Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2002, n. 6624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6624 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 9 E O 1 I L / Z 4 2 A / A . 6 R R 2 N T O . - S 06 6 24 R T I . B 24 / 02, REPUBBLICA ITALIANA T P G . . E E L D L R L L E A E A . D IN NOME DEL PO B D I A S A T E N I E T I CASSAZIONE A CORTE SUPREM 1 S R Oggetto N 3 E * 1 E Composta dagli Ill066 24 / 02 T S . питомни A N SEZIONI UNITE CIVILI M R.G.N. 21699/01 ARBONE Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo - Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA - Consigliere - Cron. 18972 Dott. Giovanni PRESTIPINO Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere- Ud.21/02/02 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI al SCOCA Rel. Consigliere- Dott. Giulio GRAZIADEI per diritti € per -9 MAG. 2002 ha pronunciato la seguente IL CANCELLERE SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio CAPONE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, , dal Sig. 155 per diritti € VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato - 9 MAG 2007- - IL CANCELLIERE difende, IO AZ, che lo rappresenta e giusta delega a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia legale contro dal Sig. AZ domiciliato in per diritti - 2002 OR LO LE, elettivamente 9.5.02 A, VIA G. PAISIELLO IL CANCELLIERE 243 ROM 55, presso lo studio 1 dell'avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che lo rappresenta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e difende unitamente agli avvocati IC FOLLIERI, Richiesta copia studio VINCENZO COLALILLO, LO ARCCI, giusta delega a dal Sig. ANST 155per diritti margine del controricorso il 1.0 MDR-2002- IL CANCELLIEREcontroricorrente nonchè
contro
IE LE, REGIONE MOLISE, UFFICIO CENTRALE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, UFFICIO CENTRALE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, UFFICIO CENTRALE ELETTORALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO, LL GI, PALLANTE QUINTINO, TESTA FILIPPO, FALCIONE EDOARDO, SA STEFANO, TT GI, DI ST AN, DI LL ROSANNA, AR IO, DI EN AL, GL DI, CC TO, CO SC, D'IO CO, SC OT, TO GI, RI MARCELLO, DI SABATO ITALO, RUTA RT, D'OS (。 TAMBURI) AN, DI BARTOLOMEO LUIGI, TAMBURRI CA, NO LO PIO, DI AN OT, FU RR EL, SC RL DE MATTEIS ROSARIO, DI GIANME REMO, DI NO AN, DE IS NA, ER LO, AT LD, AN IC, D'OS ED, ID ME, AR GI IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PARTITO SDI, P.P.I., PARTITO 2 DEI VERDI, PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA, PARTITO SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, PARTITO UDEUR, MACORETTA NICOLA, NELLA QUALITA' DI SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE DEL MOLISE DEL PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI, FERRARIS RT, NELLA QUALITA' DI DELEGATO DI LISTA DEL PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI;
- intimati -
avverso la decisione n. 3212/01 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 18/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
uditi gli Avvocati Ennio AZ, Emanuele FORNARIO, per delega dell'avvocato NC Gaetano SCOCA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In esito alla consultazione elettorale del 16 aprile 2000, per il rinnovo del consiglio regionale del Molise, Giovanni Di Stasi, della lista "Molise democratico", è stato proclamato eletto alla carica di presidente, con un divario di circa novecento voti sulla lista "per il Molise”, capeggiata da NG HE IO. HE IE, cittadino elettore, e lo IO hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise il risultato elettorale e gli atti del relativo procedimento, deducendo l'illegittima ammissione di alcune liste circoscrizionali collegate alla lista regionale "Molise democratico". Il Tribunale amministrativo, in contraddittorio, fra gli altri, di NC CA, eletto consigliere regionale, ha condiviso la tesi dei ricorrenti con riferimento a quattro liste circoscrizionali (quelle dell'Udeur, per la circoscrizione d'Isernia, dei Verdi, dello Sdi e del Partito dei comunisti italiani per la circoscrizione di Campobasso), ed ha annullato le elezioni, sul rilievo che i vizi riscontrati potenzialmente alteravano lo scenario politico derivante dalla consultazione e non erano quindi emendabili con una mera rettifica dei risultati. Il CA ha proposto gravame davanti al Consiglio di Stato;
ha fra l'altro sollecitato un'indagine istruttoria sulle schede relative alle liste circoscrizionali illegittimamente ammesse, sostenendo che tali schede, ove contenessero anche un ulteriore voto autonomamente espresso per il candidato-presidente della M : lista regionale collegata, sarebbero state computabili in favore di quest'ultimo. Il Consiglio di Stato, decidendo con sentenza 18 giugno 2001 n. 3212 sull'impugnazione del CA ed anche su impugnazioni proposte dallo IO, dal Di Stasi, dal IE e da altri, ha reputato illegittima l'ammissione di due soltanto di dette liste circoscrizionali (quelle dei Verdi e dell'Udeur), ma ha confermato la pronuncia di annullamento della consultazione elettorale, per considerazioni analoghe a quelle svolte dal Tribunale. NC CA, con ricorso a queste Sezioni unite notificato a tutte le controparti sopra elencate il 25 luglio 2001 e poi il 28/29 gennaio 2002 per integrazione del contraddittorio, addebita al Consiglio di Stato di aver mancato di vagliare il motivo del proprio appello inerente alla necessità di un'indagine sulle schede, in relazione all'indicata deduzione della computabilità dei voti autonomamente riferibili alla lista regionale. Tale omissione, ad avviso del ricorrente, è denunciabile con il ricorso ex artt. 362 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione, in quanto ha comportato perdita della tutela giurisdizionale mediante un "giusto processo", con violazione anche dei precetti fissati dall'art. 6 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848), dall'art. 3 del Protocollo addizionale, nonché dall'art. 51 della Costituzione. ་ པ Lo IO ha presentato controricorso, contestando l'ammissibilità ed il fondamento del ricorso. Tanto il ricorrente quanto il resistente hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'omissione di esame e di valutazione da parte del giudice di deduzioni e circostanze in tesi idonee a determinare una diversa decisione sulla domanda integra errore in procedendo od errore in iudicando, a seconda che si alleghi come causa dell'omissione medesima la mancata od incompleta lettura degli atti processuali, ovvero un sotteso apprezzamento negativo della rilevanza delle relative questioni. Detti vizi, incidendo sul tenore della pronuncia di merito richiesta al giudice adito, sono di regola "interni" alla giurisdizione, dato che riguardano le modalità di esercizio di essa. L'indicata omissione può coinvolgere la giurisdizione solo nell'ipotesi in cui il mancato esame riposi sull'esplicita od implicita affermazione del giudice dell'esorbitanza di dette questioni dalle proprie attribuzioni giurisdizionali (perché devolute alla cognizione di un altro ordine giudiziario oppure riservate alla pubblica amministrazione). Il caso da ultimo delineato non si è verificato nella specie, e nemmeno viene prospettato dal ricorrente, il quale non mette (né M ha messo) in dubbio che la problematica assertivamente trascurata dal Consiglio di Stato appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in materia di operazioni per le elezioni comunali, provinciali e regionali (artt. 1, 2 e 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), e non sostiene la desumibilità dalla sentenza impugnata di una pronuncia di segno contrario. Ne consegue, in adesione e conferma di consolidato indirizzo di queste Sezioni unite (v., in particolare, ord. 5 giugno 1998 n. 525, sentt. 17 dicembre 1999 n. 910, 7 novembre 2000 n. 1151 e 22 dicembre 2000 n. 1327), l'inammissibilità del ricorso, in quanto non pone in discussione l'osservanza da parte del Consiglio di Stato delle norme che definiscono e delimitano nei rapporti esterni le sue attribuzioni giurisdizionali, ma critica l'esercizio delle attribuzioni medesime nella concreta vicenda, sotto il profilo del mancato scrutinio di deduzioni e connesse richieste istruttorie in tesi atte a determinare una diversa definizione del quesito della validità del risultato elettorale, e, quindi, formula censure non riconducibili fra i motivi inerenti alla giurisdizione, per i quali soltanto è esperibile l'impugnazione delle sentenze di detto Giudice speciale ai sensi dei citati art. 362 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione. La soluzione non può essere contrastata facendosi leva sull'attinenza della denunciata omissione alla "essenza della funzione giurisdizionale”, per i suoi incisivi riflessi sul diritto di th + elettorato passivo, né sostenendosi che la pronuncia di annullamento dei risultati elettorali, senza la preventiva cognizione di tutti i fatti influenti, si tradurrebbe in un arbitrio, in un diniego di giustizia, con grave compromissione dei principi del “giusto processo" introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 : n. 2 (riformulativa del predetto art. 111 della Costituzione) e con lesione dell'irrinunciabile canone della libertà delle elezioni di cui alle menzionate convenzioni internazionali. Tali rilievi del ricorrente potrebbero astrattamente evidenziare una particolare consistenza dell'omissione denunciata e delle relative conseguenze, ma non toccano la natura del vizio e la sua esorbitanza dalla giurisdizione, dato che il Consiglio di Stato, esaminando le deduzioni del CA, avrebbe in ipotesi potuto adottare una diversa statuizione sulla validità del risultato elettorale, cioè sul fondamento nel merito della domanda, sempre nell'ambito dell'esercizio di attribuzioni giurisdizionali pacificamente spettantigli. L'inammissibilità del ricorso esige la condanna del CA al pagamento delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso proposto da NC CA, e lo condanna al rimborso, in favore di NG HE IO, delle spese del presente giudizio, g liquidandole nella complessiva misura di euro 2.035,°°, di cui euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 21 febbraio 2002. Il pre ente Il consigliere rel. est. вли Логовый CANCELLIERE Glovanni Giambattist Depositata in Cancelleria 9. MAG 2002 oggi, lì IL CANCELLIERE C;
Giovanni Giambattista