Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Pretore del lavoro, rilevato che il rapporto dedotto in causa non rientra tra quelli previsti dall'art. 409 cod. proc. civ. e, disposto il mutamento del rito, rinvia la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, non contiene una pronuncia sulla competenza e non è suscettibile pertanto, di impugnazione con l'istanza di regolamento ex art. 42 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Amirante - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere rel.
" Federico Roselli "
" Florindo Minichiello "
" Grazia Cataldi "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
LL EU, già elett.te dom.ta in Roma, Via Stevenson n. 24, e da ultimo, d'ufficio, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio De Angelis per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
OS RT, IL NA e PI AD.
- Intimati -
per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal PR di Viterbo nell'udienza del 14.11.1997 (R.G. n. 1401/97). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell'11.12.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo
Nel giudizio promosso da EU LL davanti al PR del lavoro di Viterbo
contro
RT OS, NA IL e AD PI, nell'udienza di discussione del 14 novembre 1997 il PR ha rilevato che il rapporto dedotto in giudizio non rientrava fra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. e, disposto il mutamento del rito, ha rinviato la causa ad altra udienza, per la precisazione delle conclusioni, "potendo la risoluzione della questione pregiudiziale di competenza definire il giudizio". Avverso questo provvedimento la LL ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
L'OS, la IL e il PI non hanno svolto attività difensiva.
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione
La ricorrente, premesso che il provvedimento emesso dal PR nell'udienza del 14 gennaio 1997 deve essere considerato, avendone la natura, come una vera e propria sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sostiene che la controversia appartiene al giudice del lavoro, dal momento che la domanda da essa formulata aveva messo in evidenza che il rapporto dedotto in giudizio era sia di lavoro subordinato che di prestazione di opera continuativa.
Il ricorso è inammissibile.
Se è vero che il PR ha motivato l'ordinanza impugnata dalla LL con il rilievo che "il rapporto che si assume intercorso tra le parti non rientra fra quelli di subordinazione ed equiparati ex art. 409 c.p.c.", è altrettanto vero che tale motivazione è stata espressa, nel rispetto del principio della difesa e del contraddittorio, per invitare le parti a prendere posizione sulla questione relativa alla incompetenza per materia rilevata d'ufficio. Il dispositivo dell'ordinanza, infatti, non contiene alcuna pronuncia sulla competenza, impugnabile in base all'art. 42 c.p.c., tale non potendo considerarsi ne' il provvedimento relativo al mutamento del rito ne' quello inerente al rinvio dell'udienza (con invito alle parti di precisare le conclusioni sulla questione attinente alla competenza), avuto riguardo al loro contenuto meramente ordinatorio e non decisorio. In relazione ad entrambi i provvedimenti, anzi, deve sottolinearsi la correttezza del comportamento posto in essere dal giudice, il quale, avendo rilevato nella prima udienza di trattazione della causa, a norma del primo comma dell'art. 38 c.p.c. (nuovo testo), un possibile profilo di incompetenza per materia, ha invitato le parti ad intervenire sulla questione attesa la necessità di una immediata pronuncia al riguardo.
Tenuto conto di questi rilievi, poiché l'ordinanza impugnata non può essere considerata alla stregua di una implicita sentenza declinatoria della competenza, il ricorso proposto dalla LL deve essere dichiarato inammissibile.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non vi è materia per provvedere sulle spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999