Sentenza 4 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" – che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato – deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di convalida dell'arresto dell'indagato trovato in possesso di una banconota di cinquanta euro, operato dalla polizia giudiziaria all'uscita di un ristorante, dopo che il proprietario del locale aveva riferito che un suo collaboratore aveva visto l'arrestato sottrarre una banconota del medesimo taglio dal bancone dell'esercizio commerciale, attesa la natura fungibile del bene il cui possesso non può di per sé dirsi ingiustificato).
Commentario • 1
- 1. Semi flagranza e maltrattamenti in famiglia: è legittimo l’arresto anche senza percezione diretta del fatto, se vi sono tracce inequivocabili (Cass. pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2025
La pronuncia in commento affronta il tema della legittimità dell'arresto in quasi flagranza nei reati di maltrattamenti in ambito familiare. La Corte di cassazione, discostandosi da un'interpretazione rigidamente formalistica della flagranza, valorizza una concezione sostanziale delle “tracce del reato” e riconosce come pienamente legittimo l'arresto, anche in assenza di diretta percezione dell'azione criminosa da parte degli operanti, quando vi siano elementi obiettivi immediatamente percepibili che rendano evidente il nesso tra il reato e il soggetto autore. I fatti L'indagato aveva rinchiuso l'anziana madre sul balcone sotto la pioggia. I Carabinieri erano intervenuti pochi minuti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2019, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2019 |
Testo completo
05349-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1713/2019 EMANUELE DI SALVO - Presidente - CC 04/12/2019 DANIELA RITA TORNESI R.G.N. 30621/2019 MAURA NARDIN Relatore UGO BELLINI DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI KA nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO SH BE ricorre avverso il provvedimento del Tribunale di Roma 1. con cui è stata disposta la convalida dell'arresto, operato nei suoi confronti, in data 11 luglio 2019, in relazione al reato di furto aggravato, nonché l'applicazione della misura del divieto di dimora nel Comune di Roma.
2. Rileva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per avere il Tribunale ritenuto la sussistenza dei presupposti della convalida, nonostante l'insussistenza della flagranza e della quasi flagranza del reato. Osserva che per dirsi sussistente la flagranza o la quasi flagranza del reato, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, è necessario che la polizia giudiziaria abbia percezione diretta dell'accaduto, mentre la medesima condizione va esclusa quando sia necessaria una pur minima attività investigativa. Nel caso di specie, al contrario, la polizia giudiziaria -intervenuta su sollecitazione di un cittadino che osservava la condotta dell'indagato, ritenendola sospetta- non aveva potuto osservare alcunché, essendo giunta sul luogo solo dopo che colui che aveva provveduto ad allertare le forze dell'ordine, aveva bloccato SH, introdottosi in un ristorante e di lì uscito immediatamente. Soltanto in seguito alle dichiarazioni del proprietario del locale, il quale riferiva che un suo collaboratore aveva visto SH sottrarre una banconota da cinquanta euro dal bancone, gli operanti, trovando indosso a SH una banconota di quel taglio, provvedettero all'arresto. Sostiene che neppure è possibile fondare la legittimità della convalida sulla presenza di 'tracce del reato', consistenti nel ritrovamento indosso a SH di una banconota da cinquanta euro, essendo il denaro bene fungibile per eccellenza e non potendo per ciò solo farsi coincidere il biglietto di banca sottratto con quello in possesso dell'indagato. Dunque, al più, il giudice avrebbe potuto riqualificare l'arresto come arresto facoltativo. Sottolinea, infine, come priva di consistenza sia la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n 4) cod. pen. non potendosi ravvisare la destrezza nel semplice approfittamento della disattenzione del derubato, in assenza di modalità dell'azione preordinate alla distrazione degli interessati, al fine di sottrarre il bene. Ciò, nondimeno, comporta il venir meno della legittimità della convalida, non essendo l'arresto consentito in caso di furto semplice. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Va richiamato, infatti, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore) Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591).
3. Ora, seppure, come di recente chiarito da questa Sezione, in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede a differenza del caso - dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.M. in proc. Kukiqi e altro, Rv. 271683), nondimeno, nel caso di specie le tracce del reato, sarebbero costituite dalla 'cosa sottratta', ovverosia da una banconota del medesimo taglio di quella sottratta dal bancone dell'esercizio nel quale, secondo la persona che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, l'indagato si sarebbe introdotto.
4. Trattandosi, tuttavia, di denaro, ovverosia del bene fungibile per eccellenza, e per di più di una somma modesta, cui possesso non può di per sé dirsi ingiustificato, non possono validamente ritenersi sussistenti i presupposti che consentono la provvisoria privazione del diritto fondamentale della libertà personale, di iniziativa della polizia giudiziaria. E ciò perché, l'arresto in flagranza, e quindi in assenza di un provvedimento motivato della autorità giudiziaria, rappresenta -come ha ricordato il Supremo Collegio- un istituto di carattere eccezionale, in tal senso espressamente connotato dall'articolo 13, terzo comma, Cost., la cui disciplina è di stretta interpretazione (articolo 14, primo comma, preleggi), che deve essere escluso ogniqualvolta la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca ed implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione.
5. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, per insussistenza delle condizioni della convalida dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché non sussistevano le condizioni per la convalida dell'arresto. Così deciso il 4/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuele Di Salvo Maura Nardin Travaillie DEPOSITATO IN CANCELLERIA 107EDZEJ oggi,.