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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21466 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR CA, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 26 agosto 2025 del Magistrato di Sorveglianza di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere AN AR Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di diniego da parte della Direzione della Casa Circondariale di L'Aquila di poter ascoltare canali nazionali su frequenze FM, avanzato dal detenuto CA GR, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 2. Avverso il decreto, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, Avv. Marina Vaccaro, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod proc. pen. in relazione agli artt. 35 bis 0.P., 678, comma 1 e 666 comma 2 cod. proc. pen., artt. 27, 3 e 111 Cost., lesione diritto di difesa, ( Penale Sent. Sez. 1 Num. 21466 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 nullità del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza per non aver fissato udienza in contraddittorio. Lamenta il ricorrente che, quando il detenuto lamenta la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, o comunque la violazione di diritti soggettivi, il Magistrato di Sorveglianza non può decidere de plano. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod proc. pen. in relazione agli artt. 35 bis 0.P., artt. 678, comma 1 e 666 comma 2 cod. proc. pen., artt. 24, 25, 27, 3 e 111 Cost. e 6 CEDU, mancato riconoscimento della lesione di un diritto soggettivo: disparità di trattamento, pena disumana e degradante, violazione diritto all'informazione, all'istruzione al trattamento penitenziario, violazione artt. 1, 12 e 15 0.P., 2, 3, 21, 27 e 33 Cost. e 3 CEDU. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, SIMONETTA CICCARELLI, concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. Ne consegue che, anche con riferimento al reclamo giurisdizionale posto a tutela dei diritti dei detenuti, accanto al modello ordinario caratterizzato dalla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, altresì, la possibilità di una declaratoria d'inammissibilità mediante la pronuncia di un decreto emesso de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Secondo la giurisprudenza di legittimità «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali», ovvero «quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale»; ciò perché la legge processuale vuole evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio», per cui «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu ocu/i, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese 2 opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta» (ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 23533 del 07/07/2020 Cc. (dep. 04/08/2020) Rv. 279456 - 01; Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, [...], Rv. 273714; Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265857; Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017). 3. Presupposto per la necessaria instaurazione del contraddittorio è, dunque, che la prospettazione difensiva del detenuto abbia un qualche fumus di fondatezza;
condizione che, nel caso in esame, deve essere esclusa. Invero, la richiesta di accesso a canali tv tematici, che il ricorso ha radicato nel pacifico riconoscimento del diritto all'informazione anche in capo ai soggetti detenuti (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenza del 26 maggio 2017, n. 122), sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria all'atto della emanazione della circolare D.A.P. del 2017, correttamente richiamata dal provvedimento impugnato, la quale ha, però, inteso circoscrivere l'accesso «ai principali canali della rete nazionale», nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra il diritto all'informazione e le esigenze di organizzazione del D.A.P ychiamato ad esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno. Ciò che, conseguentemente, non consente, nel caso in esame, di azionare fondatamente il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 7, n. 373 del 29/5/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261549, relativa a un caso di rigetto della richiesta di acquistare un telecomando personale per il televisore). Discrezionalità che, per le ragioni esposte, è stata esercitata in maniera del tutto corretta nell'ambito di un provvedimento organizzativo di portata generale, rispetto alla quale non è configurabile alcun diritto soggettivo del detenuto. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3 Il Consigliere tensore Il Presidente AN AR tavoni OM RO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Così deciso il 27 marzo 2025 :,3:32_Pe,r
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di diniego da parte della Direzione della Casa Circondariale di L'Aquila di poter ascoltare canali nazionali su frequenze FM, avanzato dal detenuto CA GR, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 2. Avverso il decreto, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, Avv. Marina Vaccaro, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod proc. pen. in relazione agli artt. 35 bis 0.P., 678, comma 1 e 666 comma 2 cod. proc. pen., artt. 27, 3 e 111 Cost., lesione diritto di difesa, ( Penale Sent. Sez. 1 Num. 21466 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 nullità del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza per non aver fissato udienza in contraddittorio. Lamenta il ricorrente che, quando il detenuto lamenta la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, o comunque la violazione di diritti soggettivi, il Magistrato di Sorveglianza non può decidere de plano. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod proc. pen. in relazione agli artt. 35 bis 0.P., artt. 678, comma 1 e 666 comma 2 cod. proc. pen., artt. 24, 25, 27, 3 e 111 Cost. e 6 CEDU, mancato riconoscimento della lesione di un diritto soggettivo: disparità di trattamento, pena disumana e degradante, violazione diritto all'informazione, all'istruzione al trattamento penitenziario, violazione artt. 1, 12 e 15 0.P., 2, 3, 21, 27 e 33 Cost. e 3 CEDU. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, SIMONETTA CICCARELLI, concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. Ne consegue che, anche con riferimento al reclamo giurisdizionale posto a tutela dei diritti dei detenuti, accanto al modello ordinario caratterizzato dalla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, altresì, la possibilità di una declaratoria d'inammissibilità mediante la pronuncia di un decreto emesso de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Secondo la giurisprudenza di legittimità «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali», ovvero «quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale»; ciò perché la legge processuale vuole evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio», per cui «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu ocu/i, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese 2 opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta» (ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 23533 del 07/07/2020 Cc. (dep. 04/08/2020) Rv. 279456 - 01; Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, [...], Rv. 273714; Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265857; Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017). 3. Presupposto per la necessaria instaurazione del contraddittorio è, dunque, che la prospettazione difensiva del detenuto abbia un qualche fumus di fondatezza;
condizione che, nel caso in esame, deve essere esclusa. Invero, la richiesta di accesso a canali tv tematici, che il ricorso ha radicato nel pacifico riconoscimento del diritto all'informazione anche in capo ai soggetti detenuti (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenza del 26 maggio 2017, n. 122), sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria all'atto della emanazione della circolare D.A.P. del 2017, correttamente richiamata dal provvedimento impugnato, la quale ha, però, inteso circoscrivere l'accesso «ai principali canali della rete nazionale», nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra il diritto all'informazione e le esigenze di organizzazione del D.A.P ychiamato ad esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno. Ciò che, conseguentemente, non consente, nel caso in esame, di azionare fondatamente il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 7, n. 373 del 29/5/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261549, relativa a un caso di rigetto della richiesta di acquistare un telecomando personale per il televisore). Discrezionalità che, per le ragioni esposte, è stata esercitata in maniera del tutto corretta nell'ambito di un provvedimento organizzativo di portata generale, rispetto alla quale non è configurabile alcun diritto soggettivo del detenuto. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3 Il Consigliere tensore Il Presidente AN AR tavoni OM RO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Così deciso il 27 marzo 2025 :,3:32_Pe,r