Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3400
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, così come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta, secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente, o dalla parte che propone l'impugnazione. Pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione; è, invece, esperibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna definizione all'opposizione, indicandola genericamente come "opposizione a precetto" (con la quale possono essere contestati sia il diritto della parte istante di agire "in executivis", sia la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), la qualificazione dell'opposizione, se all'esecuzione o agli atti esecutivi, spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; e perciò spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso.

Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullità dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.

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  • 1Obbligo a contrarre, sentenze costitutive, esecuzione provvisoriaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3400
Data del deposito : 8 marzo 2001

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