Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
L'aggravante dell'uso delle armi è configurabile con riguardo al delitto di lesioni personali tentato, poichè l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente delitto consumato deve essere verificato sulla base di una valutazione di compatibilità logico-giuridica, tenuto conto della tipologia dell'aggravante contestata che, nella specie, connota la pericolosità della condotta, a prescinde dal verificarsi dell'evento.
Commentario • 1
- 1. Art. 582 - Lesione personale (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, 35075/2010). Tentativo In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2017, n. 40826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40826 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
40826-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1788 Dott. Maurizio FUMO Presidente - Sent. n. sez. Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - UP 4/7/2017 - R.G.N. 44826/2016 Dott. Caterina MAZZITELLI - Consigliere - Consigliere - Dott. Francesca MORELLI - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorsi presentati da: BI AL, nato a [...], il [...]; CE OM, nato a [...], il [...]; EN SQ, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 16/5/2016 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SQ Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati BI e CE l'avv. Emmanuel Tosi Del Piano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di BI AL, CE OM e EN SQ per i reati di lesioni aggravate e tentata violenza privata per come rispettivamente contestati e consumati in due diverse occasioni ai danni di EH DE e IN AV. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece condannato il EN anche per il reato di tentate lesioni per il quale era stato prosciolto per essere stato lo stesso reato ritenuto estinto per remissione di querela ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per quello di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché estinto per prescrizione e ha dichiarato assorbito quello di minaccia nell'imputazione di tentata violenza privata, provvedendo alla rimodulazione delle pene.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti e tre gli imputati.
2.1 I ricorsi proposti con unico atto a firma del comune difensore nell'interesse del BI e del CE articolano quattro motivi.
2.1.1 Con i primi due motivi deducono errata applicazione della legge penale e vizi della motivzione. In particolare lamentano l'immotivata attribuzione a titolo concorsuale ad entrambi gli imputati di tutti i reati per cui sono stati condannati senza distinguere le effettive responsabilità di ognuno di essi in riferimento all'oggetto delle contestazioni. In tal senso anche il BI è stato ritenuto responsabile delle lesioni di cui al capo A) nonostante dalle risultanze processuali emerga chiaramente che a percuotere la vittima con una mazza da baseball sia stato il solo CE. Parimenti oggetto di travisamento sarebbe la condotta attribuita allo stesso BI al capo E), posto che il bastone che egli avrebbe brandito altro non era se non che la stessa mazza di cui sopra. Quanto ai fatti accaduti il 2 dicembre 2008, i ricorrenti eccepiscono che ingiustificatamente la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati, posto che dalle risultanze processuali sarebbe emersa una effettiva incertezza sull'utilizzo di una catena per colpire la persona offesa e su chi la detenesse, mentre dalla testimonianza della stessa persona offesa emergerebbe chiaramente che le minacce vennero proferite dal coimputato EN.
2.1.2 Con il terzo motivo, con esclusivo riguardo alla posizione del CE, vengono dedotti errata applicazione della legge penale, violazione di quella processuale e vizi della motivazione. In tal senso viene evidenziato il contrasto tra la motivazione della sentenza e il suo dispositivo in merito all'assorbimento del reato di minaccia di cui al capo I) in quello di tentata violenza privata di cui al capo G), affermato nella prima e non disposto nel secondo. Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti eccepiscono il compimento del termine di prescrizione di tutti i reati successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. i 2.2 Il ricorso proposto personalmente dal EN articola tre motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale eccependo che il reato di tentate lesioni per cui, in riforma della pronunzia di primo grado, egli è stato condannato era già estinto per remissione della querela, posto che l'aggravante contestata (quella dell'uso di un'arma) è riferibile solo alla fattispecie consumata e non anche a quella tentata, tanto più che in ogni caso alcuna ipotesi sarebbe formulabile sulla eventuale durata della malattia qualora effettivamente il reato fosse stato portato a consumazione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia analogo vizio in merito al mancato assorbimento dei fatti di lesioni di cui ai capi A) ed F) nei reati di tentata violenza privata di cui ai capi C) e G) atteso che la violenza è elemento costitutivo di questi ultimi. Con il terzo motivo anche il EN eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di BI e di CE sono inammissibili.
1.1 Manifestamente infondati e generici sono i primi due motivi proposti nell'interesse di entrambi gli imputati. Infatti i ricorrenti, peraltro riproponendo obiezioni già confutate dalla sentenza di merito, si limitano a contestare le incertezze che asseritamente emergono dal compendio probatorio in ordine all'attribuzione ai diversi imputati delle condotte materiali integranti i reati contestati, laddove la Corte territoriale ha correttamente rilevato come in ogni caso sussista il loro concorso quantomeno morale nelle stesse, atteso il loro consapevole coinvolgimento nelle due aggressioni al Cehbi, come peraltro confermato dalla stessa persona offesa e dalle testimonianze che ne hanno confermato la credibilità.
1.2 Inammissibile per difetto di interesse è invece il terzo motivo. Infatti la Corte territoriale, pur riconoscendo l'erroneità della dichiarazione di estinzione per remissione della querela del reato di minaccia di cui al capo I) (invero procedibile d'ufficio in quanto aggravato ai sensi dell'art. 612 comma 2 c.p.), ha ritenuto il fatto assorbito nella tentata violenza privata di cui al capo G) e non ne ha dunque tenuto conto ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio relativo alla posizione del CE. Questi, dunque, non vanta alcun interesse ad una decisione sulla necessità che tale statuizione si riflettesse o meno sul dispositivo.
2. Anche il ricorso del EN è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo. Infatti, per il consolidato 2.1 insegnamento di questa Corte l'estensione al tentativo di cui la sentenza non ha - messo in discussione l'autonomia dal reato consumato delle circostanze previste per il - corrispondente delitto consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica, che va verificata in concreto tenuto conto della tipologia dell'aggravante contestata. Così, mentre in alcuni casi è ontologicamente necessario che si sia realizzato l'evento che ne costituisce l'oggetto ovvero che si siano perfezionati i relativi presupposti costitutivi nel frammento di condotta posta in essere dall'agente, in altri non occorre che ciò si verifichi (ex multis Sez. 5, n. 16313 del 24 gennaio 2006, Cartillone, Rv. 234424). In applicazione di tale principio la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente in riferimento al tentativo di lesioni imputato al EN al capo h) l'aggravante dell'uso dell'arma di cui all'art. 585 c.p.; aggravante che connota la pericolosità della condotta e la cui configurabilità, dunque, prescinde dal verificarsi dell'evento. Conseguentemente in maniera altrettanto corretta i giudici dell'appello hanno ritenuto irrilevante l'intervenuta remissione della querela, atteso che il reato era comunque perseguibile d'ufficio ai sensi del secondo comma dell'art. 582 c.p. in forza della ritenuta aggravante ed anche a prescindere dalla effettiva prevedibilità della durata della malattia che sarebbe stata causata qualora lo stesso, invece che tentato, fosse stato consumato.
2.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. E' infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità anche l'insegnamento per cui i reati di violenza privata (consumata o tentata che sia) e di lesioni volontarie siano in rapporto di concorso formale, posto che le due fattispecie sono poste a tutela l'una della libertà di autodeterminazione e l'altra dell'incolumità personale, talchè per la parte che eccede la lesione del primo bene giuridico la condotta integra l'autonoma figura di reato prevista dall'art. 582 c.p. (ex multis Sez. 2, n. 17767 del 7 marzo 2017, Perilla e altro, Rv. 269568).
3. Alla rilevata inammissibilità di tutti i motivi di ricorso proposti con i ricorsi consegue quella delle eccezioni di prescrizione sollevate da tutti i ricorrenti. E' infatti pacifico anche per questi ultimi che i relativi termini si sono compiuti solo successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata (e cioè il 1° e il 2 giugno 2016 a seconda dei diversi reati). Escluso, dunque, che l'estinzione dei reati per cui è intervenuta condanna potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata in questa sede, ostandovi per l'appunto la inammissibilità dei motivi di ricorso proposti. La oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266). Conseguentemente ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4/7/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Luca Pistorelli Maurizio Fumo peng егш my DEFICITATAN CANCELLERA addi 07 SET 2017 IL ou, ux