Sentenza 16 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
ESPULSIONE M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREM0545 1 / 0 2 SEZIONE PRIM CIVILE ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11679/01 Presidente SAGGIO Antonio Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. 16489 Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. Cons. Rel. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 6/03/02 Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Cen NE IB, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso giusta delega in atti dal'avv. Vincenzo Petralia di Catania
- ricorrente -
contro
PREFETTO di CATANIA
- intimato -
avverso il decreto 1.8.2000 cron. 7435 del Tribunale di Caloria Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.3.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 0, in subordine, per la richiesta di documentazione alla cancelleria penale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 539 2002 Con decreto 14.7.2000 il Prefetto di Catania disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino senegalese NE IB ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. A) del D.Leg. 286/98 perché entrato clandestinamente nello Stato. Con provvedimento in pari data il Questore di Catania disponeva il trattenimento dell'espellendo presso il CPTA di Trapani "Serraino Vulpitta” e la misura veniva convalidata il 17.7.2000 dal Tribunale di Trapani. Con ricorso 21.7.2000 il EN impugnava innanzi al Tribunale di Catania tanto il decreto di espulsione quanto la già adottata, e convalidata, misura di trattenimento. L'adito Tribunale, con decreto 1.8.2000, dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine alla impugnazione della espulsione ed indicava nel Tribunale di Trapani il Giudice competente;
affermava in motivazione il Tribunale che la norma di cui all'art. 14 comma 1 del T.U. 286/98, per la quale nel caso di adozione della misura del Un trattenimento competente a conoscere della opposizione alla espulsione doveva essere il Giudice competente per la convalida del trattenimento stesso, era da applicarsi anche nel caso in cui non potesse realizzarsi il simultaneus processus (come nella specie, stante la proposizione dell'opposizione alla espulsione dopo l'avvenuta convalida), essendo la norma sulla competenza in questione dettata dalla esigenza di consentire l'audizione e la difesa dell'interessato, ristretto nel Centro di PTA, da parte del Giudice del luogo ove tale Centro si trova. Pertanto, la competenza spettava al Tribunale di Trapani ove era il CPTA nel quale era stato ristretto il EN. Con ricorso 7.8.2000 l'espulso chiedeva la sospensione cautelare della misura espulsiva nelle more della proposizione di ricorso per cassazione 2 avverso la predetta declaratoria di incompetenza. L'adito Giudice sospendeva con decreto la misura di espulsione e con successiva ordinanza confermava la sospensione stessa. Per la cassazione del decreto 1.8.2000, declinatorio della competenza in favore di quella del Tribunale di Trapani, era quindi proposto ricorso con la articolazione di due motivi. Nessuno si costituiva per l'intimata Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in atti, che censura la decisione 1.8.2000 del Tribunale di Catania di declinare la propria competenza territoriale a conoscere della espulsione di EN IB, indicando come giudice competente il Tribunale di Trapani, può essere ritenuto ammissibile soltanto come ricorso per regolamento necessario di competenza - avendo riguardo al contenuto della decisione impugnata, ristretto alla statuizione sulla propria incompetenza per territorio e nella sussistenza delle condizioni di sostanza e di forma perché in tal regolamento il proposto ricorso possa essere convertito. Ma a tale conversione fa ostacolo l'assorbente rilievo della assenza in atti della copia del ricorso debitamente notificato alle Autorità intimate. Ed infatti, alla lettura degli atti risulta che alla cancelleria della Prima sezione penale di questa Corte pervenne il fascicolo in data 17.10.2000, fascicolo che il giorno appresso venne registrato con il n. 40236/00. Fissata udienza in c.d.c. al 10.4.2001 ed acquisita la richiesta 2.1.2001 del P.G., il Collegio della predetta sezione penale trasmise gli atti alla cancelleria centrale civile della Corte, non essendovi luogo a provvedere in sede penale. Il ricorso, 3 iscritto al n. 11679/01, venne quindi fornito di indice dal Cancelliere il quale, al proposito, ebbe ad attestare che l'atto era privo di alcuna data di notifica. Rileva, al proposito, il Collegio che l'attestazione 11.5.2001 del dirigente della Cancelleria risponde a realtà, non essendo in atti alcuna copia del ricorso recante le relazioni di notifica dello stesso all'intimato Prefetto o ad altra Autorità. Pertanto, ove pure il deposito del ricorso fosse stato dall'istante effettuato secondo le modalità di cui agli artt. 369 c.p.c. e 134 disp.att.c.p.c. (come il difensore del ricorrente afferma, in una nota difensiva 2.4.2001 inviata alla Prima sezione penale), nondimeno sarebbe dovuta essere in atti la copia del ricorso debitamente notificata ed il plico raccomandato recante la data di spedizione (per la verifica della tempestività del deposito). Di contro, l'unico plico in atti è quello del Tribunale di Catania recante data di spedizione del 13.10.2000 e data di ricezione presso questa Corte del 17.10.2000. E poiché tale data è proprio quella nella quale la cancelleria penale ebbe a ricevere il fascicolo, nel quale mancava alcuna copia del ricorso recante le relazioni di notifica, è conseguente il rilievo per il quale non risultano in alcun modo curati da parte del ricorrente gli adempimenti per l'effettuazione del deposito del ricorso a mezzo posta. Dalla rilevata assenza di prova di notifica del ricorso consegue, pertanto, l'inammissibilità dello stesso, senza che debbasi provvedere alla regolamentazione delle spese (in difetto di alcuna costituzione dell'intimato).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Il cons.eşt il Presidente ņuśni Juveur % segui SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-8-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 502