CASS
Sentenza 28 novembre 2023
Sentenza 28 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2023, n. 47629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47629 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE NA RI nato il [...] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA NO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. letta le memoria del difensore della parte civile avv.to Fent il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi l'imputata alle spese di questa fase del procedimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Belluno del 13-10-2021 che aveva condannato PO NA ST alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di truffa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Bonomo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla omessa citazione nel giudizio di appello dell'imputata e del difensore della stessa, sia d'ufficio che di quello di fiducia successivamente nominato;
- vizio di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47629 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 25/10/2023 gn zio DO .Ed invero, dall'analisi .degli atti che questa Corte di cassazione è chiamata ad effettuare in caso di eccezioni di nullità non risulta che al difensore dell'imputato sia mai stato notificato l'avviso di fissazione del giudizio di appello. E l'omessa citazione della difesa riguardava sia il difensore di ufficio che quello di fiducia successivamente nominato così che risulta integrata una delle fattispecie di nullità indicate dall'art. 178 cod.proc.pen. relativa alla assistenza della difesa nella fase di appello;
peraltro va ancora sottolineato che, nel caso in esame, tale nullità per omessa citazione veniva ritualmente eccepita dalla difesa di fiducia nelle more nominata nelle conclusioni scritte del giudizio di appello senza però che la corte di merito se ne avvedesse o motivasse sul punto. Alla luce delle predette considerazioni pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio. Le statuizioni sulle spese della presente fase vanno rimesse al giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio. Roma, 25 ottobre 2023 IL CONSIGLIE E EST.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA NO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. letta le memoria del difensore della parte civile avv.to Fent il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi l'imputata alle spese di questa fase del procedimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Belluno del 13-10-2021 che aveva condannato PO NA ST alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di truffa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Bonomo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla omessa citazione nel giudizio di appello dell'imputata e del difensore della stessa, sia d'ufficio che di quello di fiducia successivamente nominato;
- vizio di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47629 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 25/10/2023 gn zio DO .Ed invero, dall'analisi .degli atti che questa Corte di cassazione è chiamata ad effettuare in caso di eccezioni di nullità non risulta che al difensore dell'imputato sia mai stato notificato l'avviso di fissazione del giudizio di appello. E l'omessa citazione della difesa riguardava sia il difensore di ufficio che quello di fiducia successivamente nominato così che risulta integrata una delle fattispecie di nullità indicate dall'art. 178 cod.proc.pen. relativa alla assistenza della difesa nella fase di appello;
peraltro va ancora sottolineato che, nel caso in esame, tale nullità per omessa citazione veniva ritualmente eccepita dalla difesa di fiducia nelle more nominata nelle conclusioni scritte del giudizio di appello senza però che la corte di merito se ne avvedesse o motivasse sul punto. Alla luce delle predette considerazioni pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio. Le statuizioni sulle spese della presente fase vanno rimesse al giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio. Roma, 25 ottobre 2023 IL CONSIGLIE E EST.