Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21466
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Sentenza 10 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e lesione del diritto di difesa per mancata fissazione di udienza in contraddittorio

    Il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello di sorveglianza e di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., che contempla la possibilità di una declaratoria d'inammissibilità mediante decreto emesso de plano quando l'istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, senza necessità di accertamenti complessi o valutazioni discrezionali.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della lesione di un diritto soggettivo (disparità di trattamento, pena disumana e degradante, violazione diritto all'informazione, all'istruzione al trattamento penitenziario)

    La richiesta di accesso a canali TV tematici, pur radicandosi nel diritto all'informazione, è stata circoscritta dall'Amministrazione penitenziaria ai principali canali nazionali nell'ambito di un ragionevole contemperamento con le esigenze organizzative. Tale provvedimento organizzativo generale non incide sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione. Pertanto, il reclamo giurisdizionale non è fondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2026, n. 21466
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21466
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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