Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
Posto che nel giudizio di opposizione alla esecuzione la competenza per territorio è fissata inderogabilmente in base al luogo dell'esecuzione medesima, nella ipotesi in cui, in sede di opposizione alla esecuzione proposta dal debitore nei confronti del creditore poi fallito, l'opponente, oltre a contestare il fondamento del diritto del creditore, abbia proposto anche domanda per ottenere la condanna dell'esecutante al pagamento di crediti vantati nei suoi confronti dall'esecutato, tale domanda, a seguito dell'intervenuto fallimento del creditore, risulta improcedibile in sede ordinaria, e deve inderogabilmente essere proposta e trattata nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo, essendo diretta all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento. Ne consegue, in tale ipotesi, la necessità della separazione della relativa causa da quella di opposizione alla esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di TORTONA, con ordinanza del 02/09/97, nella causa iscritta al n^. 858/94 vertente tra
ER LO;
e
FALLIMENTO GO NATALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Alessandria a decidere sull'opposizione all'esecuzione, con le o conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 2.9.1997 il Tribunale di Tortona ha richiesto d'ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in relazione alla sentenza in data 2.6.1994, con la quale il tribunale di Alessandria - in un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da CE LO nei confronti del Fallimento Natale Goggi, con proposizione di domanda riconvenzionale, volta alla condanna del fallimento al pagamento della differenza di crediti vantati dall'opponente - ha declinato la propria competenza, ravvisando la competenza del Tribunale di Tortona, quale tribunale fallimentare. Il Tribunale di Tortona ha ritenuto, in particolare, che la competenza territoriale del giudice dell'opposizione all'esecuzione, prevista come inderogabile dall'art. 28 c.p.c., resiste alla vis attractiva della competenza del tribunale fallimentare, con conseguente denunzia di conflitto di competenza con riferimento alla sola causa di opposizione all'esecuzione.
Il P.G. ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Alessandria a decidere sull'opposizione. Motivi della decisione
1. Ritiene questa Corte che vada dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Alessandria a decidere sull'opposizione all'esecuzione.
Va, anzitutto, premesso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione la competenza per territorio è fissata inderogabilmente in base al luogo dell'esecuzione medesima (Cass. n. 10083 del 1990) e quindi al luogo in cui si trovano i beni oggetto dell'esecuzione (art. 26, 27, 28 c.p.c.), nella specie il Comune di Casalcermelli, ricompreso nel circondario del Tribunale di Alessandria.
2.1. Va, poi, osservato che la vis attractiva concursus, disciplinata dall'art. 24 L.F., costituisce la derivazione ed il prolungamento, come è stato rilevato in dottrina, della norma dell'art. 23, laddove quest'ultima individua il Tribunale come organo del fallimento, mentre la prima attribuisce al tribunale che abbia dichiarato il fallimento una competenza speciale, divenendo organo naturale di giurisdizione con competenza avocativa per tutte le controversie che nascono dal fallimento.
"Azioni che derivano dal fallimento", secondo la terminologia dell'art. 24 L.F., è formula normativa abbastanza precisa che coinvolge le azioni corrispondenti, come mezzo di tutela giurisdizionale, a diritti sorti in forza del fallimento, ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione (come nel caso di modificazione degli effetti di situazioni giuridiche preesistenti con azioni e sentenze costitutive).
2.2. Esulano dalla nozione, pertanto, le azioni che gia, si trovavano nel patrimonio del fallito al momento dell'accertamento dello stato di crisi, relative a diritti soggettivi già esistenti e che con la dichiarazione di fallimento non assumono tutela o configurazione particolare che non sia la semplice assunzione della legittimazione processuale da parte del curatore al posto del fallito (art. 43 L.F.).
Tali sono i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti di terzi, e le azioni con cui detti diritti debbano essere accertati ovvero divenire oggetto di pronunce di condanna. si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, nel da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possono essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente. Tale è anche il giudizio di opposizione all'esecuzione individuale promossa dal fallito in bonis nei confronti di un suo debitore, opposizione cui si discuta della sussistenza del diritto e dell'attuale titolarità da parte del fallito stesso e, per esso, della massa (Cass. n. 9742 del 1990 e n. 1030 del 1979). Ne consegue che non rileva, ai fini della competenza decidere sull'opposizione all'esecuzione, che il creditore procedente sia stato dichiarato fallito, dovendo la stessa proseguire davanti al giudice territorialmente competente a norma dell'art. 27 c.p.c.. 3. Poiché, come detto, sono di competenza del tribunale fallimentare non soltanto le controversie che nascono in dipendenza dello stato di dissesto dell'imprenditore commerciale, ma anche quelle che incidono, comunque, sulla procedura concorsuale, intesa nella sua "ratio" sostanziale, volta a realizzare unitariamente l'esecuzione sul patrimonio del fallito e ad assicurare la "par condicio creditorum" (Cass. 3568-87, Cass. 5478-85, Cass. 4984-85, Cass. 5116-85), quanto alla pretese creditorie si er affermato che queste possono farsi valere soltanto nelle forme e nella sede previste per l'accertamento del passivo del fallimento.
Si è chiarito che il titolo giudiziale creditorio nei confronti del fallimento può formarsi esclusivamente nella sede concorsuale del l'accertamento del passivo, il cui rilievo processuale è tale che la competenza del tribunale fallimentare per l'accertamento dei crediti verso il fallimento diventa una conseguenza - più che l'applicazione diretta dell'art. 24 l. fall. - della necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario di quelle azioni rivolte a far valere diritti verso il fallimento che sono regolate da un rito inderogabile e peculiare senza il quale non si avrebbe concorso dei creditori e, quindi, non sarebbe neppure concepibile il fallimento (Cass. 764-87, 317-88).
4.1. Il problema si pone se, come nella fattispecie, in sede di opposizione all'esecuzione proposta da un debitore contro il creditore, poi dichiarato fallito, l'opponente, oltre a contestare, abbia anche proposto domanda per ottenere la condanna del creditore esecutante al pagamento di eventuali crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del creditore esecutante.
In questo caso, a parte ogni profilo di ammissibilità di detta domanda in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. 18.2.1980, n. 1192; Cass. 11.2.1980, n. 6386) non rilevabile in questa sede di regolamento di competenza, va osservato, anzitutto, che non trattasi, come ritenuto dal giudice che ha sollevato il conflitto di una domanda riconvenzionale, mancando una domanda del creditore esecutante, su cui questi chiede che sia pronunziata sentenza, ma di una seconda ulteriore domanda proposta dal debitore opponente, oltre quella tipica del giudizio di opposizione, con cui si contesta il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata.
4.2. A seguito dell'intervenuto fallimento del creditore, la domanda spiegata dal debitore di condanna del creditore esecutante al pagamento di una somma risulta improcedibile nella sede ordinaria, anche se il giudizio sia pendente davanti allo stesso tribunale fallimentare, dovendo inderogabilmente essere proposta e trattata nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo (cfr. Cass. sent. n. 3113-1984). Per l'accertamento, infatti, del credito da ammettersi al passivo, la domanda rivolta al giudice delegato costituisce un atto imprescindibile (teso a mettere in moto un procedimento, la cui osservanza, nei modi, nei termini e nelle forme previsti dalla legge, conduce alla pronuncia giurisdizionale dell'esecutività dello stato passivo), non sostituibile con altra rivolta al tribunale fallimentare.
È evidente, quindi, come questa domanda di condanna, proposta in sede di opposizione all'esecuzione, e diretta all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento, e perciò ad aumentare il passivo costituente la quantità dei debiti da soddisfare, non possa non passare al vaglio del giudice delegato quale giudice monocratico, secondo le modalita, previste dagli artt. 93 e ss. della legge fallimentare.
Considerata, dunque, da un lato la competenza territoriale inderogabile del giudice dell'opposizione all'esecuzione, d'altro lato, l'imprescindibilità che il credito dedotto dall'opponente nell'ulteriore domanda sia vagliato in sede fallimentare, l'unica soluzione possibile appare la separazione delle due cause. Infatti è principio pacifico in giurisprudenza che la competenza per connessione o per continenza non può operare quando le competenze per le due cause in rapporto di continenza o di connessione siano fissate in modo inderogabile (cfr. Cass. S.U. 8.10.1992, n. 10984;
Cass. 31.3.1988, n. 2720; Cass. 13.12.1989, n. 5575). Nella specie, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Alessandria, limitatamente all'opposizione all'esecuzione. Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Alessandria, limitatamente all'opposizione all'esecuzione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001