Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
In materia ambientale, la condotta di raccolta di rifiuti non pericolosi - secondo la nozione desumibile dall'art. 183 lett. o), del D.Lgs. n. 152 del 2006 - comprende ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cernita ed alla preparazione dei materiali in vista del successivo prelevamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 02/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2670
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 12745/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/03/2013 del tribunale di Massa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Massa ha condannato CH SE alla pena di 1.800,00 Euro di ammenda per il reato di raccolta non autorizzata di rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256), così diversamente qualificato il reato originariamente contestato di aver realizzato su un terreno di sua proprietà una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo frammisti a rifiuti edili e conglomerato bituminoso in esito a lavori edili operati dalla CH s.r.l. presso l'edificio "Don Gnocchi" di Fivizzano.
Reato accertato il 3 novembre 2009.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, CH SE affidando il gravame ad un unico complesso motivo con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul rilievo che, avendo il Tribunale
escluso la formazione di una discarica abusiva ed avendo invece ritenuto la temporaneità dell'attività di deposito, ha nonostante ciò condannato il ricorrente rimproverandogli la fattispecie del deposito temporaneo di rifiuti che avrebbe dovuto invece comportare l'esonero della responsabilità non integrando la fattispecie criminosa ritenuta in sentenza.
Così facendo, il Tribunale ha dapprima ammesso la temporaneità del deposito e poi ha sostenuto la configurabilità della contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 153 del 2006, art. 256, dando vita ad un'affermazione manifestamente illogica e contraddittoria che realizza il vizio motivazionale denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva la Corte come sia incontroversa la ricostruzione dei fatti ritenuta in sentenza.
Il Tribunale ha dunque accertato, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, che nell'ex cava di pietra arenaria di proprietà della CH Srl sono stati rinvenuti diversi cumuli di rifiuti speciali non pericolosi:un primo cumulo, costituito da terre e rocce di scavo, frammiste a detriti edili, cemento armato, fili di ferro, cavi elettrici e tubi di plastica, per una volumetria stimata in diverse centinaia di metri cubi;
un secondo cumulo, costituito invece da conglomerato bituminoso di varia pezzatura, per una volumetria stimata di decine di metri cubi.
A fronte di tale detenzione, la ditta CH srl non risultava in possesso delle autorizzazioni necessarie alla raccolta/stoccaggio dei rifiuti sopra descritti, come previste nella parte 4^ del D.Lgs. n. 152 del 2006 disciplinante proprio la gestione dei rifiuti.
Dai successivi accertamenti, è risultato che la CH Srl procedeva allo smaltimento di rifiuti, costituiti da terre e rocce da scavo e da detriti edili, provenienti dall'ex fabbricato ospedaliero di Fivizzano, in forza di contratto di appalto stipulato con la SOCIM S.p.a..
Lo smaltimento avveniva mediante il recupero dei rifiuti da parte della ditta CH Srl, con propri mezzi e il successivo conferimento degli stessi alla ditta Lunigiana Scavi Srl, soggetto quest'ultimo munito delle necessarie autorizzazioni. Il terreno veniva sgombrato dalla ditta dell'imputato man a mano che la SOCIM Spa realizzava le palificazioni per costruire la nuova struttura.
La procedura di smaltimento, così predisposta tra le due imprese, subiva una modifica, come testimoniato dall'imputato stesso e come confermato dal verbale di ispezione dei luoghi, quando la SOCIM Spa, dovendo procedere con le palificazioni, chiedeva al CH di proseguire con una certa urgenza allo sgombero di un'area che quest'ultimo, non avendo consultato il progetto edilizio, non aveva compreso dovesse essere prontamente sgomberata.
Dinanzi a tale sopravvenuta circostanza, il CH preferiva procedere velocemente alla liberazione dell'area interessata, accumulando provvisoriamente i detriti presso un terreno di sua proprietà, peraltro limitrofo all'area in corso di ristrutturazione (l'ex cava CH), anziché procedere con l'usuale conferimento alla ditta Lunigiana Scavi.
Da ciò il Giudice del merito ha tratto il convincimento che il comportamento del ricorrente non avesse dato luogo alla formazione di una discarica bensì ad un'attività di raccolta non autorizzata in quanto l'impresa CH srl non possedeva le autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152 del 2006 per il legittimo svolgimento dell'attività di recupero/raccolta dei rifiuti.
Al cospetto di una logica ed adeguata motivazione riguardo alla fattispecie di reato ritenuta in sentenza, il ricorrente inutilmente si diffonde nel ricorso sul fatto che egli avesse realizzato un deposito temporaneo, perciò non punibile, senza invece considerare che il Tribunale ha, da un lato, escluso anche la sola teorica possibilità che la condotta fosse riconducibile alla fattispecie del deposito temporaneo sul fondamentale rilievo che il CH non aveva raccolto e trasportato rifiuti propri bensì rifiuti prodotti da terzi ed ha, dall'altro, pronunciato la condanna per aver l'imputato proceduto ad una raccolta non autorizzata di rifiuti sulla base degli elementi, neppure contestati dal ricorrente, riportati in sentenza ed in precedenza riassunti.
Va in proposito ricordato che la raccolta, che costituisce una delle attività concernenti il ciclo di gestione dei rifiuti, consiste nell'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto, dovendosi ribadire quanto già affermato da questa Corte circa il fatto che la nozione normativa di raccolta dei rifiuti, secondo la definizione ora data dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. o), ampliata con l'espresso riferimento anche alla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti, presenta natura complessa, comprensiva di ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cernita ed alla preparazione dei materiali in vista del successivo prelevamento (Sez. 3^, n. 15972 del 08/03/2002, Campus, Rv. 222435). Va poi considerato che la raccolta non autorizzata di rifiuti, al pari di tutte le altre condotte sanzionate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, consiste nello svolgimento irregolare di una delle attività ricomprese nel ciclo della gestione dei rifiuti in conseguenza della violazione dello statuto che il diritto amministrativo prefigura per l'espletamento delle attività di controllo devolute alla pubblica amministrazione per assicurare che le varie fasi di gestione dei rifiuti siano compiute senza arrecare pregiudizio alla salute o all'ambiente, sicché assume rilevanza penale, per effetto della norma incriminatrice D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256, comma 1, ciascuna attività di gestione dei rifiuti che sia eseguita, come nella specie, al di fuori delle prescrizioni amministrative previste dalla legge.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento e di versare, non ravvisandosi ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015