Sentenza 22 giugno 2000
Massime • 1
Ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, l'Ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la trasformazione in s.p.a., conserva le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica; conseguentemente non viene meno la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti delle FF.SS., che deve essere valutata in concreto secondo il criterio funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il capotreno, addetto al controllo del biglietto ferroviario, fosse abilitato alla constatazione dei fatti ed alla relativa verbalizzazione con identificazione del viaggiatore nell'ambito dell'attività di accertamento delle infrazioni alla polizia dei trasporti).
Commentario • 1
- 1. Dichiara false generalità al capotreno durante il controllo del biglietto: quale reato?Accesso limitatoCecilia Limone · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2000, n. 10027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10027 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 22/06/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 713
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 13157/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso
TRIBUNALE di PINEROLOnei confronti di:
AL ED N. IL 09.11.1958
avverso sentenza del 21.11.1999 TRIBUNALE di PINEROLO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Losana Camillo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Svolgimento del processo
AL ED venne rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Pinerolo in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'rt. 651 c.p. Con sentenza 02.12.1999 il Giudice lo ha assolto perché il fatto non sussiste.
Secondo l'accusa l'imputato si era reso responsabile del reato ora indicato perché il 24.11.1997 aveva rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale al capotreno della linea Pinerolo/Torino, addetto al controllo dei biglietti. Secondo il Giudice invece, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29.01.1992 n. 35 e della successiva delibera del CIPE 12.08.92, l'Ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni;
il controllo dei biglietti di viaggio non si traduce nella formazione e nella manifestazione di volontà della P.A. ne' si svolge per mezzo di poteri autoritativi e/o certificativi. Quindi il capotreno non riveste la qualifica di pubblico ufficiale;
con la conseguenza che la condotta attribuita all'imputato non integra il reato contestato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pinerolo sostenendo che, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice, il capotreno è un pubblico ufficiale perché la sua attività di controllo è pur sempre disciplinata da norme di diritto pubblico. Inoltre, dopo la riforma di cui alla legge 86/90, la qualità di pubblico ufficiale non è più legata alla dipendenza da un Ente pubblico;
occorre invece avere riguardo alla natura della funzione che, nella specie, è pubblica.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
È condivisibile infatti la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la trasformazione degli Enti pubblici in società per azioni non comporta, di per sè, il venire meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti. In particolare a proposito dell'Ente "Ferrovie dello Stato", con gli articoli 14 e 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella legge 18 agosto 1992 n. 359 e con le delibere del CIPE 12 giugno e 12 agosto 1992, l'Ente stesso è stato trasformato nella s.p.a., di diritto speciale, FF.SS.. In base a tale normativa la società è legittimata, quale concessionaria, all'esercizio del servizio ferroviario riservato allo Stato a sensi dell'art. 43 Cost. La legge dichiara espressamente tale società "attributaria" dei compiti previsti dalla legge 17 maggio 1985 n. 210, con trasferimento di tutti i rapporti facenti capo all'Ente pubblico FF.SS. in una sequenza normativa continua che trova la sua ragion d'essere nella gestione del servizio pubblico. Nonostante tali mutamenti organizzativi la FF.SS. s.p.a. conserva connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica;
i rapporti e le attività dell'ente sono disciplinati da una normativa pubblicistica;
le finalità sono pubbliche;
conseguentemente non viene meno, per ciò solo, la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei dipendenti stessi. La qualifica spettante al dipendente deve essere valutata in concreto, secondo il criterio funzionale di cui agli articoli 357, 358 c.p. (in tema si vedano: Cass. Sez. VI 9 luglio 1998, Volpi;
Cass. Sez. V 22 dicembre 1998, Di Sante;
Cass. Sez. VI 2 luglio 1998, Calò). Nella specie non v'è dubbio che il capotreno, addetto al controllo del biglietto ferroviario, sia abilitato alla constatazione dei fatti ed alla relativa verbalizzazione nell'ambito di attività di accertamento delle infrazioni alla polizia dei trasporti;
e del resto l'art. 23 del DPR 753/80 stabilisce che il capotreno possa consentire, con identificazione del viaggiatore, (che sia privo di regolare biglietto), di far proseguire il viaggio.
Dal che si deduce che ci si trova di fronte all'espletamento di una funzione amministrativa non solo regolata da norme di diritto pubblico ma anche caratterizzata dallo svolgersi di attività amministrativa per mezzo di poteri autoritativi e certificativi, così come specificato dall'art. 357 comma 2 c.p. che individua, sulla base dell'esercizio della funzione, la nozione di pubblico ufficiale.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pinerolo che, in diversa composizione soggettiva, dovrà procedere a nuovo esame attenendosi alla regola di diritto sopra enunciata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pinerolo.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2000