Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/1998, n. 4715
CASS
Sentenza 10 luglio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel caso in cui più coindagati, raggiunti da provvedimenti applicativi di misure coercitive, abbiano avanzato richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo in cancelleria degli atti relativi ai primi richiedenti, ancorché comprensivi di quelli concernenti gli altri, non vale a far decorrere anche nei riguardi di questi ultimi il termine fissato dall'art.309, comma 9 cod. proc. pen. per la decisione, essendo necessario, a tal fine, che il Tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti costoro o notizia che sono già pervenuti tutti gli atti indispensabili al riesame. Per l'instaurazione del contraddittorio, inoltre, non è necessario che gli atti siano materialmente acquisiti al fascicolo, ma è sufficiente che siano posti nella disponibilità giuridica delle parti che debbono attivarsi per prenderne visione.

In tema di misure cautelari personali il dispositivo deve riportare tutte le statuizioni che decidono le questioni devolute alla cognizione del giudice, con la conseguenza che il Tribunale, in sede di riesame o di appello, affrontato, in motivazione, il thema decidendum ed esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad alcuni reati, non può confermare l'ordinanza di applicazione della misura solo perché il soggetto deve restare "in vinculis" per altri reati, in ordine ai quali il gravame viene respinto. Ciò in quanto l'inquisito ha interesse ad una pronuncia favorevole anche se parziale e, quindi, a veder riconosciuto il vizio di legittimità o di merito del provvedimento applicativo e, quindi, lo status libertatis, pur con riferimento ad alcuni soltanto dei reati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/1998, n. 4715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4715
    Data del deposito : 10 luglio 1998

    Testo completo