Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10905 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA, 1 09 05/02 CORTE SU R MA DI SAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Ricorso avverso sentenza Giudice di sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pace R.G.N. 12993/99 Presidente Vittorio DUVA Consigliere Roberto PREDEN Cron. 28511 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere - Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Ud. 16/01/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti sul ricorso proposto da: IL CANCELLIER ENEL SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 777 11500 in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio CELLER dell'avvocato MANZI LUIGI, che la difende unitamente agli avvocati AGUSTONI PIERANTONIO, MASTROJANNI GABRIELA, giusta procura speciale per TA Alessandra Salimbeni di Firenze dell'01/06/99 rep. n. 20641; ricorrente
contro
NT OL;
2002 intimato 58 la sentenza n. 16/99 del Giudice di pace di avversO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIVORNO, emessa e depositata il 21/01/99 (R.G. UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 1458/96); al Sig. MANZI udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti € ✓ 10 SET. 2002. udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Italo il IL CANCELLERE PURCARO;
udito l'Avvocato Luigi MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1 l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 1996 FO TI convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Livorno, la s. p. a. ENEL, per sen- tirla dichiarare responsabile dei danni provocati al- l'autovettura Fiat 500 di sua proprietà, danni consi- stenti in macchie giallastre indelebili ai comuni de- riscontrate sulla carrozzeria dell'auto me- tergenti desima, parcheggiata quotidianamente dall'istante in un piazzale antistante la centrale ENEL di Livorno: infat- ti da un'apposita indagine tecnica era emerso che il fenomeno era da ascriversi ai camini dell'ENEL siti in prossimità. L'attore chiese, pertanto, la condanna del- la società convenuta al risarcimento dei danni quanti- ficati nella somma di L 782.400. Si costituì in giudizio l'ENEL, confutando la fon- 2 datezza della domanda attorea, sia perché il luogo nel quale si era verificato il danno era una zona indu- striale caratterizzata dalla presenza di svariati sta- bilimenti, sia perché la centrale ENEL di Livorno era stata sempre gestita nel più rigoroso rispetto della normativa vigente. Espletata la necessaria istruttoria, il giudice di sentenza depositata in data 21 gennaio pace adito, con mi l'uibidi lin 625.000 1999, accolse la domanda condannando la società conve- nuta al pagamento, detta somma , oltre le spese processuali. Per la cassazione della menzionata sentenza 1'ENEL ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, illu- strati da memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, la società ricorrente, lamen- tando plurimi vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 C. p. c.), nonché vio- lazione dell'art.360 n.4 c. p. C., deduce che la moti- vazione della sentenza impugnata presenta vizi tali da farla considerare sostanzialmente mancante, avendo la stessa del tutto omesso la valutazione di elementi di fatto fondamentali ed essendo pervenuta, inoltre, a conclusioni contraddittorie con i fatti rilevati. In- 3 fatti, il giudice di pace aveva fatto proprie 12 con- clusioni del C. t. u., senza considerare tra l'altro: a) che gli stessi referti di analisi di laboratorio fatti eseguire dall'attore erano risultati inferiori alla sensibilità del metodo di misura;
b) che le bobine di carta usate come referti giacevano notte e giorno sul piazzale antistante lo stabilimento dell'ENEL, men- tre l'autovettura del TI era soggetta alle ricadute. degli impianti di riscaldamento civile, nonché dei mez- zi di trasporto di tutti i luoghi in cui si trovava a transitare;
c) che i referti analitici utilizzati erano del tutto privi di significato, ai fini di un accerta- mento peritale;
d) le circostanze, estremamente rile- vanti, dell'altezza dei camini della centrale ENEL, nonché dei dati meteorologici e del traffico portuale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia viola- zione di principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 360 n.3 c. p. c.), nonché grave difetto di motiva- zione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 C. p. c.). Deduce che il giudice di pace aveva violato i principi fondamentali dell'ordinamento, avendo dichiarato l'irrilevanza della conformità a leg- ge e regolamenti dell'azione dell'ENEL nella gestione degli impianti di sua pertinenza;
se dall'attività le- cita della ricorrente era derivato un danno alla resi- 4 stente, versandosi in tema di indennizzo conseguente ad immissioni da attività lecite e non di responsabilità extracontrattuale, ne conseguiva l'assoluzione del- 1'ENEL, stante il principio fondamentale dell'ordina- mento, relativo al contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione. La viola- zione dei principi generali dell'ordinamento derivava, altresì, dall'avere la sentenza impugnata ricondotto alla ricorrente gli effetti di circostanze in nessun modo conseguenti a comportamenti della convenuta, quali le condizioni atmosferiche. Le due censure, che essendo strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente, sono entrambe inammissibili. Va osservato, in linea generale, che la pronunzia del giudice di pace per cause di valore inferiore a due milioni deve considerarsi sempre secondo equità, anche quando detto giudice nulla abbia esplicitamente detto in ordine all'equità medesima. Orbene, con riferimento alle doglianze suindicate, si rileva come sia pacifico che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, C. p. C., nella de- cisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabi- ་ ལོ མ ། ན 5 le alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo imme- diata applicazione della equità c. d. formativa (o so- stitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art.311 c. p. c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giu- dizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi gene- rali dell'ordinamento, ma osservando le norme costitu- zionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie. Pertanto, il ricor- SO per cassazione avverso la suddetta sentenza costi- tuisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equita- tiva о una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c. p. c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango 1superiore alla norma ordinaria e tale interpretazione non contrasta con l'art.24 Cost. - mentre la pronunzia secondo equità non esclude, poi, la configurabilità di 6 censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c. p. c. nei casi di ovvero ai sensimotivazione,inesistenza della dell'art.360 n. 5 c. p. c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radica- le e insanabile contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass.S.U.15 ottobre 1999, n.716). Nella specie, esclusa la violazione di norme di or- dine costituzionale 0 sostanziale di rango superiore, né di alcuna norma processuale, va rilevato che il giu- dice di pace, ritenendo fondata la domanda sotto il profilo dell'an (il quantum, invero, non risulta conte- stato in questa sede), ha sostanzialmente operato una valutazione equitativa del materiale probatorio acqui- sito, il che rientrava pienamente nei suoi poteri e rende, pertanto, inammissibili le censure proposte, con conseguente rigetto del ricorso. Nulla in ordine alle spese del giudizio di cassa- zione, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 7 ne, il 16 gennaio 2002. R.G.12993 Il Consigliere relatore ed estensore Considere 1999 Il Presidente Vi ni's tourn IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 95.06.02 IL CANCELLI COT Dott.ssa Manta Aiello 8