore di straordinario di prima fascia, cioè quello feriale giornaliero, non erano retribuite ma andavano a coprire l'esenzione dal servizio.
Il motivo è infondato in relazione a tutte le censure nelle quali è articolato.
Le parti concordemente fanno riferimento alla contrattazione collettiva e agli accordi aziendali per la determinazione dell'orario di lavoro sia normale, sia straordinario, e dei turni. Ed in effetti, la normativa inderogabile di cui all'art. 2108 cod. civ. dettata in tema di lavoro straordinario riguarda esclusivamente le prestazioni regolate, quanto alla limitazione del relativo orario, dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e non il lavoro a bordo delle navi, espressamente escluso da detta regolamentazione a norma dell'art. 1, ultimo comma, del R.D.L. n. 692 del 1923 e dell'art. del R.D. n. 1955 del 1923 (v.
Cass. 19 maggio 1990 n. 4548). Il Tribunale, interpretando le disposizioni contenute nell'appendice del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1981 e nell'appendice del regolamento organico in pari data, ha affermato "che quando i turni giornalieri hanno durata superiore alle otto ore, e quindi all'orario normale, alcune delle ore lavorate in più, rispetto alle otto giornaliere, vengono compensate con lo straordinario, mentre altre, considerate di lavoro ordinario (aggiuntivo), vengono compensate con altrettante ore di riposo", ed ha precisato che nell'arco di due settimane è prevista "la compensazione tra le ore normali lavorate in più in alcuni giorni e quelle lavorate in meno in altri, e solo se risultino ore normali lavorate in eccedenza alle ottanta bisettimanali, tali ore sono compensate con altrettante ore di riposo, da utilizzarsi nell'arco del mese". Se invece, prosegue la sentenza impugnata, le prestazioni di lavoro ordinario sono di ottanta ore, sempre nell'arco dei quindici giorni, non vi è motivo di concessione di riposi in ordine al lavoro ordinario, in quanto non si sarebbe fatto altro che rispettare l'orario ordinario giornaliero di lavoro e rimarrebbero soltanto i compensi per il lavoro straordinario, i riposi compensativi dei sabato e delle domeniche e i riposi per ferie. Il giudice del gravame ha posto in evidenza che il turno di lavoro svolto dai marittimi, odierni ricorrenti, con quindici giorni di imbarco e di seguito quindici giorni di riposo a terra, destinati al godimento dei riposi maturati secondo il c.d. sistema "uno a uno" - la cui applicazione è incontroversa in atti prevede già i recuperi delle ore di lavoro normale lavorate in eccedenza rispetto alle otto ore giornaliere, essendo questo sistema di turno predisposto in funzione di tali riposi, ed ha pure specificato che le quaranta ore in discussione sono appunto quelle che consentono la maturazione di quindici giorni di riposo al mese, di cui otto sono i sabato e le domeniche, cioè i riposi compensativi settimanali in un mese, due sono il rateo delle ferie annuali, e cinque corrispondono alle quaranta ore di lavoro ordinario aggiuntivo rispetto all'orario normale.
Orbene, la sentenza impugnata nell'evidenziare, con la interpretazione adottata della normativa collettiva, che l'espressione "in tal caso", riportata all'inizio del settimo comma della citata appendice contrattuale, si riferisce alla situazione prevista nel precedente comma e che il settimo comma riguarda proprio la regolamentazione del rapporto fra presenze a bordo e riposo da effettuarsi di massima con cadenze settimanali e "in funzione dei riposi compensativi maturati, dei recuperi di ore normali lavorate in eccedenza alle ore otto giornaliere, nonché delle ferie", si richiama al tenore letterale dell'accordo e a criteri logici. Per cui le censure mosse dai ricorrenti, i quali pur lamentando la violazione del criterio letterale, oltre che di quello logico, e insistendo con l'affermare che le ipotesi previste contrattualmente nel contesto del c.d. sistema "uno a uno" sarebbero due, cioè quella di base in cui le prestazioni di lavoro dei marittimi a bordo non superano le ottanta ore bisettimanali e l'altra in cui le superano, non specificano il modo in cui la violazione del canone ermeneutico si è realizzata e si risolvono, in sostanza, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 27 febbraio 1998 n. 2190), la quale ha più volte ribadito che l'interpretazione del contratto - individuale o collettivo di diritto comune - è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciano, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica, e che t sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo in cui si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. Relativamente alle censure concernenti l'adesione acritica del giudice del gravame alla consulenza tecnica di ufficio, si deve osservare che il Tribunale non solo ha tenuto conto delle osservazioni di parte (v. in proposito la specifica asserzione contenuta nella penultima pagina - terzultimo rigo - della sentenza impugnata), ma ha trovato nella consulenza di ufficio conferma dei propri assunti basati sulla analitica disamina delle disposizioni della contrattazione collettiva.
Quanto alla violazione del termine di deposito della relazione del consulente di ufficio e di cui all'art. 424 cod. proc. civ., la Corte rileva che essa integra una nullità di ordine relativo, la quale resta sanata se non opposta dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine (Cass. 4 aprile 1985 n. 2337), per cui intempestiva è la deduzione svolta in proposito dai ricorrenti nella memoria depositata nel giudizio di primo grado in data lo settembre 1994, pur essendo il termine di deposito anzidetto scaduto, come precisano i ricorrenti, novanta giorni dopo il conferimento dell'incarico in data 2 maggio 1991.
Riguardo alla mancanza degli allegati e dei verbali attestanti lo svolgimento delle operazioni peritali, si deve rilevare che la redazione del processo verbale per ogni singola operazione peritale non è necessaria quando le indagini sono state svolte dal consulente di ufficio in assenza del giudice (Cass. 19 gennaio 1978 n. 241). Tale doglianza è peraltro inammissibile, non avendo i ricorrenti specificato quali siano gli accertamenti di cui non è stata fatta menzione nella relazione di consulenza e in qual modo la dedotta irritualità abbia influito sulla valutazione del consulente di ufficio e quindi sulla decisione del giudice.
Deve essere disattesa pure la censura concernente la utilizzazione da parte del Tribunale di una relazione tecnica soltanto parziale, relativa ad un numero limitato dei marittimi che avevano agito in giudizio: ben può infatti il giudice del merito trarre elementi di convincimento anche da una consulenza insufficiente o incompleta, purché non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine disposta, rientrando tale potere del giudice nell'ambito del libero apprezzamento delle prove atipiche. Neppure può essere accolta la censura mossa dai ricorrenti in ordine all'omissione addebitata al consulente di ufficio di non avere invitato il loro consulente di parte a partecipare alle operazioni peritali, in quanto i ricorrenti non hanno dedotto di avere eccepito tempestivamente nel giudizio di primo grado la violazione del principio della contraddittorio, la quale è di carattere relativo ed è perciò sanata, se non sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza tecnica di ufficio. Infine, non possono essere prese in considerazione le deduzioni con le quali i ricorrenti sostengono che la tesi da essi prospettata in ordine alla mancata fruizione dei riposi aggiuntivi per le quaranta ore in questione e alla omessa retribuzione di tali prestazioni lavorative troverebbe conferma nel documento della FE (organizzazione sindacale datoriale) e nei fogli di presenza e cedolini paga di taluni dipendenti, in quanto le anzidette deduzioni sollecitano accertamenti di merito non consentiti in questa sede di legittimità.
Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto anche degli opposti esiti dei precedenti giudizi di merito, per disporre la totale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999