Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI0277 1/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT Oggetto pagamento interessi SEZIONE PRIMA CIVILE mocatori su accéspetivi apperts 00.8.8. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 8289/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere 6532 Cron. Rep. 754 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Ud.15/10/01 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3.10 SENTE NZA "-2. f EFR CELLIERE sul ricorso proposto da: PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro 么 domiciliata in ROMA VIA tempore, elettivamente l'avvocato TRALDI S.. DARDANELLI 37, presso rappresentata e difesa dall'avvocato MAUCERI ATTILIO, 3000 giusta mandato a margine del ricorso;
ANCELLERIA ricorrente contro 06710328 BERTI SISTO di BERTI SISTO & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente DG710329 domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati * 2001 1 2104 FALORNI FAUSTO e NARESE CALOGERO, giusta delega a : -1- margine del controricorso;
ک ا م M controricorrente avverso la sentenza n. 1441/99 della Corte d'd'Appello di FIRENZE, depositata il 23/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato Traldi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- Prov. Fir. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 5 gennaio 1988 la Provincia di Firenze propose opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 5484 del 2 dicembre 1987, con il quale il presidente del Tribunale di Firenze, su ricorso della s.a.s. RT TO di RT TO & C., aveva ingiunto al detto ente territoriale di pagare alla menzionata società la somma di lire 9.216.039, a titolo d'interessi moratori sulle somme corrisposte in ritardo come corrispettivo di un contratto di appalto (stipulato tra le parti il 10 maggio 1982), oltre agli interessi nella misura legale ed al risarcimento del maggior danno nella misura del tasso di svalutazione della lira, a far tempo dalla data di deposito del ricorso e fino al giorno del pagamento. A sostegno dell'opposizione dichiarò: che la liquidità ed esigibilità dei crediti nei confronti della P.A., e quindi la produttività d'interessi, conseguiva soltanto all'emissione del titolo di pagamento;
che le disposizioni di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 non erano applicabili, in quanto il richiamo compiuto nel capitolato era generico;
che non vi era stato alcun ritardo colpevole da parte della Provincia nel pagamento del corrispettivo dell'appalto; che la società RT era decaduta dal diritto di ottenere gli interessi, in quanto non ne aveva fatto espressa riserva negli atti tecnici e contabili;
4 che il diritto era prescrittojai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; che la richiesta di pagamento del maggior danno era inammissibile. Su tali premesse l'opponente convenne in giudizio la società RT davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse revocato e, in subordine, che fosse accertata la minor somma dovuta. L'opposta si costituì, chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'esito dell'istruzione il Tribunale adito respinse l'opposizione e condannò la Provincia al pagamento delle spese giudiziali. A seguito d'impugnazione proposta da quest'ultima la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1441 depositata il 23 dicembre 1998, rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle ulteriori spese giudiziali, considerando (per quanto qui ancora rileva): che la tesi della Provincia, secondo cui le disposizioni del D.P.R. n. 1063 del 1962 in tema d'interessi sarebbero state nella specie inapplicabili, non aveva fondamento, onde correttamente il Tribunale aveva ritenuto spettanti gli interessi moratori per il fatto obiettivo del ritardo, perché la P.A. non aveva dimostrato che tale ritardo non era ad essa imputabile, in proposito non rilevando l'addotta mancanza di disponibilità dei fondi, nemmeno sotto il profilo che il mutuo contratto per il finanziamento delle opere 5 oggetto dell'appalto in questione non fosse stato puntualmente erogato;
che anche l'eccezione di prescrizione formulata con riguardo all'art. 2948, n. 4, c.c. non era fondata;
che l'argomento dell'appellante, secondo cui la richiesta di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. non sarebbe stata compatibile con le norme poste a base della domanda di pagamento degli interessi moratori, non poteva essere condivisa;
che, infatti, pur prescindendo dal rilievo che, in tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 riguardano unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo e non escludono il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento dei detti interessi, liquidabile ai sensi dell'art. 1224 c.c., correttamente il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dela norma ora citata, rilevando che nel caso di specie la società RT non aveva chiesto il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento dei ratei di acconto o di saldo, ma si era limitata a richiedere il pagamento degli interessi nella misura legale e del maggior danno derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione di pagare i detti interessi;
che il problema della compatibilità della domanda suddetta con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. non si poneva, 6 perché tale divieto ha la propria ratio nell'esigenza di evitare (salve le eccezioni previste dalla norma), che al creditore di una obbligazione pecuniaria competano interessi ulteriori rispetto a quelli pattuiti o legali, mentre nella specie, dopo l'estinzione dell'obbligazione principale, il debito d'interessi aveva assunto carattere autonomo, perdendo il connotato dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale e divenendo, pertanto, un'obbligazione pecuniaria produttiva d'interessi, secondo le regole generali sull'adempimento. Contro la suddetta sentenza la Provincia di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La s.a.s. RT TO di TO RT & C. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ult. comma, del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, e dei principi generali in materia di obbligazioni della P.A. Il citato art. 13 escluderebbe che per la fornitura di beni e servizi effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti i giorni correnti tra l'invio della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento possano essere produttivi d'interessi moratori. 7 In primo grado e in appello la Provincia di Firenze avrebbe eccepito che i ritardi lamentati dalla società RT, se sussistenti, non sarebbero stati imputabili alla detta Provincia, la quale avrebbe dovuto attendere i versamenti in conto mutuo della Cassa depositi e prestiti. Ciò in quanto i tempi necessari per il reperimento dei mezzi finanziari da parte dell'istituto mutuante sarebbero sottratti al controllo dell'amministrazione provinciale e non potrebbero giustificare una sua responsabilità da ritardo. La sentenza impugnata, esaminando il terzo motivo di appello, avrebbe respinto la tesi dell'attuale ricorrente, ritenendo inapplicabile il principio desumibile dal D.L. n. 55/83, ma tale conclusione si porrebbe in contrasto con quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 7343 del 1997. Invero, il dato idoneo a giustificare la deroga parziale agli effetti della mora andrebbe ravvisato nel fatto che l'appaltatore sia stato messo a conoscenza del ricorso al finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, essendo così avvertito, al momento della contrazione del vincolo contrattuale, che non può contare sul pieno dispiegarsi degli effetti della mora del debitore. Nel caso in esame la delibera della Giunta provinciale n. 3357 del 20 novembre 1981, allegata al contratto e quindi nota all'altro contraente, avrebbe specificato che i lavori erano finanziati con mutuo della Cassa depositi e prestiti, onde il citato art. 13 avrebbe dovuto trovare applicazione. 8 La società resistente, dal canto suo, nega che nella fattispecie possa essere applicata la norma indicata, sia perché questa non riguarderebbe gli appalti di opere pubbliche, sia perché emanata dopo la stipula del contratto de quo. Il motivo non ha fondamento. Come risulta dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 1-2), il contratto di appalto fu stipulato tra le parti il 10 maggio 1982 (circostanza confermata anche nel controricorso), mentre la delibera della Giunta provinciale, che di esso era parte integrante, risale al 20 novembre 1981. L'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55 (conv. con modif. in L. 26 aprile 1983, n. 131) appartiene dunque ad un corpo di norme promulgate ed entrate in vigore in epoca ben successiva alla stipula del menzionato contratto. Come questa Corte ha già affermato (Cass., 29 novembre 2000, n. 15289; Cass., 15 settembre 2000, n. 12166), la normativa invocata non ha carattere retroattivo, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, e non può applicarsi ai rapporti pendenti, perché non si limita a disciplinare gli effetti del contratto ma introduce una disciplina che pone come condizione di applicabilità il richiamo nel bando di gara al ricorso al mutuo della Cassa depositi e prestiti. Può convenirsi sulla tesi secondo cui il disposto dell'art. 13 (ult. comma) cit. trova applicazione, per identità di ratio, anche quando il finanziamento da parte della 2 Cassa depositi e prestiti sia desumibile non dal bando ma dal contratto o da altri atti della gara. E' innegabile tuttavia che, in base al testuale tenore della norma, l'appaltatore debba essere in grado di conoscere la circostanza indicata e soprattutto di poterne valutare gli effetti, in guisa da restare avvertito, al momento della contrazione del vincolo negoziale, della peculiare disciplina di calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento secondo la regola del menzionato art. 13. Il che, evidentemente, non è ipotizzabile in relazione ad un contratto stipulato in epoca anteriore alla emanazione di tale norma. Il richiamo alla sentenza di questa Corte 8 agosto 1997 n. 7343 non è pertinente, perché essa non ha trattato il profilo qui rilevante. Con il secondo mezzo di cassazione la Provincia di Firenze denunzia violazione falsa applicazione dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 1063 del 1962 e dell'art. 1224 c.c. La società RT in primo grado avrebbe agito in giudizio lamentando ritardi della Provincia nel pagamento degli acconti e della rata di saldo relativi all'appalto. Tali ipotesi sarebbero disciplinate negli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962, a norma dei quali gli interessi sarebbero comprensivi del risarcimento dei danni da svalutazione monetaria, senza possibilità di applicare l'art. 1224, comma 2°, c.c. 10 Richiamato il tenore del detto art. 35, la ricorrente sostiene che si tratterebbe di un caso di determinazione normativa degli interessi moratori, nel cui ambito sarebbe escluso ogni ulteriore risarcimento, in quanto la normativa speciale da un lato consentirebbe una preventiva determinazione dei danni senza necessità di ricorrere al giudice, dall'altro offrirebbe all'appaltatore la certezza di avere diritto al risarcimento nella misura prestabilita, senza onere di provare il quantum. La censura è fondata. Questa Corte, pronunziando a sezioni unite con sentenza 17 luglio 2001 n. 9753 (in sede di composizione di un contrasto di giurisprudenza nella materia in esame), ha affermato il principio che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex 1224, comma 2°, c.c., ma resta soggetto alla regola art. dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto orginario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Gli argomenti a sostegno di tale principio possono così riassumersi: 11 1. Gli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 hanno dettato una disciplina compiuta per i ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo, relativamente ai corrispettivi di appalto da parte della P.A.; 2. nella disciplina in esame è stabilito che tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ex art. 1224, comma 2°, c.c. e ciò impone di escludere, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 35 e 36, la risarcibilità di danni ulteriori, quali quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria;
3. data l'ampiezza del dato testuale adottato dal legislatore, la previsione dettata dal terzo comma dell'art. 35 non può considerarsi limitata al pagamento del corrispettivo, ma si estende anche all'obbligazione accessoria, qual è quella di pagare gli interessi, con l'effetto di comprendere nella detta previsione il ritardo nel pagamento degli interessi medesimi, come si evince anche dal particolare meccanismo di calcolo adottato dalla normativa speciale;
4. più in generale, la circostanza che l'obbligazione per interessi possa assumere, nella c.d. fase dinamica, carattere autonomo non è sufficiente per togliere ogni rilevanza al momento genetico dell'obbligazione medesima (che nasce come obbligazione accessoria), né è idonea a trasformarne la causa fino a rendere il ! debito per gli interessi scaduti un'obbligazione pecuniaria come tutte le altre;
5. invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dovrebbero essere produttivi d'interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.), mentre tale effetto è escluso dal successivo art. 1283 c.c., che non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. precedente, ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi con la previsione di una disciplina che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 c.c., e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma. Il collegio condivide il principio sopra espresso, le cui motivazioni fa proprie (v. la sentenza citata per una più analitica esposizione di esse). Esso è applicabile nel caso di specie, perché, come emerge dalla esposizione in fatto contenuta nel controricorso e nella sentenza impugnata, la somma di cui al decreto ingiuntivo è costituita da interessi moratori sulle somme corrisposte in ritardo come corrispettivi di un contratto di appalto di opere pubbliche, nel quadro degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063. Pertanto, poiché la somma capitale era costituita da interessi, alla stregua del principio suddetto il risarcimento del maggior danno da す 13 svalutazione monetaria (contro la cui liquidazione è diretta la censura in esame) non era dovuto. Consegue che, in accoglimento del secondo motivo del ricorso ed in relazione ad esso, la sentenza impugnata deve essere cassata. Tuttavia, trattandosi di questione di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., testo vigente), attraverso le seguenti proposizioni: a) il sia pur parziale accoglimento dell'opposizione a suo tempo proposta impone la revoca del decreto ingiuntivo;
b) si deve dichiarare non dovuta la rivalutazione monetaria sul credito azionato;
c) il rigetto dei restanti motivi di opposizione comporta l'accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta dalla s.a.s. RT TO di TO RT & C.; d) pertanto la Provincia di Firenze va condannata a pagare alla detta società RT la somma di lire 9.216.038=, con gli interessi legali a far tempo dalla data della domanda (il punto non ha formato oggetto di specifica censura). Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunziando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in parziale 14 accoglimento dell'opposizione a suo tempo proposta revoca il decreto ingiuntivo n. 5484/87, emesso il 2 dicembre 1987 nei confronti della Provincia di Firenze su ricorso della s.a.s. RT TO di TO RT & C.; dichiara non dovuta la rivalutazione monetaria sul credito azionato;
condanna la Provincia di Firenze a pagare alla detta società RT TO & C. la somma di lire 9.216.038=, con gli interessi legali a far tempo da la data della domanda;
dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2001, nella camera di consiglio 1097 129.11 della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente 4567 132 Hark TOT. 170,43 8067 17,00 3 2,4 8 7 Prima Sezione Civite Depositato in Cancelieria RE # 26 FEB. 2002 rassinetti for Mine Tamincor IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dal 2.8. GEN. 295 4 al n. Verzata €182443 versate (GUTOLEN CO NTADE 143 p. Dirigente Area Be (Dott.ssa Maria Grazia E Responsable Servizio A la n (Dr./M.FACCION)28 005 G E N