Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 220
CASS
Sentenza 13 gennaio 2000

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Ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, non può essere sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale un'autovettura se questa non sia più in possesso ne' nella disponibilità diretta o indiretta del proposto alla misura. (Nel caso, il mezzo, intestato alla moglie del proposto, era stato consegnato, per la vendita, con rilascio di procura irrevocabile a vendere, a una ditta privata concessionaria di automobili, e il provvedimento con il quale era stata disposta la misura era stato annotato al PRA dopo tale consegna; la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, col quale il tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia del decreto di sequestro e di quello successivo di confisca, ordinando la restituzione dell'autovettura in favore del ricorrente, avente causa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 220
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 220
Data del deposito : 13 gennaio 2000

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