Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ALIANO 180/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto aufcurazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente R.G.N. 21936/98 - Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.7288 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Rep. 837 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 03/10/01 Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SENTENZA 1.55 L3000 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: RAS SPA, con sede in Milano, in persona dei legali AR NT e CO RA,rappresentanti DG711943 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati BONAVENTURA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINUTOLO, SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia studio dal Sig. JLSOLE.24.ORE contro per diritti €1.55 EUROITALIA LEASING SRL IN LIQ (GIA' EUROITALIA LEASING || 5. MAR. 2002.... IL CANCELLIERE S.R. L.); 2001 intimata - 1692 avverso la sentenza n. 3075/97 della Corte d'Appello di 1 MILANO, emessa il 24/09/97 e depositata il 24/10/97 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE (R.G. 1772/95); Rilasciata copia legale Dlரா ம் al Sig of ATELI udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti € 610 + 2 MAG. 2002 udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Renato IL CANCELLIERE PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giovanni C. SCIACCA (per delega Avv. P. D'AMELIO) udito il P.M. 1 in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso 1 per l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento degli altri. la quale M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO stipulava La Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. con Euroitalia Leasing s.r.l. una polizza con a ri- le contraenti si impegnavano, rispettivamente, chiedere e rilasciare copertura assicurativa contro rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione per le macchine e impianti che l'assicurata, nello svolgimento della propria attività, €0,52 L1000 CANCELLERIA avrebbe concesso in locazione ai propri clienti. Dalla copertura assicurativa erano esclusi danni materiali o perdite relative a una serie di enti, tra AY259756 cui “utensileria, organi o parti accessorit (...) nonché (...) forme, matrici, stampi" (art. 2 lett. D delle con- AY259751 dizioni generali di assicurazione). AZ171828 2 Speciali modalità erano previste per la comunica- zione, da parte dell'assicurata, di volta in volta, dei dati identificativi dei conduttori e dei beni e per la contestazione, da parte dell'assicuratrice, dell'esistenza dei presupposti per la copertura assicu- rativa. A norma dell'art. 14 delle condizioni particolari assicurazione, la copertura aveva durata pari a di quella della validità del contratto di "leasing", e cessava, in ogni caso, al momento dell'eventuale sua risoluzione. Il 14 settembre 1989 l'Euroitalia chiedeva di esse- re indennizzata del furto, tra l'altro, di tre casse contenenti 21 stampi di ghisa e acciaio per la fonditu- ra di pezzi speciali di elettrodomestici (ferri da sti- ro). Trattavasi degli stampi a suo tempo concessi dalla Euroitalia in "leasing" alla Gummitecnica e poi dalla stessa restituiti a seguito della risoluzione del con- tratto di "leasing", comunicata dall'Euroitalia alla Compagnia il 1° settembre 1989. A seguito del mancato indennizzo da parte della so- cietà, l'Euroitalia citava in giudizio la R.A.S. innan- zi al Tribunale di Busto Arsizio, chiedendo il pagamen- to del dovuto. 3 La convenuta eccepiva l'inoperatività della coper- tura assicurativa, in quanto, a termini del cit. art. 14, la garanzia era valida solo per il periodo di dura- ta del contratto di “leasing" ed era quindi cessata con la risoluzione di quest'ultimo. Eccepiva inoltre che i beni di cui si lamentava la perdita, e cioè gli stampi di ghisa e acciaio, erano esclusi dalla copertura assi- curativa (art. 2 lett. D cit.). Il Tribunale, con sentenza del 21 aprile 1995, ri- gettava la domanda. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 24 otto- bre 1997, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento del gravame della soccombente, ha condannato la R.A.S. a pagare all'Euroitalia lire 106.000.000, con gli inte- B ressi legali dalla domanda ovvero con la rivalutazione se più favorevole per la creditrice. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Com- pagnia di assicurazioni, sulla base di tre motivi. Nell'udienza del 14 marzo 2001 la Corte ha ordina- to, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione del- la notifica del ricorso all'intimata entro sessanta giorni. All'adempimento ha provveduto, regolarmente e in termini, la ricorrente. L'intimata (ora Euroitalia Leasing s.a.s) non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 346 c.p.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.). In- vero a torto la Corte ha dichiarato essersi formato il giudicato sulla ritenuta inoperatività delle condizioni particolari di assicurazione, addebitando alla Compa- gnia di non aver contestato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tale statuizione. Ciò sia perché, nel grado di appello, pur non avendo proposto gravame incidentale, l'odierna ricorrente ha comunque sottoposto al giudice, lainequivocamente, con le opportune argomentazioni, т questione dell'operatività delle condizioni particolari di assicurazione e segnatamente dell'art. 14; sia per- chè, in ogni caso, l'art. 346 c.p.c. riguarda le sole eccezioni in senso proprio e non le semplici contesta- zioni del fatto costitutivo del diritto "ex adverso" invocato. Col secondo mezzo, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), osserva che la sentenza, ritenendo per errore sussistente un giudicato interno, non si è pronunciata sul merito dell'operatività delle condizioni particola- ri di assicurazione, la cui applicabilità esclude la garanzia assicurativa pretesa dall'Euroitalia. A norma infatti dell'art. 14 delle condizioni par- 5 ticolari di assicurazione, l'Euroitalia non avrebbe po- tuto chiedere il pagamento di un indennizzo per beni riguardanti contratti di "leasing" risolti prima del verificarsi del sinistro;
né, trattandosi di clausola volta solo a delimitare il rischio e con esso l'oggetto del contratto, la stessa abbisognava di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 2° comma C.C. L'errore sul giudicato ha quindi avuto come conse- guenza che la Corte non ha potuto valutare la portata della disposizione richiamata e quindi la possibilità M di escludere per tale motivo la garanzia assicurativa. Col terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.C. e insufficiente o contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), contestando, con gran copia di argomenti, l'interpretazione resa dal giudice di me- rito, il quale si è appagato del senso letterale delle parole e ha trascurato il criterio sistematico e la funzione economica del contratto. La Corte avrebbe errato anche laddove, senza moti- vazione, include nella garanzia i beni, diversi dagli stampi, oggetto della prima “applicazione", che invece ne sono esclusi anch'essi dall'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione. E' fondato il primo motivo. Secondo la Corte d'appello "la RAS ha chiesto la conferma della sentenza (salvo che sulle spese), senza contestare, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la ritenuta inoperatività delle condizioni particolari di assicura- zione, con la conseguenza che, sul punto, si è formato il giudicato interno e la causa va decisa, come ritenu- to dal Tribunale, soltanto in base alle condizioni ge- nerali di assicurazione, prescindendo dalle condizioni particolari di assicurazione e, in particolare, da quella contenuta nell'art. 14. Questa statuizione non può essere condivisa. Giova premettere, in punto di fatto, che la RAS ec- cepì la cessazione della copertura assicurativa per es- sersi risolto il contratto di 'leasing' prima del veri- ficarsi del furto, appellandosi all'art. 14 delle con- dizioni particolari di polizza, che prevede, per l'appunto, tale ipotesi, mentre l'attrice controeccepì, a sua volta, di non aver sottoscritto quelle condizio- ni;
e quindi il Tribunale, premesso che la mancata sot- toscrizione da parte dell'assicurata privava di ogni valore le condizioni particolari di assicurazione e che la causa andava decisa pertanto solo in base alle con- dizioni generali di assicurazione, escluse la garanzia, condizioni а norma dell'art. 2 lett. D delle ridette 7 generali. Appare evidente da quanto detto che tanto la R.A.S. quanto la Euroitalia non sollevarono eccezioni in senso proprio, ma si limitarono ad opporre alle ragioni av- verse delle semplici difese, allegando pattuizioni о circostanze che il giudice avrebbe potuto rilevare an- che d'ufficio, dovendo decidere la lite in base alla assicurativa versata in atti e quindi dopo polizza adeguatamente esaminato i requisiti formali e averne sostanziali. E' ben noto che, a norma dell'art. 346 c.p.c., l'onere dell'espressa riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado riguarda esclusi- vamente le eccezioni in senso proprio (attinenti cioè a т fatti modificativi, estintivi o impeditivi) e non anche le contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi dello stesso, le quali de- vono ritenersi implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'appellato vitto- rioso nel giudizio di primo grado (Cass. 3 febbraio 1996 n. 927). Consegue che, una volta ribadita dall'appellante Euroitalia la pretesa indennitaria, nessun onere di ri- proposizione l'appellata vittoriosa R.A.S., e gravava dell'operatività ovvero che la questione 8 dell'inoperatività, per il cennato difetto di sotto- scrizione, se davvero ravvisabile, o per altra ragione, delle condizioni particolari di assicurazione si è de- voluta automaticamente, per effetto delle contrapposte istanze delle parti, al giudice del gravame, il quale perciò non poteva esimersi dall'esaminarla e deciderla. L'accoglimento del primo motivo, che determina, lo- gicamente, l'assorbimento del secondo e del terzo, com- porta la cassazione della sentenza impugnata, col rin- vio a un giudice di pari grado, designato nel disposi- . F tivo, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. E
P.Q.M.
T A P La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, di- 2 0 0 chiara assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. 30.99 Così deciso a Roma, addì 3 ottobre 2001. [TOT 160,10 IL CONSIGLIERE EST.4traly IL PRESIDENTE Viena fura Depositata in Cancelleria Doggi, n 5.3.01 CA IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 9