Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8596 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
0859 6 / 02 1 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIA IN NOME DE LA CORTE SUPRE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente PRESTIPINO R.G. N. 495/00 Consigliere Cron.23601 MERCURIO Dott. Ettore Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: SS FR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA PIRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LANFR TONELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 225/98 del Tribunale di LATINA, depositata il 23/12/98 R.G.N. 7183/94; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco 1241 -1- Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato TONELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Latina RO FR conveniva in giudizio l'INPS e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Latina, con cui era stata rigettata la sua domanda di ripristino del trattamento di invalidità, ingiustamente revocato con provvedimento del 28/6/88. L'INPS contestava la fondatezza dell'appello ed il Tribunale, con sentenza del 14/10 - 23/12/98, lo rigettava, rilevando che di norma la revoca della pensione da parte dell'INPS non presupponeva l'accertamento di un recupero della capacità di guadagno dell'assicurato, ma la verifica dell'insussistenza di una riduzione al di sotto della soglia legale, con la conseguenza che il ripristino del trattamento previdenziale, così come quello del riconoscimento del diritto al trattamento, aveva come oggetto la sussistenza o meno dell'invalidità. Nel caso in cui, però, la sussistenza originaria dello stato invalidante fosse stata riconosciuta giudizialmente con sentenza passata in giudicato, avendo la prima valutazione valenza di dato intangibile, la verifica della legittimità della soppressione doveva essere compiuta in termini di comparazione fra la situazione originaria e quella esistente all'epoca della soppressione. Nel caso di specie l'esistenza di tale giudicato era stata formalmente eccepita in primo grado e la valutazione di conseguenza era stata espressa in termini comparativi. Nel precedente giudizio il RO era stato ritenuto invalido perché affetto da epatopatia cronica a carattere evolutivo associata a plenomegalia, con prognosi negativa, avendo il consulente precisato che "il danno epatico persiste nel tempo e tende solitamente ad evolvere fino a sfociare, nei casi più gravi, in quadri di cirrosi conclamata"; con ben due consulenze, che avevano sempre concluso per la legittimità della revoca, il Pretore aveva accertato, col primo consulente, che normali erano “i risultati di analisi di laboratorio mirate all'accertamento di eventuali patologie di funzionalità epatica" e col secondo "l'attuale assenza, in relazione all'epatopatia ... di segni clinico- laboratoristici di impegno funzionale d'organo e quindi l'esistenza di un quadro di verosimile pregressa sofferenza aspecifica epatica>". A queste chiare indicazioni di una evoluzione in senso migliorativo delle patologie riscontrate nel precedente giudizio, si erano aggiunte le conclusioni della consulenza di secondo grado, secondo cui il RO era affetto da "esiti di eventi infortunistici remoti;
perdita di falange distale 1° dito mano sn. e falange distale ed epifisaria 1° dito mano ds;
ipoacusia da rumore: epatite cronica senza segni clinici laboratoristici di attività; spondilo - gonartrosi con scarso impegno funzionale". Doveva quindi essere esclusa la presenza delle temibili complicanze diagnosticata nel precedente giudizio, non avendo avuto la malattia quella negativa evoluzione già ipotizzata ed essendosi invece realizzato un significativo miglioramento delle condizioni fisiche, con la conseguenza che doveva escludersi che le infermità riscontrate fossero tali "da ridurre la capacità di guadagno nei limiti di legge" Prive di pregio erano le contestazioni del consulente di parte, in 2 quanto le "invocate risultanze in ordine alla patologia a carico del fegato non inficiano le conclusioni del CTU”, posto che lo stesso aveva rilevato l'epatite cronica, ma escluso la presenza di "elementi che caratterizzano le epatiti croniche attive e tanto meno quelli che configurano il quadro della cirrosi" La spondiloartrosi era rilevante ai fini di causa solo in ragione delle eventuali ripercussioni funzionale, che erano però modeste. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il RO, fondato su due motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione i motivi di appello e le deduzioni critiche del consulente di parte. Per gli esiti di infortunio l'INAIL ha riconosciuto una inabilità nella misura del 42% e su tale valutazione concorda anche l'INPS. Per il settore relativo all'epatite cronica, mentre il CTU conclude per la sussistenza di “epatite cronica senza segni clinici laboratoristici di attività", la diagnosi dell'ecografia è di “epatopatia di tipo cronico ... con segni clinici e laboratoristici di sofferenza epatica in atto e persistente nel tempo, per cui si può parlare di epatite cronica attiva", con una valutazione di inabilità nella misura del 50%, cui deve essere aggiunta un'invalidità del 20-30% per la spondilo - gonastrosi. Nel complesso 3 quindi le malattie invalidanti superano di gran lunga la soglia dei 2/3, cioè del 67%, di riduzione della capacità lavorativa a norma della L. n. 222 del 1984 e quindi della capacità di guadagno. A ciò si aggiunge la persistenza della nevrosi d'ansia, che incide anch'essa sulla capacità di guadagno. Il Tribunale ha trascurato le indicazioni del consulente di parte e non ha considerato assolutamente la affezione psichica di una persona definita come “soggetto neurolabile". Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 10 D. L. n. 636/1939 in relazione all'art. 24 L. n. 160 del 1975, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che, ai fini della revoca della pensione di invalidità, deve essere dimostrato il riacquisto della capacità di guadagno superiore ad 1/3, tenendo presenti le condizioni psico fisiche, ambientali ed oggettive al momento della concessione e della revoca, che nel caso di specie è stata ritenuta legittima sol perché l'affezione epatica non è sfociata in cirrosi;
nessuna valutazione è stata fatta in ordine al riacquisto della capacità di guadagno ed agli altri fattori (età, attitudini, grado colturale, ecc.) soggettivi ed oggettivi che dovevano essere tenuti presenti, compresa la situazione occupazionale territoriale. Dal punto di vista sanitario devono essere tenute presenti tutte le altre malattie, che per la loro sinergia, unitamente a quella epatica e neuro labile, non consentono al RO di trovare idonea occupazione. La mancanza di questa approfondita indagine, 4 unitamente all'omesso esame delle note critiche del C. T. di parte costituiscono violazione di legge e vizio di motivazione che comporta l'annullamento della sentenza. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo si rileva che questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto, condivisi dal Collegio, secondo cui “nel giudizio in materia di invalidita' pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinche' i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, e' necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non gia' semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico e quella della parte" (Cass. n. 3519 del 9/3/2001). Ed inoltre, “quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione delle fonte dell'a'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese". Nella specie, il giudice di merito ha deciso la causa sulla base di tre consulenze, due in primo ed una in secondo grado, che avevano concluso per l'assenza attuale di segni clinico laboratoristici di attività e per la evoluzione positiva della malattia, tanto da escludere le temute 5 complicanze della affezione epatica che avevano in precedenza portato al riconoscimento giudiziale del trattamento d'invalidità. In questa sede non vengono denunciati errori diagnostici e vizi logici che inficiano la decisione impugnata, ma si contrappone alla valutazione espressa dai consulenti ed accolta dal giudice di merito una più favorevole alla parte ricorrente. In ordine al secondo motivo, nella medesima sentenza n. 3519/01, questa Corte ha già affermato che “la capacita' di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidita', consiste nella idoneita' a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacita' specifica), ed inoltre tutti i ی ز ر lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacita' generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneita' dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacita' dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali di accertare anche l'incapacita' dell'assicurato di svolgere altre attivita' lavorative, compatibili con le sue capacita' ed attitudini”. Il Tribunale quindi non doveva effettuare la ulteriore indagine 6 indicata in ricorso ed anche questo motivo deve essere disatteso. Entrambe le censure non colgono nel segno ed il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 22 marzo 2002 1tc ?¢ {[a asuསཔ NL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ?N༠ Не IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 61U.2003, CANCELLIERE move fier 7