Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, non può essere sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale un'autovettura se questa non sia più in possesso ne' nella disponibilità diretta o indiretta del proposto alla misura. (Nel caso, il mezzo, intestato alla moglie del proposto, era stato consegnato, per la vendita, con rilascio di procura irrevocabile a vendere, a una ditta privata concessionaria di automobili, e il provvedimento con il quale era stata disposta la misura era stato annotato al PRA dopo tale consegna; la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, col quale il tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia del decreto di sequestro e di quello successivo di confisca, ordinando la restituzione dell'autovettura in favore del ricorrente, avente causa).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 13/01/2000
1 Dott. Raffaele LEONASI Consigliere SENTENZA
2 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere N.220
3 Dott. Luciano DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Tito GARRIBBA Consigliere N.20772/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D'ONOFRIO Fulvia, n. a Napoli, il 20 ottobre 1955.
avverso l'ordinanza pronunciata il 17 marzo 1999 dal Tribunale di Napoli. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita in camera di consiglio la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero - Sost. Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Verderosa - con le quali chiede il rigetto del ricorso.
Osserva
Con ordinanza in data 17 marzo 1999 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da D'Onofrio Fulvia, a mezzo del difensore, con la quale essa chiedeva la "dichiarazione di inefficacia del decreto di sequestro n. 25/92 e di quello successivo di confisca n. 136/93, emessi nel procedimento a carico di TT AL, relativi all'auto Mini Moke tg. NA - V95139, con sospensione dell'esecuzione ed ordine al P.R.A. di effettuare le necessarie annotazioni e correzioni". I giudici del merito fondavano la decisione sul duplice rilievo:
- che l'alienante l'autovettura TI TE, all'atto del trasferimento della medesima a tale PU GE, tramite il procuratore speciale Lamberto CA, non era più titolare del diritto di proprietà, a ragione del sopravvenuto sequestro del bene, disposto dal Tribunale e ritualmente trascritto presso il P.R.A.;
- che dal, conferimento della procura speciale a vendere al CA non conseguiva a favore dello stesso il trasferimento del bene oggetto di procura.
Avverso questa ordinanza D'Onofrio Fulvia ha proposto ricorso per cassazione e deduce, a mezzo del difensore, ex art. 606, lett. E), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene nel ricorso che entrando le autovetture nella categoria dei beni mobili registrati, cui il codice civile riserva una disciplina particolare, assimilabile, per quel che riguarda la pubblicità di speciali situazioni, a quella prevista per i beni immobili, a nulla rilevava la semplice accettazione del P.R.A. dell'atto da trascrivere ove non segua la relativa e concreta annotazione.
Precisa altresì che essendo stato il sequestro disposto dal Tribunale annotato solo il 16.03.94, quando l'auto era ormai nella disponibilità di terzi estranei al procedimento di prevenzione, lo stesso era da ritenersi del tutto privo di efficacia nel confronti del terzo acquirente PU GE.
Il ricorso è fondato,
Va innanzi tutto sottolineato che l'applicazione di misure di prevenzione di ordine patrimoniale, ex art. 2 ter legge n. 575/1965, postula l'appartenenza effettiva del bene di cui si dispone il sequestro e la successiva confisca al soggetto indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafiosa.
Nell'indagine diretta all'accertamento dell'effettiva proprietà di un bene da parte di un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa ed al fine di imporre la misura patrimoniale che colpisca l'illecito arricchimento, il giudice può tener conto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di ogni elemento che deponga per l'appartenenza delle cose al soggetta, purché tali elementi forniscano la prova che di esse quest'ultimo abbia effettivamente la disponibilità diretta o indiretta., "uti dominus". Per quanto concerne i beni mobili registrati, secondo la giurisprudenza pacifica delle sezioni civili di questa Corte, condivisa anche dalle sezioni penali, sono sufficienti, perché la proprietà di essi possa ritenersi legittimamente trasferita, il semplice incontro delle volontà dei soggetti e la consegna della cosa, mentre la trascrizione nel pubblico registro automobilistico assolve esclusivamente funzioni meramente dichiarative finalizzate esclusivamente a dirimere eventuali futuri conflitti fra più aventi causa da un medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene (ex plurimis, - sez. 3^ civ. - 12.06.97, rv. 505135; sez., 1^ pen. - 3.01.92, Carpinteri, rv. 188826). Gli autoveicoli, pertanto, ben possono essere validamente alienati con la semplice forma verbale consensuale, di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova (sez. 3^ civ. - 29.11.86, rv. 449150) e quindi anche mediante la produzione, da parte dell'interessato, di un mandato a vendere di data anteriore a quella del sequestro, comprovante il sostanziale trasferimento di proprietà secondo la prassi commerciale dei concessionari che accettino dagli acquirenti di automobili nuove, auto usate in permuta, con l'intesa di trascriverne il trasferimento al P.R.A. all'atto della vendita di queste ultime al terzo(sez. V, pen. - 3.01.92, Carpinteri, rv. 188826).
Va inoltre ricordato che la trascrizione del sequestro- pignoramento di autoveicoli prevista dall'art. 2 quater legge 31 maggio 1965 n. 575, da eseguirsi a norma degli artt. 2658 e segg. c.c., ha la funzione di rendere inefficaci nel confronti dello Stato
gli atti traslativi e costitutivi di diritti sull'autoveicolo pignorato che siano compiuti dal sequestratario in favore di terzi dopo la trascrizione.
Il principio affermato in materia dal Tribunale, fatto proprio dal Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria, secondo il quale "è la data dell'accettazione, da parte del Conservatore del P.R.A., della richiesta presentata al suoi uffici a fissare il momento dell'imposizione del vincolo a tutti gli effetti di legge" mentre "nessun rilievo ha l'apposizione, apposta sulla relativa nota, della data del giorno della materiale annotazione grafica della susseguente formalità" non è del tutto esatto. Se la trascrizione ha la funzione di rendere possibile alla generalità dei terzi la conoscenza del contenuto di certi atti che riguardano un determinato autoveicolo è dal momento in cui la nota viene trascritta nel P.R.A. che tale effetto si produce sì da creare nei terzi una presunzione assoluta di conoscenza e non già dal momento in cui la nota e l'atto ad essa relativo - il provvedimento di sequestro - vengono accettati dal Conservatore del P.R.A. per la successiva trascrizione. Come è dato evincere, tra l'altro., dal chiaro dettato del comma terzo dell'art. 11, R.D.L. 15 marzo 1927 n.436 che così recita: "Chiunque ne faccia richiesta... ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne e alcuna". L'accettazione ha certamente una importanza fondamentale in quanto fissa in modo definitivo le precedenze, ma non ha una efficacia autonoma: essendo il suo valore subordinato al successivo perfezionarsi del procedimento.
Nel caso di specie è assolutamente pacifico che al momento in cui venne trascritto nel P.R.A. il provvedimento di sequestro dell'autovettura che qui interessa (16 marzo 1994) la stessa non era più nel possesso ne' nella disponibilità diretta o indiretta del proposto alla misura. Essa infatti era stata ceduta alla "Concessionaria Auto", ove era stata anche depositata, da TI TE che le aveva rilasciato, il 13 maggio 1992, una procura irrevocabile a vendere. Il veicolo, pertanto, non poteva essere assoggettato alla misura di prevenzione patrimoniale per carenza del presupposto di legge: essere nella disponibilità tramite il coniuge TI, che ne era l'intestataria, di TT AL, persona indiziata di fare parte di una associazione di tipo mafioso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la restituzione dell'autovettura tg. NA - V95139 in favore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000
Depositato in Cancelleria il 8 Maggio 2000