Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di concorrenza sleale, la pubblicazione della sentenza che abbia accertato l'esistenza di atti concorrenziali "contra legem" costituisce misura discrezionale del giudice (oltre che indipendente dall'esistenza di un danno in capo al soggetto agente) tanto nell'"an" quanto nel "quomodo". Ai fini tuttavia dell'adempimento dell'ordine del giudice, non si rende di per sè incompatibile il fatto che il condannato accompagni la "pubblicazione" del dispositivo con altre informazioni meramente esplicative e pertinenti alla verità dei fatti, che egli abbia interesse a portare contemporaneamente, a conoscenza del pubblico.
Commentario • 1
- 1. Dominio bancoposta.it: cybersquatting e atti di concorrenza sleale ex art.2598Accesso limitatoBarbara Gualtieri · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORD MOTOR COMPANY LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO TRAVERSO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TES SPA, GIÀ ELSER ANTIFURTI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTIGARA 3 presso l'Avvocato STEFANO PATERNÒ rappresentato e difeso dall'Avvocato GIOVANNI VALCAVI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 646/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Traverso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 25 ottobre 1994 la S.p.a. T.E.S. (già Elser Antifurti) adiva il Tribunale di Varese esponendo che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4/1994 depositata il 17 gennaio 1994, l'aveva condannata alla pubblicazione del dispositivo di detta decisione sul giornale "La Prealpina" una sola volta, con caratteri di dimensioni doppie rispetto al normale, fissando la somma di L. 300.000 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo della pubblicazione a decorrere dal 3 marzo 1994; che la pubblicazione era stata eseguita dalla T.E.S. il 10 giugno 1994 pur avendo proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello; che la T.E.S. aveva pagato alla società Ford TO Company Limited la somma di L. 23.374.200 per il ritardo calcolato dal marzo al 10 giugno 1994; che la Ford TO a favore della quale era stata pronuncia la menzionata sentenza della Corte d'Appello (avente per oggetto la violazione del diritto di marchio relativamente a dispositivi antifurto prodotti dalla T.E.S. e commercializzati col marchio Ford), aveva intimato alla T.E.S. due precetti per complessive L. 39.974.100 per asserito ritardo sino al 3 ottobre 1994; che, invece, il debito residuo della TES era di sole L.
6.925.800 poiché la sentenza della Corte milanese era stata regolarmente pubblicata il 10 giugno 1994. Tutto ciò premesso la S.p.A. T.E.S. si opponeva all'esecuzione forzata offrendo in pagamento la somma residua sopra indicata e sostenendo che nulla era dovuto per il periodo successivo al 10 giugno 1994.
Si costituiva in giudizio la Ford TO assumendo che la T.E.S. non aveva provveduto a quanto prescritto dalla Corte d'appello poiché la pubblicazione effettuata il 10 giugno 1994 non costituiva adempimento dell'obbligo suddetto perché avvenuta con modalità indebite che ne vanificavano la funzione. In particolare, facendola precedere da un commento dove si specificava che contro la sentenza era stato proposto ricorso per Cassazione e che la T.E.S. aveva avuto prima una sentenza favorevole da parte del Tribunale di Varese.
Con sentenza 16 ottobre 1997 il Tribunale di Varese dichiarava adeguata la pubblicazione eseguita dalla T.E.S. il 10 giugno 1994 e adempiuta la prescrizione della Corte d'Appello; stabiliva che l'opponente era debitrice della sola somma di L.
6.935.800 e compensava le spese del giudizio.
Il successivo gravame della Ford avverso la predetta statuizione veniva respinto dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 23 giugno 1999. Da qui l'ulteriore odierno ricorso per Cassazione della stessa Ford TO, al quale resiste l'intimata con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico complesso mezzo della impugnazione, rubricato in termini di violazione degli artt. 120 c.p.c., 2600 c.c. e 65 legge marchi, la ricorrente torna sostanzialmente a riproporre la questione, se possa, o non, considerarsi adempitiva dell'ordine giudiziale, di pubblicazione di un dispositivo di condanna in appello, per fatti di concorrenza sleale, la pubblicazione effettuata, come nel caso in esame, dal soccombente con contestuale "aggiunta" di informazioni a lui favorevoli, estranee al dispositivo stesso e non autorizzate dal giudice, quali la precisazione che la sentenza de qua era stata impugnata per Cassazione e che la parte soccombente in appello era rimasta viceversa vittoriosa in primo grado.
2. A tal quesito la Corte territoriale ha dato risposta affermativa sul rilievo che - attesa la verità storica delle informazioni aggiuntive, di che si discute, e sussistendo il diritto dell'interessato a portarle a conoscenza del pubblico -" non fa (rebbe) differenza il fatto che tale informazione non sia stata data separatamente ma nello stesso riquadro contenente il dispositivo della sentenza pubblicata, in forma di prefazione e spiegazione di quest'ultima. Anche in considerazione della "mancanza di qualsiasi regola o direttiva riguardante le modalità della pubblicazione, sia nella legge (artt. 2600 c.c., 120 c.p.c.) sia nella sentenza della Corte di appello", la cui violazione potesse far ritenere eluse, nella fattispecie, le finalità riparatorie della pubblicazione stessa.
E tali argomenti, e la soluzione che ne consegue, vengono ora, appunto, sottoposti a critica da parte della ricorrente. La quale sostiene in contrario che "al di là del silenzio della littera legis, sarebbe la ratio stessa delle norme sulla pubblicazione della sentenza ad impedire di considerare adempimento dell'ordine del giudice la pubblicazione che contenga notizie favorevoli al condannato e che siano ulteriori rispetto a quelle che il giudice medesimo aveva ordinato di diffondere." E che "discenda dalla stessa funzione dell'istituto della pubblicazione della sentenza il corollario per cui il pur legittimo esercizio, da parte del soccombente, del suo diritto di informare il pubblico su circostanze processuali a lui favorevoli non possa essere considerato anche un corretto adempimento del dovere di pubblicare la sentenza".
Poiché, diversamente opinando, si preverrebbe all'"assurdo di ammettere che la determinazione dell'equo risarcimento operata dal giudice (comprensiva dell'effetto discreditante per il condannato che consegue alla pubblicazione) possa essere liberamente ed unilateralmente sovvertita dal condannato, il quale potrebbe così neutralizzare a suo piacimento il dictum del giudice".
3. Ritiene al riguardo il Collegio che vada, viceversa, ribadita la soluzione che, alla questione controversa, ha già dato la Corte di merito.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la ratio prevalente, sottesa alla pubblicazione della sentenza in materia di concorrenza sleale, non è quella di fornire un risarcimento del danno in forma specifica, ma quella, piuttosto di "portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso" (Cass. 1983 n. 3109), al fine precipuo di ristabilire una corretta informazione del mercato e del pubblico, leso dall'atto di concorrenza sleale.
il che, quindi, spiega perché la pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., possa essere disposta anche indipendentemente dall'esistenza di un danno in capo al soggetto che lamenta la concorrenza sleale e che sia sufficiente la violazione delle regole per il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza a determinare il giudice all'esercizio del suo potere discrezionale (e insindacabile) di ordinare siffatta pubblicazione (Cass. 1980 n. 2996; 1982 n. 5462; 1983 n. 3828; 1985 n. 5708; 1996 n. 3276). Pacifico essendo poi che la riferita discrezionalità del giudice nell'esercizio del suo potere di disporre la pubblicazione ex co 2^ art. 2600 cit. si manifesti anche nella determinazione delle modalità della stessa che egli ritenga, nel caso concreto, idonee a consentire la corretta informazione del pubblico, è appunto in relazione a tali modalità, per il profilo della loro osservanza o meno, che va individuato l'adempimento, o non, dell'ordine di pubblicazione da parte del condannato (Verifica, questa, che la Corte di merito ha puntualmente compiuto - dando atto della avvenuta osservanza da parte della T.E.S. di tutte le indicazioni sulle modalità e luogo della pubblicazione ordinate dal giudice - con statuizione non censurata in questa sede, in parte qua). Mentre l'ulteriore condizione negativa, per l'adempimento dell'ordine di pubblicazione, che la ricorrente pretenderebbe implicita nella norma dell'art. 2600 c.c. - nel senso, appunto, che la pubblicazione del dispositivo non possa essere "accompagnata" da alcuna altra informazione pur meramente esplicativa, ed ancorché pertinente e rispondente alla verità dei fatti, che il condannato abbia interesse a portare, contemporaneamente, a conoscenza del pubblico - condurrebbe ad una lettura della richiamata disposizione codicistica di dubbia compatibilità con la garanzia costituzionale (sub art. 21) del diritto inviolabile di libera manifestazione del pensiero.
Lettura che il giudice è tenuto, quindi, a respingere in ossequio al canone ermeneutico (espressivo del principio di gerarchia delle fonti normative) che di ogni norma, di rango ordinario, impone, ove (come nella specie) possibile, una interpretazione, invece, costituzionalmente orientata o c.d. adeguatrice.
4. La sentenza impugnata, che si è attenuta ad una siffatta corretta interpretazione della normativa di riferimento, si sottrae pertanto a censura. Per cui va respinto l'odierno ricorso della Ford M.
5. In ragione della novità della questione dibattuta, possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003