Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1511
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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Posto che nel giudizio di opposizione alla esecuzione la competenza per territorio è fissata inderogabilmente in base al luogo dell'esecuzione medesima, nella ipotesi in cui, in sede di opposizione alla esecuzione proposta dal debitore nei confronti del creditore poi fallito, l'opponente, oltre a contestare il fondamento del diritto del creditore, abbia proposto anche domanda per ottenere la condanna dell'esecutante al pagamento di crediti vantati nei suoi confronti dall'esecutato, tale domanda, a seguito dell'intervenuto fallimento del creditore, risulta improcedibile in sede ordinaria, e deve inderogabilmente essere proposta e trattata nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo, essendo diretta all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento. Ne consegue, in tale ipotesi, la necessità della separazione della relativa causa da quella di opposizione alla esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1511
    Data del deposito : 2 febbraio 2001

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