Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 04 9 3 1 /0 3 In nome de pop Sezione Lavoro +-R.G.2558700. Composta dai Magistrati: 2021701+21525/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 11018 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud. 19.11.02 Gabriella Coletti Oggetto: Giovanni Amoroso Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 25587/00 proposto da FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. AR Alvino, giusta procura notaio PA Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999, rep. 56911, dife- sa dall'avv. Arturo Maresca con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Fa- 9705 ravelli n. 22) presso lo studio degli avv.ti Arturo Maresca ed ZO Morrico, come da procura speciale a margine del ri- corso ricorrente
contro
STRUMENTI AR, ST AU, IN ER, IO ZO, DI IC, CI PA, IS SC PA e OP AU, difesi dall'avv. Ermanno Bujani del Foro di Pistoia e dall'avv. Domenico Battista del Foro di Roma presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Roma, via degli Scipioni n. 268/a, come da procura speciale in calce al controricorso controricorrenti e sul ricorso n° 2021/01 proposto da STRUMENTI AR, ST AU, IN ER, IO ZO, DI IC, CI PA, IS SC PA e OP AU, difesi dall'avv. Ermanno Bujani del Foro di Pistoia e dall'avv. Domenico Battista del Foro di Roma presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Roma, via degli Scipioni n. 268/a, come da procura speciale in calce al ricorso incidentale ricorrenti incidentali
contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.A. intimata nonché sul ricorso n° 21525/01 proposto da 2 STRUMENTI AR, ST AU, IN ER, IO ZO, DI IC, CI PA, IS SC PA e OP AU, difesi dall'avv. Ermanno Bujani del Foro di Pistoia e dall'avv. Domenico Battista del Foro di Roma presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Roma, via degli Scipioni n. 268/a, come da procura speciale in calce al ricorso incidentale ricorrenti incidentali
contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.A. intimata per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n° 250/00 in data 26 settembre/11 ottobre 2000 (R.G. 307/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
udito l'avv. Ermanno Bujani;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento dei ricorsi inciden- tali. 3 Svolgimento del processo e motivi della decisione indicata in epigrafe, la Rilevato che, con la sentenza controversia relativa a d'Appello di Firenze, in Corte licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, rigettava -per quanto ancora interessa- l'appello (principale) della Società su tale oggetto, confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato ai lavoratori indicati in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno e statuiva (accogliendo per questa parte il medesimo appello) la non cumulabilità di interessi e rivalutazione, in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994; rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi illustrati anche da memoria, la S.p.A. Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) e che gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta (un primo) ricorso incidentale (R.G. 2021/01) con due motivi (il secondo condizionato) e un secondo ricorso incidentale "tardivo" (R.G. 21525/01) con il quale viene denunciato un contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione;
- ampiamente considerato che con i tre motivi di ricorso motivazione, argomentati e denuncianti, in una con vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge n. 449/1997, dell'art. 43 legge n. 448/1998, dell'art. 1 D. L. n. + 324/1998, degli artt. 1362 SS. cod.civ.e degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento una speciale disciplinadella società Ferrovie dello Stato per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi 59, che precedente) le procedure configurate nel citato art. rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze е dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
B ritenuto che entrambe le tesi suesposte sono state giudicate - investite infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare hanno enunciato (a conferma dell'avviso già importanza} - espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n. 10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi 5 per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è Sanata dall'accordo sindacale che suscettibile di essere dei lavoratori da licenziare sulla comprenda l'individuazione base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, Ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni ७ si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato che
il primo motivo del ricorso incidentale (R.G. 2021/01) va accolto in conformità al disposto della sopravvenuta sentenza costituzionale n. 459/2000, sicchè, cassata sul punto la sentenza impugnata, va stabilito che interessi e rivalutazione un., 29devono essere corrisposti in cumulo tra loro (Cass., se. gennaio 2001 n. 38), con conseguente conforme condanna delle FS, pronunciandosi in tal senso nel merito;
considerato che
il secondo motivo (condizionato) con il quale si imputa al Collegio di merito di non aver rilevato la violazione dei principi di non discriminazione (esuberi inferiori ai lavoratori pensionabili) e di razionalità (i criteri di scelta adottati difettano dei requisiti di obiettività e generalità), nonché la inosservanza degli obblighi procedimentali assunti negli accordi sindacali - resta assorbito dal rigetto del ricorso principale;
considerato che
il (secondo) ricorso incidentale "tardivo" (R. G. 21525/01) è inammissibile, alla stregua del principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione (principale o incidentale) determina la consumazione del diritto di impugnazione, onde è preclusa la possibilità di altro ricorso (Cass. 9 agosto 2001 n. 10998); considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, mentre vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alle spese dei giudizi di primo e secondo grado;
F. Q. M. 7 La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. ( n Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale ° 2021/01), cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Ferrovie dello al pagamentoStato (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) di interessi e rivalutazione in cumulo tra loro. Dichiara assorbito il secondo motivo. Dichiara inammissibile il "ricorso incidentale tardivo" (n° 21525/01). Compensa le spese di questo giudizio di legittimità e conferma le statuizioni della sentenza impugnata in ordine a quelle dei - giudizi di merito. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002. Il Presidente Миний Ралидный Il Consigliere estensore Brun Barr ell I D , O L 9 L 0 9 O 1 A 5 B S . I S T Vilma PounРаши . A D R T M T A , ' A 3 T L A S 7 L IL CANCELLIERE S - I E O 4 Depositato in Cancelleria P D P : S 1 I I M I S 1 Oggi, 1 APR. 2003 N N A G E E D O S G E I A G T A D E N E IL. $"V " L O E , S T O E T A I R L R T L I S I E D G D E O R