Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
In tema di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, il versamento all'ente pubblico proprietario dell'immobile dell'indennità di occupazione ovvero il rilascio all'imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato e l'allaccio delle utenze domestiche non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile occupazione.
Commentari • 3
- 1. Condotta di invasione di terreni o edifici: configurabilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato. In particolare, gli Ermellini rilevavano prima di tutto che, in tema di occupazione abusiva di immobili, qualora il soggetto subentri nell'immobile di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del legittimo detentore, esistano due orientamenti contrastanti. Difatti, secondo un primo indirizzo ermeneutico, parte dalla considerazione per cui nel reato di invasione di terreni o edifici la nozione di “invasione” non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente“, ossia “contra ius” in quanto …
Leggi di più… - 2. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
Leggi di più… - 3. Quando ricorre lo stato di necessità nel caso di invasione di terreni o edificiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 59, 633) 1. Il fatto Il Giudice di Pace di Termini Imerese infliggeva agli imputati la pena pecuniaria della multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, per il tramite dei loro difensori, deducendo i seguenti motivi: 1) la sentenza non aveva tenuto in considerazione elementi fondamentali che erano emersi in maniera pacifica in sede dibattimentale al fine dell'assoluzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
03436-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 3005 UGO DE CRESCIENZO -Presidente- P.U. -27/11/2019- PIERO MESSINI D'AGOSTINI -relatore- R.G. n. 48772/2018 ANNA MARIA DE SANTIS motivazione semplificata RL RO RA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN AR n. a Bagno a Ripoli il 7/12/1988 avverso la sentenza resa in data 14/9/2018 dalla Corte d'Appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la memoria difensiva pervenuta in data 8/10/2019; udita nell'udienza pubblica del 20/9/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per prescrizione RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 11/2/2014, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di occupazione abusiva di un immobile di proprietà del Comune di Firenze, condannandola per l'effetto alla pena di euro 500,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. Andrea Scavetta, deducendo: 1 alle 2.1 l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione dell'immobile come edificio pubblico, non essendo stata acquisita in atti prova certa dell'appartenenza dell'immobile al demanio comunale in difetto dell'allegazione del titolo di proprietà;
2.2 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al comprovato rapporto instaurato tra l'imputato e l'ente supposto proprietario che ha riscosso l'indennità a titolo di occupazione e ha rilasciato certificato di residenza della prevenuta. Secondo la difesa, il pagamento delle utenze domestiche unitamente alla indennità di occupazione e il rilascio all'imputata di certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato sono circostanze che attesterebbero la successiva regolarizzazione del rapporto locativo, del quale la Corte territoriale non ha preso atto;
2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la sentenza impugnata considerato che l'occupazione era avvenuta in stato di necessità da parte di soggetto incensurato.
2.4 Conclusivamente, il difensore deduce l'estinzione dell'illecito per maturata prescrizione, eccezione ribadita nella memoria difensiva pervenuta in data 8/10/2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle doglianze proposte, che reiterano rilievi già scrutinati dalla Corte distrettuale ed evasi con il supporto di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica.
3.1 Quanto al preteso difetto di prova in ordine alla proprietà dell'unità immobiliare occupata, la sentenza impugnata ha dato conto che, sulla scorta delle prove orali e documentali acquisite, nonché delle stesse dichiarazioni della ricorrente, consta che l'appartamento è di proprietà del Comune di Firenze e destinato ad alloggio popolare dalla società partecipata CASA SpA, ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica comunale. Le censure difensive sul punto risultano del tutto generiche ed aspecifiche in quanto omettono di considerare l'avvenuta costituzione di parte civile dell'ente territoriale, in alcuna sede confutata dalla difesa, e l'individuazione da parte della stessa imputata della proprietà dell'immobile in capo al Comune di Firenze, cui ha indirizzato il versamento dell'indennità di occupazione. E' il caso di precisare che, ai fini della prova penale, gli elementi acquisiti hanno piena capacità rappresentativa della titolarità del bene, senza necessità alcuna di allegazione del titolo di proprietà e degli estratti catastali, spettando alla difesa l'onere di fornire al riguardo prova contraria.
3.2 Né hanno pregio le censure difensive in relazione alla pretesa regolarizzazione del rapporto di locazione, desumibile dal versamento dell'indennità di occupazione, dall'allaccio delle utenze 2 allen domestiche e dal rilascio di documenti indicanti la residenza della prevenuta nell'immobile occupato. La Corte territoriale ha esattamente rilevato che siffatte circostanze, lungi dal costituire un titolo idoneo a scriminare la condotta delittuosa, dimostrano esclusivamente il perdurare della stessa. Infatti, deve escludersi che l'unilaterale attività costituita dal versamento di un'indennità ovvero il recepimento di una situazione di fatto quale l'indicazione della residenza o la voltura delle utenze abbiano efficacia sanante di un delitto già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione del medesimo a propria stabile dimora. Si è in presenza, dunque, di situazioni che non implicano alcuna regolarizzazione amministrativa dell'avvenuto abuso, comunque insuscettibile di incidere, anche ove sussistente, sulla configurabilità del delitto ex art. 633 cod.pen. e sulla responsabilità dell'agente ( nel senso dell'irrilevanza di eventuali regolarizzazioni amministrative, Sez. 2, n. 269 del 30/04/1986 - dep. 1987, Boscolofallo, Rv. 174813).
3.3 Manifestante infondati s'appalesano, altresì, i rilievi in punto di denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata ampiamente argomentato in ordine all'assenza di profili di meritevolezza a fronte di una condotta caratterizzata da grave disvalore sociale, tenuto conto della mancata richiesta della prevenuta di accesso alle graduatorie per le case popolari, della disponibilità di altra abitazione nella stessa zona e della perdurante protrazione della condotta illecita. Né appare a tal fine apprezzabile l'addotto stato di necessità della ricorrente, già motivatamente escluso dai giudici di merito, non potendosi legittimare - pur nelle ipotesi di disagio sociale e difficoltà economica- una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia quale quella nella specie perseguita (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Pg in proc. Antonuccio e altro, Rv. 264560).
3.4 Priva di pregio s'appalesa la conclusiva eccezione di prescrizione. Questa Corte ha costantemente precisato che il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458; n. 35419 del 11/06/2010, Ferrara, Rv. 248301). Nella specie, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 11/2/2014 e da tale data decorre il termine di prescrizione di anni sei, aumentato di un quarto per effetto degli atti interruttivi, sicché l'invocata causa estintiva non risulta maturata né sarebbe stata, comunque, invocabile in considerazione della rilevata inidoneità dell'impugnazione ad instaurare il contraddittorio di legittimità. delen 3 4. Alla declaratoria di inammissibilità accede la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, camera di consiglio del 27 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il President Anna Maria De Santisalli Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dot.ssa Rosa For d Musumeci IL 28 GEN. 2020 IL GANGSTERE 4