Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 2
L'esame dell'imputato si svolge in relazione all'intera posizione processuale dell'esaminato senza distinzione delle singole imputazioni, nel senso che, nell'ambito dello stesso procedimento, non sussistono tanti esami da disporre distintamente quante sono le imputazioni, ma un unico esame nel corso del quale difensore e pubblico ministero possono porre le domande in riferimento alla intera materia dedotta in giudizio. (Fattispecie in cui l'imputato si doleva di non essere stato sottoposto ad esame su uno specifico capo di imputazione).
Per la sussistenza dell'esimente della reciprocità di cui al primo comma dell'art. 599 cod. pen. non è necessario un rapporto di immediatezza delle accuse, ma è pur sempre richiesto che tra le stesse intercorra un evidente nesso di dipendenza nel senso che il secondo offensore offende solo perché il primo ha precedentemente offeso. (Fattispecie in cui si è esclusa la ritorsione, ritenendo che una lettera ingiuriosa, inviata 25 giorni dopo un alterco, costituisse espressione di una sedimentata situazione di astio per fatti pregressi e non potesse dar conto del necessario rapporto di interdipendenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2000, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. Mauro Domenico LOSAPIO - Presidente;
del 13/01/2000
2) Dott. Fabio MAZZA - Consigliere;
SENTENZA
3) Dott. Vito SAVINO - Consigliere;
N. 43
4) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere;
REGISTRO GENERALE
5) Dott. Paolo NT SEPE - Consigliere;
N. 37450/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: 1) ZO SE, n. in Voghera il 20.10.1933; 2) AR IN, n. in TromeLL il 06.11.1946;
avverso la sentenza della Corte di AppeLL di Milano, in data 25 marzo 1999. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco MAzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. AR Favalli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore della ricorrente AR IN e delle parti civili RS NT RO e RS AR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della AR IN e la conferma della sentenza impugnata nei confronti del ZO SE;
Osserva:
1. Il 25 marzo 1999 la Corte di AppeLL di Milano confermava la sentenza, in data 5 giugno 1998, del OR di Voghera, con la quale ZO SE e AR IN erano stati condannati a pena ritenuta di giustizia per i reati, rispettivamente ascritti, di lesioni personali colpose ed ingiurie;
ingiurie e minaccia. Per come si legge in tal sentenza il procedimento era stato instaurato a seguito di querele sporte da NT RO RS, sacerdote, nei confronti del ZO, da AR RS nei confronti nella IN AR RS, per fatti afferenti a questioni di condominio tra gli stessi insorti. NT RO RS aveva lamentato di aver subito ingiurie dal ZO il 3 dicembre 1992 (per tale imputazione quest'ultimo era stato, poi, ritenuto non punibile per la reciprocità delle offese) e con una lettera indirizzatagli il 28 dicembre successivo. AR RS lamentava, tra l'altro, che nel corso di un'assemblea condominiale tenutasi il 27 ottobre 1992, era stato colpito con un pugno aLL zigomo e con altro pugno al sopracciglio sinistro dal ZO, riportando lesioni lievi. Il ZO, dal canto suo, lamentava che la AR lo aveva ingiuriato, in presenza anche di numerose persone, l'8 ottobre 1992, attribuendogli tendenze omosessuali, lo aveva minacciato, in occasione dell'assemblea condominiale del 27 ottobre 1992, colpirlo con una scarpa alla testa, ed il RS AR lo aveva, a sua volta , ingiuriato il 2 dicembre 1992. Nel relativo giudizio - dichiarata la incompetenza per materia relativamente alla posizione di RS AR, minore all'epoca dei fatti, con trasmissione dagli atti al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni competente - si erano costituiti parte civile RS NT RO e RS AR nei confronti del ZO, e quest'ultimo nei confronti della AR, ed il OR aveva condannato anche, rispettivamente, gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, per mezzo dei rispettivi difensori, il ZO e la AR.
Il primo denunzia:
a) il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione del dibattimento "circa l'omesso esame ed interrogatorio dell'imputato riguardo ai fatti per cui lo stesso è stato successivamente condannato". Deduce al riguardo che erroneamente la impugnata sentenza aveva ritenuto che a tanto si fosse preceduto, giacché l'esame dell'imputato, pur espletato, non aveva riguardato le contestazioni relative alle lesioni provocate a RS AR, ma solo le altre imputazioni;
b) il vizio di erronea applicazione della legge penale, per non aver riconosciuto la sentenza impugnata la "scriminante della ritorsione per la reciprocità delle offese in favore del ricorrente che non aveva proposto querela, riguarda alle ingiurie contenute neLL scritto indirizzato al RS NT RO";
c) il vizio di erronea applicazione della legge penale "per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa in ordine al reato di lesioni volontarie ... e derubricando dal OR in lesioni colpose per eccesso in legittima difesa putativa";
d) il vizio di motivazione suLL stesso punto, in relazione alla ritenuta inattendibilità al riguardo del teste SC e alla omessa considerazione che, quanto meno "in un secondo tempo", fu il RS "il vero aggressore, mantenendo un comportamento offensivo molto più grave tentando di spezzare le dita della mano del ricorrente e sferrandogli un calcio nell'anca che ne provocò la caduta a terra".
La AR, dal canto suo, denunzia:
a) i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione in ordine alla "mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 599, c.3, c.p.". la Corte di merito avrebbe fondato il suo giudizio "sulle sole dichiarazioni rese dal teste SC IL;
"a distanza di anni, i testi ben possono non ricordare con precisione le parole o le frasi offensive riferite": "in sostanza, la Corte, dopo aver accertato sulla base delle deposizioni assunte che il ZO ha offeso a sua volta la AR, quantunque non siano state scrupolosamente ricordate le parole e frasi offensive riferite, e dopo aver ritenuto poco attendibili le dichiarazioni del SC per aver avuto, nell'intera vicenda, una posizione di vicinanza e comunanza di interessi con il ZO, finisce per confermare sul punto la sentenza del OR senza fornire alcuna valida motivazione";
b) i vizi di erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e di motivazione, "travisamento dei fatti". Anche al riguardo sarebbero state valorizzate le sole dichiarazioni del SC e sarebbe da escludere la sussistenza del reato contestato alla stregua della espressione incriminata("se non sta zitto le dò una scarpa in testa!").
3.0. I ricorsi sono infondati.
Quanto, invero, alle censure proposte dal ZO:
3.0.1 È priva di fondamento la prima doglianza relativa al mancato accoglimento della istanza di rinnovazione del dibattimento. Ha richiamato, infatti, la sentenza impugnata che "il ZO fu adito una prima volta quale parte civile...; successivamente egli fu sentito proprio in veste di imputato...". Il rilievo del ricorrente che, in quella sede, l'imputato non sia stato sottoposto a esame "sulle contestazioni del medesimo capo a) relativo alle lesioni volontarie... poi derubricate in lesioni colpose...", non ha pregio, giacché le regole per l'esame delle parti private sono determinate dall'art. 503.2 c.p.p.; questo si svolge "con le domande del difensore o del pubblico ministero e dei difensori della parte civile" e degli altri soggetti ivi indicati. L'esame, neLL stesso procedimento, si svolge in relazione alla intera posizione processuale della parte, non vi sono, nell'ambito deLL stesso procedimento, tanti esami, da disporre distintamente e separatamente, quante sono le imputazioni, ma un esame della parte privata nel corso del quale i difensori ed il P.M. possono porre le domande che ritengono, in riferimento alla intera materia contenziosa dedotta in giudizio;
e se il difensore ritenga di porre alcune domande e non altre, in riferimento ad alcuni capi di imputazione e non ad altri, impudet sibi la scelta di tale strategia difensiva.
3.0.2 Quanto al secondo motivo di gravame, deducendosi il mancato riconoscimento della "scriminante della ritorsione per la reciprocità delle offese", devesi innanzitutto rilevare (a dare contezza della tesi difensiva) che nei motivi di appeLL era stato fatto specifico riferimento aLL "stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui" (599, 2^ c., c.p.), sull'addotto presupposto che la missiva incriminata fosse determinata dal "solo scopo di dimostrare il suo titolo professionale" quale insegnante di matematica" (assunto confutato dai giudici di merito) ed era stato, altresì, dedotto che "quanto meno alla fattispecie è applicabile l'ipotesi di cui al comma 3^ dell'art. 599 che prevede la non punibilità dell'offensore che non abbia proposto querela", sull'addotto presupposto che il ricorrente "sia stato per ben sette volte (così genericamente richiamate) offeso da DO RS in episodi successivi... il primo dei quali a far tempo dal 1989", l'ultimo, comunque, questa volta specificamente indicato, il 3 dicembre 1992, quando nell'alterco tra i due l'antagonista avrebbe rivolto l'epiteto di "pazzo" al ricorrente.
Quanto a tale ultimo episodio, devesi rilevare che la integrativa sentenza di primo grado ha dato atto che, "nel corso della discussione, ZO ha chiamato RS "mafioso, delinquente, mantenuto"; il RS ha risposto, ma con parole profferite sottovoce, che il MA.LL (teste) non è riuscito a cogliere"; ha, nondimeno, richiamato le dichiarazioni della parte civile (che, "... ha confermato di avere, qualche volta, contraccambiato gli insulti del ZO, a volte in modo forte, altre volte in modo ironico, di aver usato entrambi i modi quella mattina, soprattutto queLL ironico"), per inferirne che "in quella occasione le ingiurie furono reciproche". Tale reciprocità delle offese, in quella occasione arrecate, quindi, è stata già valutata dal giudice di primo grado, e dalla relativa imputazione il ricorrente venne assolto "perché le offese sono reciproche e non punibili ai sensi dell'art. 599 c.p.": appare, perciò, evidente dal testo della sentenza suindicata che la reciprocità delle offese venne delibata, consumandosene il rilievo, dal giudice, in riferimento a quelle reciprocamente arrecate in quella occasione, sicché, rispetto a tanto, già si appalesa infondata la riproposizione di tale scriminante anche in riferimento ad altre offese successivamente arrecate, venticinque giorni dopo l'esaurimento di tale episodio: non può, difatti, ritenersi che un'offesa ricevuta abiliti a molteplici scriminanti ritorsioni, nel tempo successivamente poste in essere.
Ma, anche sotto un più generale ed esaustivo profilo, pure devesi al riguardo rilevare che la causa di non punibilità prevista dal 1^ comma dell'art. 599 c.p. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può non esercitarlo, anche se ricorrono le condizione di tale beneficio, difatti, non costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, che può solo proporre istanza in tal senso, ma non censurare in Cassazione un'eventuale pronuncia negativa(cfr., ex pluribus, Cass., n. 6675/1988). Nella specie, la integrativa sentenza di primo grado, dopo quanto sopra richiamato, ha puntualmente esplicitato, al riguardo, che "la lettera contenente le frasi offensive è stata inviata a distanza di ben venticinque giorni dall'ultimo episodio offensivo e quindi non può applicarsi la scriminante della reciprocità"; e la sentenza ora impugnata ha ulteriormente specificato "come la missiva in esame sia stata non già la reazione ad uno specifico episodio, quanto piuttosto l'espressione di un rancore radicatosi in epoca risalente rispetto agli odierni fatti e coltivato nel tempo". Ora, è ben vero che il 1^ comma dell'art. 599 c.p. non richiede anche un rapporto di immediatezza tra le reciproche offese, diversamente dall'ipotesi disciplinata nel 2^ comma della stessa norma ("... e subito dopo di esso"), sicché non è richiesto che la ritorsione sia immediata, ovvero che le offese siano contestuali e contemporanee. Epperò, è pur sempre necessario che le offese siano "reciproche", tale reciprocità sussistendo solo quando tra la prima e la seconda interceda un evidente nesso di dipendenza, sicché possa ritenersi che, tra le due persone interessate, "l'una faccia perché l'altra ha fatto", come si esprime autorevole dottrina. Anche il decorso del tempo, quindi, rileva, ogni qualvolta da esso possa desumersi che, in effetti, non vi sia un nesso di interdipendenza tra la prima e la seconda offesa, nel senso che quest'ultima non sia stata determinata dalla prima, che il secondo offensore, cioè, non ha offeso solo perché il primo ha pregressamente offeso, e una sedimentata situazione di astio per fatti pregressi non è idonea a dare contentezza di queLL specifico rapporto di interdipendenza che la reciprocità richiede. E nella specie - gia s'è detto - i giudici del merito hanno rilevato che l'offesa ("11 pagine infarcite di ingiurie", inoltrate venticinque giorni dopo l'ultimo asserito episodio) arrecata dal ricorrente era "non già la reazione ad uno specifico episodio, quanto piuttosto l'espressione di un rancore radicatosi in epoca risalente rispetto agli odierni fatti e coltivato nel tempo..., attuazione di una ben meditata resa dei conti, non priva di 'ricercatezze' e compiacimenti espressivi..., non potendosi, anche a tal proposito, non tener conto del fatto che, pur dopo svariati episodi di reciproche offese... l'odierno imputato abbia voluto ancora una volta rinnovare a distanza di tempo dall'ultimo scambio, frigido pacatoque animo, uno sfogo di rancore lungamente pensato ed elaborato..."; sicché, alla stregua degli esaminati dati fattuali, i giudici del merito hanno, non iLLgicamente, escluso al sussistenza di uno specifico rapporto di interdipendenza tra l'offesa assertivamente ricevuta di uno specifico rapporto d interdipendenza tra l'offesa assertivamente ricevuta e quella arrecata.
3.0.3 Quanto al terzo e quarto motivo di gravame, i giudici del merito hanno dato adeguata e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione (pagg. 13- 16 della sentenza impugnata), conclusivamente rilevando che, pur non essendo possibile giungere ad una esatta ricostruzione della zuffa, "unico dato certo è che una zuffa vi fu e che dalla stessa derivarono lesioni al RS", e che "si verte, aLLra, in tema di offese reciproche, dinanzi alle quali non opera la scriminante della legittima difesa, salvo il caso particolare - nella specie non ricorrente - che uno dei litiganti abbia ad un certo punto tenuto un comportamento offensivo diverso e più grave, tale da giustificare una reazione difensiva proporzionata...". E la sentenza impugnata è pervenuta a tale conclusivo divisamento dopo aver compiutamente esaminato le risultanze testimoniali acquisite al processo, rilevando, tra l'altro, come, "anche a voler prestar fede alla ricostruzione del SC, sarebbe stato pur sempre il ZO a trascorrere per primo a vie di fatto, dinanzi al contegno del RS che sarebbe stato queLL di colui che si trattiene dal dare un pugno", annotando che "è cosa diversa dare un pugno e trattenersi dal darlo" ("come se si trattenesse dal dare un pugno", aveva riferito il SC, secondo quanto si riporta in sentenza): ed al riguardo pure va considerato che la "necessità di difendersi", di cui all'art. 52 c.p., implica un concetto di ineluttibilità (nel senso che solo difendendosi è possibile evitare l'offesa ingiusta per la quale sussista pericolo attuale), sicché l'esimente in questione non può ritenersi, non solo quando il pericolo attuale non sussista con connotazioni di attualità e proporzionalità (e nella specie il RS si era già trattenuto dal colpire), ma anche quando siano attuabili atteggiamenti diversi dalla reazione, ispirati a ragioni di decorosa e facile cautela, idonei di per sè ad eliminare la sussistenza del pericolo. Ma i giudici del merito hanno richiamato anche la ben diversa ricostruzione dei fatti offerta dagli altri due testi (Gazzaniga, Buscaglia;
il primo, in particolare, e "in analogo senso la più generica deposizione" del secondo: "aver sentito il rumore di un ceffone e di aver visto immediatamente dopo il RS massaggiarsi la faccia, deducendone che quest'ultimo avesse ricevuto uno schiaffo...: e ciò si badi bene, in una fase immediatamente precedente lo scatenarsi del vero e proprio corpo a corpo fra il RS ed il ZO").
E quanto ala lamentata ritenuta inattendibilità del teste SC (sulle cui dichiarazioni fa esclusivo riferimento la tesi difensiva), giova richiamare che in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è queLL di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici de merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica neLL sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 29.1.1996, n. 930): compito, questo, cui la impugnata sentenza ha adeguatamente assolto.
Ma deve, a tal punto, rivelarsi che la sentenza di primo grado aveva, comunque, riconosciuto, in riferimento al reato che occupa, l'eccesso colposo in legittima difesa e la impugnata sentenza pure annota che "le statuizioni... sul punto non possono ovviamente essere modificate, in assenza di impugnazione dal parte del pubblico ministero". Poiché, dunque, è in riferimento a tale ritenuto titolo di reato che va delibata la censura proposta dal ricorrente, le connotazioni circostanziali del fatto, come esplicitate in sentenza, logicamente sono state ritenute dai giudici del merito non inducenti ad una conclusione più favorevole al ricorrente di quella espressa dal giudice di prime cure.
Quanto alle censure proposte dalla AR.
3.1.0 In ordine al primo motivo di doglianza, deve rilevarsi che i giudici di merito sono pervenuti alla resa statuizione esaminando le dichiarazioni testimoniali non solo del SC, ma anche di altri testi (Bianchi, AppeLL) e confutando, come "del tutto inverosimile", la diversa giustificativa versione fornita dall'imputata; e lamentandosi, anche da tale ricorrente, la "mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 599, c.
3. c.p.", pure al riguardo hanno adeguatamente motivato i giudici d'appeLL, i quali, premesso che, comunque, "in caso di reciprocità di offese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la decisione di dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori", , hanno rilevato che "non vi è alcuna prova che, nell'occasione qui in esame, vi sia stata reciprocità di offese" evocando anche come "l'iniziale generico battibecco fra il ZO e la AR fu determinato da un fatto ingiusto di quest'ultima, consistito nell'avere ella azionato lo scarico del bagno in un momento in cui questo era scollegato dal pluviale e produceva eiezioni sul terreno...". Riconosce, d'altronde, la ricorrente come "non siano state scrupolosamente ricordate (dati testi, "a distanza di anni") le parole e le frasi offensive riferite..."; sicché non si appalesa affatto iLLgico il divisamento dei giudici del merito, chele addotte offese ricevute costituiscano, in sostanza, mera indimostrata allegazione di parte.
3.1.2 egualmente infondata, infine, è anche la doglianza esplicitata col secondo motivo di gravame. Pure al riguardo, infatti, i giudici del merito hanno dato adeguata e logica contezza della ritenuta sussistenza del reato addebitato, in particolare rilevando anche come la serietà della minaccia ("dare un colpo di scarpa sulla testa del ZO se non fosse stato zitto") scaturisse, oltre che da altri elementi "...la AR è sensibilmente più giovane del ZO", tanto rilevandosi in riferimento alle deduzioni al riguardo proposte dall'imputata; trattavasi di "una assemblea assai turbolenta..., all'interno di essa vi era una atmosfera nettamente ostile nei confronti del ZO..."), anche dalla circostanza che vi erano stati "precedenti alterchi fra il AR e il ZO, nel corso di uno dei quali ella aveva cercato di colpirlo proprio con una scarpa".
4. Entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso del ZO, tale impugnazione estendendo i suoi effetti anche ai fini civilistici (art. 574.4 c.p.p.), comporta, altresì, la condanna di tale ricorrente anche alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, in questa fase, delle costituite parti civili, RS NT RO e RS AR;
spese che si liquidano in complessive lire unmilionecinquecentomila.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ZO alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili RS NT RO e RS AR, che liquida in complessive lire unmilionecinquecentomila.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000