Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10903 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA1 09 05 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIA BI CASSAZIONE Oggetto Prestazione d'opera. SEZIONE TERZA CIVILE Revisione di motore. Diligenza del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: revisore R.G.N. 12778/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Fabio MAZZA Consigliere - Cron. 28509 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Rep. 2788 Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Consigliere Ud. 08/02/02 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti € 1,55 LUCCHINI ARTONI SRL, in persona del sio legale 25 .2002 IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore sig. NC CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 215, €0,77 L 1500 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MACORI, difeso CANCELLER A dall'avvocato VINCENZO CHIUSOLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUTOPRINCIPE SRL, ORMAV SRL;
FS12203 intimati avversO la sentenza n. 10529/99 del Tribunale di 2002 MILANO, sezione 11 Civile emessa 1'8/7/99, depositata 362 il 30/12/99; RG.7721/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanniudienza del 08/02/02 dal Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dinanzi al giudice di pace di Milano (not. 4 ottobre 1996) la società Lucchini Artoni sri conveniva la società Autoprincipe srl per sentirla con- dannare alla restituzione della somma di lire 3.937.710, versata per la revisione del motore dell'au- tovettura Fiat Panda Diesel. Secondo la tesi dell'atto- re, il motore, una prima volta revisionato ed in garan- zia, si era avariato nel periodo di garanzia ed era stato consegnato all'Autoprincipe per una nuova revi- sione;
ma la società non aveva provveduto né alle ripa- razioni né alla restituzione. La società convenuta si costituiva e chiedeva la chiamata in causa della offi- cina soc. ORMAV che aveva smontato il motore ed esegui- to le riparazioni. La Ormav si costituiva e negava di avere una qualsiasi responsabilità in merito alla revi- sione del motore. Il giudice di pace disponeva consulenza tecnica d'ufficio sul motore, ma si appurava che il motore esa- 2 minato dal CTU era diverso da quello consegnato per la revisione. Con sentenza del 30 marzo 1998 il giudice di pace condannava la società Autoprincipe alla restituzione delle somme richieste ed al pagamento delle spese di consulenza e del giudizio. La decisione era appellata dall'Autoprincipe, che ne chiedeva la riforma;
resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 30 dicembre 1999 il Tribunale di Milano accoglieva l'appello ed in riforma della deci- sione rigettava la domanda proposta dalla soc. Lucchi- ni, condannandola alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore delle controparti. Contro la decisione ricorre la SOC. Lucchini con unico articolato motivo. Non hanno svolto difesa le controparti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine al mo- tivo dedotto, che si articola in tre censure. A. Nella prima censura si deduce il travisamen- to del fatto in ordine alla identificazione del motore oggetto di esame tecnico peritale, che i giudici del riesame, andando di contrario avviso ai primi giudici, hanno ritenuto essere il motore consegnato per la revi- 3 sione. Si deduce che tale convincimento sarebbe in con- trasto con le dichiarazioni del legale rappresentante della Ormav, con le affermazioni del consulente d'uffi- cio e persino con le deposizioni testimoniali. In senso contrario si Osserva come il Tribunale (ff. 10 a 12 motiv.) abbia posto in rilievo che la ORMAV al momento della consegna del motore ebbe ad ap- porre una propria punzonatura sul piano angolare poste- riore destro rettificato del monoblocco, ed è signifi- cativo che la censura pretermetta tale decisiva circo- stanza, che è prova a carattere obiettivo. Conseguente- mente perdono rilievo le censure svolte in ordine e pretese perplessità del consulente о del teste ER, dipendente della ditta Lucchini, perché contrastano con il dato obiettivo della punzonatura. Né è stata denun- ciata la falsa opposizione della stessa, al fine di mo- dificare l'identificazione del motore. La censura difetta dunque di decisività e nessun travisamento dei fatti risulta compiuto dai giudici del riesame. B. Nella seconda censura (che si collega alla prima per il travisamento) si deduce un error in proce- dendo, compiuto dai giudici dell'appello, nel non aver dato rilievo alla circostanza obbiettiva della presenza di un piccolo taglio sul manicotto del motore. Circo- 4 stanza posta in rilievo sin dal primo grado per eviden- ziare una possibile causa dei danni subiti dal motore, per la presenza di un corpo solido penetrato nel primo cilindro. In senso contrario si osserva come i secondi giudi- ci abbiano (ff. 12 della motivaz.) escluso la riferibi- lità dell'avaria all'Autoprincipe, che aveva assunto l'impegno di revisione del motore, sulla base dei ri- lievi compiuti dal CTU, escludendo la rilevanza del "piccolo taglio" nel manicotto del motore... Tale ratio decidendi sul nesso di causalità, è stata solo generi- camente censurata dal ricorrente, sicchè la motivazione sul punto deve ritenersi da sola, sufficiente, a regge- re la decisione. Il successivo argomento, sulla tardività della de- duzione, sollevata per la prima volta in appello, resta pertanto assorbito;
non senza rilevare che, essendo la parte ricorrente vittoriosa in primo grado, nell'atto di costituzione in appello avrebbe dovuto esplicitare o riconfermare tale deduzione, mentre dal riscontro sul- l'atto di appello (6 ottobre 1998) emerge unicamente la indicazione della circostanza in relazione al nesso di causalità. E tale circostanza è stata appunto espressamente considerata in sede di motivazione, come non decisiva. 5 C. con la terza censura si lamenta la condanna alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti della ORMAV, rilevandosi che la chiamata in causa è av- venuta ad opera dell'Autoprincipe. In senso contrario si osserva che la chiamata in è dipesa dalla iniziativa di introdurre la lite causa per le responsabilità inerenti alla revisione del moto- e dunque la chiamata in causa era necessitata dalla re, natura della lite ed il contraddittorio si è svolto tra le parti in relazione alle possibili responsabilità. La condanna ha seguito dunque il principio della soccom- 109T129,11 benza sostanziale. 456T 20,66 Per tali considerazioni il ricorso è infondato. EST. 143.77 Nulla per le spese non avendo svolto attività difensiva 8065 12,00 61,77 le controparti.
P.Q.M.
1 т о Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. т Roma 8 febbraio 2002 Janan Fiducian IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Д ля ви Dott.ssa Maria Aiello انا IL CANCEL 25.07.02 6